Legge regionale 22 dicembre 1967, n. 33 - Testo storico

Legge regionale n. 33 del 22 12 1967

Bollettino ufficiale 28 12 1967 n. 12

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA PER L’ANNO FINANZIARIO 1968.

Art. 1

È approvato, in conformità al progetto votato dal Consiglio Regionale nella adunanza del 10 novembre 1967 (provvedimento n. 290), nei singoli stanziamenti e nel suo complesso, il bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d’Aosta per l’anno finanziario 1968 che prevede, nel complesso ed in pareggio, l’ammontare di Lire ventiquattro miliardi trentasette milioni cinquecentocinquantamila per n. 104 capitoli dello stato di previsione della ENTRATA (Allegato A) e l’ammontare di Lire ventiquattro miliardi trentasette milioni cinquecentocinquantamila per n. 365 capitoli dello stato di previsione della SPESA (Allegato B), secondo le risultanze riassuntive e finali del prospetto riepilogativo del bilancio (Allegato C).

Art. 2

Sono autorizzati, per quanto di competenza della Regione, per l’anno finanziario 1968, à sensi degli articoli 2, 4 e 9 della legge 29 novembre 1955 n. 1179, l’accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate per tributi e quote di tributi previsti nello stato di previsione dell’ENTRATA del bilancio e di spettanza della Regione e degli Enti ed Uffici soppressi, i cui servizi sono stati trasferiti all’Amministrazione Regionale à sensi di legge.

Art. 3

L’approvazione, l’impegno e l’erogazione delle spese non a calcolo e delle spese per la gestione dei servizi regionali saranno deliberati, à sensi di legge e di regolamento, dalla Giunta Regionale nei limiti complessivi di spesa annua degli appositi stanziamenti del bilancio.

Art. 4

I prelievi di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine (capitolo 109) e la iscrizione delle somme stesse ai competenti capitoli di spesa recanti stanziamenti insufficienti saranno approvati con provvedimenti della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore alle Finanze.

È all’uopo approvato il seguente elenco allegato D annesso alla presente legge:

Elenco allegato D: Spese obbligatorie e di ordine iscritte nello stato di previsione della SPESA del bilancio per l’anno finanziario 1968, ad integrazione delle quali è autorizzato il prelievo di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine con provvedimenti della Giunta Regionale.

Art. 5

I prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste per far fronte a nuove e maggiori spese (capitolo 110) e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio e a capitoli nuovi saranno approvati con provvedimenti della Giunta da convalidare con legge regionale.

Art. 6

Sono autorizzate per l’anno finanziario 1968, sul capitolo 111 della parte SPESA del bilancio, le spese per complessive Lire tredici milioni di cui all’Allegato E annesso alla presente legge e, sul capitolo 150 della parte SPESA del bilancio, le spese per complessive Lire quattrocentoquarantaquattro milioni di cui all’Allegato F annesso alla presente legge; i prelievi di somme da tali capitoli di spesa saranno autorizzati con provvedimenti legislativi regionali.

Art. 7

L’Assessore regionale alle Finanze è autorizzato ad ordinare, con ordini di pagamento scritti e motivati ed entro i limiti di spesa degli appositi stanziamenti del bilancio, il pagamento delle spese concernenti i salari spettanti al personale giornaliero, agli operai e manovali provvisori addetti ai cantieri di lavoro gestiti dalla Regione o addetti a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, di stabili e di monumenti, delle spese per assegni e salari al personale a paga oraria o giornaliera addetto ai vari servizi regionali e ai cantieri scuola di rimboschimento, nonché il pagamento delle spese, anche non ricorrenti, preventivamente deliberate dal Consiglio o dalla Giunta con la espressa autorizzazione alla liquidazione mediante emissione di ordini di pagamento.

Art. 8

Sono autorizzate, per l’anno finanziario 1968, sui capitoli 192 e 193 della parte SPESA del bilancio, rispettivamente, la spesa di Lire due milioni per le finalità previste dalla Legge regionale 10 maggio 1952, n. 2, concernente provvedimenti in materia di pesca e la spesa di Lire diciotto milioni per le finalità previste dalla legge regionale 15 maggio 1953 n. 1 e dall'articolo 37 del DPR 10 giugno 1955 n. 987, concernenti interventi a favore della caccia, spese da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 9

È autorizzata, per l’anno finanziario 1968, sul capitolo 212 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire duecentosettanta milioni per spese per la bonifica del bestiame, secondo le norme e modalità stabilite con la legge regionale 28 giugno 1962 n. 13, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 10

È autorizzata, per l’anno finanziario 1968 sul capitolo 214 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire centosettantacinque milioni per la concessione di sussidi e per interventi regionali nelle spese per la costruzione ed il riattamento di strade poderali e vicinali, secondo le norme e modalità stabilite con legge regionale 14 agosto 1962 n. 17, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 11

È autorizzata, per l’anno finanziario 1968, sul capitolo 217 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire trenta milioni per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 50 in data 7 aprile 1955, n. 167 in data 18 dicembre 1959, n. 115 in data 13 luglio 1962 e n. 192 in data 30 dicembre 1966, concernenti provvidenze intese a favorire lo sviluppo dell’attrezzatura agricola locale, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 12

È autorizzata, per l’anno finanziario 1968, sul capitolo 219 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire centocinquanta milioni per la concessione di contributi e sussidi per la costruzione, la sistemazione e la riparazione di canali di irrigazione e di opere e di impianti irrigui, secondo le norme e modalità stabilite con i provvedimenti consiliari n. 45 in data 7 aprile 1955 e n. 114 in data 15 giugno 1963, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 13

È autorizzata, per l’anno finanziario 1968, sul capitolo 223 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire cento milioni per provvedimenti concernenti rimboschimenti, sistemazione di terreni montani, sgombro frane e valanghe, arginature e paravalanghe, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 14

È autorizzata, per l’anno finanziario 1968, sui capitoli dal 227 al 264 compresi della parte SPESA del bilancio, la complessiva spesa di Lire un miliardo centoventitremilioni, ripartita come dai singoli stanziamenti dei citati capitoli di bilancio, per le finalità previste dai rispettivi richiamati articoli delle leggi statali 2 giugno 1961 n. 454, 23 maggio 1964 n. 404, 27 ottobre 1966 n. 910 e 27 luglio 1967 n. 632, sull’attuazione del Piano quinquennale di sviluppo dell’agricoltura e della zootecnia e per la sistemazione e difesa del suolo, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 15

È autorizzata, per l’anno finanziario 1968, sul capitolo 266 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire trecentotrentamilioni per sussidi ad opere di miglioramento fondiario e per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 47 in data 7 aprile 1955, n. 37 in data 21 marzo 1959 e n. 115 in data 15 giugno 1963, concernenti provvedimenti a favore dell’edilizia rurale, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 16

È autorizzata, per l’anno finanziario 1968, sui capitoli 277 e 283 della parte SPESA del bilancio, la spesa complessiva di lire duecentosedici milioni, ripartita come dai singoli stanziamenti dei citati capitoli del bilancio, per contributi e sussidi da concedere per le finalità previste dalle leggi vigenti e dai provvedimenti consiliari n. 72 in data 29 maggio 1957, n. 155 in data 22 dicembre 1961 e n. 98 in data 21 aprile 1967, concernenti provvidenze a favore delle piccole e medie industrie e dell’artigianato.

Art. 17

È autorizzata, per l’anno finanziario 1968, sul capitolo 280 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire venticinque milioni per le finalità previste dalla legge regionale 9 maggio 1963 n. 12, concernente la istituzione dell’Ente Valdostano per l’Artigianato Tipico, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 18

È autorizzata, per l’anno finanziario 1968, sui capitoli 293 - 300 - 326 e 327 della parte SPESA del bilancio, la spesa complessiva di Lire duecentottanta milioni ripartita come dai singoli stanziamenti dei citati capitoli di bilancio, per la manutenzione delle strade regionali, comunali e consorziali, per la costruzione, il ripristino e la manutenzione straordinaria di opere stradali di interesse regionale, nonché di opere danneggiate da frane, alluvioni e da altre calamità, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 19

È autorizzata, per l’anno finanziario 1968, sul capitolo 440 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire diciotto milioni per la vaccinazione obbligatoria del bestiame ai fini profilattici e per il funzionamento del posto di controllo sanitario di Pont-St-Martin, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 20

Sono autorizzate, per l’anno finanziario 1968, la spesa di Lire ventimilioniduecentomila sul capitolo 453 del bilancio e la spesa di Lire ottantamilioni sul capitolo 454 del bilancio concernenti, rispettivamente, il contributo annuo ordinario dovuto al Consorzio Antitubercolare della Valle d’Aosta e contributi straordinari da concedere per spese di ricovero e di assistenza di tubercolotici poveri, spese da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale à sensi delle leggi vigenti e del provvedimento consiliare n. 170 in data 18 dicembre 1959 e successive modificazioni.

Art. 21

Sono autorizzate, per l’anno finanziario 1968, sui capitoli 468 e 469 della parte SPESA del bilancio, rispettivamente, la spesa di Lire novantamilioni per spese e contributi concernenti l’assistenza ed il ricovero di minori e di malati poveri in Istituti ed in luoghi di cura e la spesa di Lire ventuno milioni per assistenza climatica all’infanzia, spese da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 22

Sono autorizzate, per l’anno finanziario 1968, la spesa di Lire ottantamilioni sul capitolo 533 del bilancio e la spesa di Lire duecentomilioni sul capitolo 535 del bilancio concernenti provvidenze intese a favorire lo sviluppo ed il miglioramento dell’industria turistica ed alberghiera, spese da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale, in applicazione dei provvedimenti consiliari vigenti in materia.

Art. 23

Sono autorizzate, per l’anno finanziario 1968, la spesa di Lire quattro milioni sul capitolo 511 del bilancio e la spesa di Lire trentasei milioni sul capitolo 532 del bilancio per le finalità previste dalle leggi regionali 10 gennaio 1961 n. 2 e 9 maggio 1963 n. 11, recanti provvidenze per l’incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine) e per l’attrezzatura ed il funzionamento dei servizi del Corpo di Soccorso Alpino, spese da approvare e liquidare secondo le modalità ed i criteri previsti dalle precitate leggi regionali.

Art. 24

È autorizzata, per l’anno finanziario 1968, sul capitolo 512 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire quattromilioni per le finalità previste dalla legge regionale 17 novembre 1960 n. 9, concernente norme sull’assistenza alle guide e portatori alpini e loro orfani.

Art. 25

È autorizzata, per l’anno finanziario 1968, sul capitolo 530 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire quindicimilioni per impianti, attrezzature e velivoli per il Campo regionale di aviazione di Aosta, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 26

È autorizzata, per l’anno finanziario 1968, sul capitolo 537 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire cinquantamilioni per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 150 in data 29 dicembre 1949 e n. 80 in data 27 maggio 1963, concernenti provvidenze per la tutela ed il miglioramento dell’edilizia locale e per la protezione del paesaggio, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 27

È approvato il seguente riepilogo da cui risulta il complesso delle entrate e delle spese del bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d’Aosta per l’anno finanziario 1968, come da Allegati A, B e C annessi alla presente legge:

TABELLA RISTRUTTURATA

Riepilogo delle entrate e delle spese.

Entrata.

Titolo I

Entrate tributarie, totale L. 10.840.480.000.

Titolo II

Entrate extratributarie, totale L. 9.525.770.000.

Totale dei titoli I e II, L. 20.366.250.000.

Titolo III

Alienazione di beni patrimoniali e rimborso di prestiti, totale L. 3.671.300.000.

Titolo IV

Accensione di prestiti, L. 0.

Totale generale delle entrate, L. 24.037.550.000.

Spese.

Titolo I

Spese correnti per gli assessorati: //

Finanze, L. 5.347.477.015; //

Agricoltura e foreste, L. 536.000.000; //

Industria e commercio, L. 292.000.000; //

Lavori pubblici, L. 467.200.000; //

Pubblica istruzione, L. 3.520.300.000; //

Sanità e assistenza, L. 1.642.400.000; //

Turismo, antichità e belle arti, L. 643.200.000.

Titolo II

Spese in conto capitale per gli assessorati: //

Finanze, L. 4.875.300.000; //

Agricoltura e foreste, L. 2.478.000.000; //

Industria e commercio, L. 150.000.000; //

Lavori pubblici, L. 2.854.400.000; //

Pubblica istruzione, L. 40.000.000; //

Sanità e assistenza, L. 36.000.000; //

Turismo, antichità e belle arti, L. 906.000.000.

Totale delle spese per gli assessorati: //

Finanze, L. 10.222.777.015; //

Agricoltura e foreste, L. 3.014.000.000; //

Industria e commercio, L. 442.000.000; //

Lavori pubblici, L. 3.321.600.000; //

Pubblica istruzione, L. 3.560.300.000; //

Sanità e assistenza, L. 1.678.400.000; //

Turismo, antichità e belle arti, L. 1.549.200.000.

Totali: //

Spese correnti, L. 12.448.577.015; //

Spese in conto capitale, L. 11.339.700.000; //

Totale spese correnti e spese in conto capitale, L. 23.788.277.015; //

Spese per rimborso di prestiti, L. 249.272.985.

Totale complessivo delle spese, L. 24.037.550.000.

Art. 28

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Allegato A: STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA PER L’ANNO FINANZIARIO 1968

Allegato B: STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER L’ANNO FINANZIARIO 1968

Allegato D: SPESE OBBLIGATORIE E DI ORDINE ISCRITTE NELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER L’ANNO FINANZIARIO 1968, AD INTEGRAZIONE DELLE QUALI È AUTORIZZATO IL PRELIEVO DI SOMME DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E DI ORDINE, CON PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE Allegato E: ELENCO DIMOSTRATIVO DELLA DESTINAZIONE DEL FONDO SPECIALE PER ONERI (SPESE CORRENTI) DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI REGIONALI IN CORSO DI PERFEZIONAMENTO

ALLEGATO F: ELENCO DIMOSTRATIVO DELLA DESTINAZIONE DEL FONDO SPECIALE PER ONERI (SPESE IN CONTO CAPITALE) DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI REGIONALI IN CORSO DI PERFEZIONAMENTO.

Il prospetto riassuntivo non viene riprodotto perché uguale a quello riportato all’articolo 27 della legge.

ALLEGATO C alla legge regionale 22 dicembre 1967, n. 33.

Prospetto riassuntivo delle entrate e delle spese per l’esercizio 1968.

Bilancio economico per l’esercizio 1968.

Entrata.

Disponibilità di bilancio a copertura di spese correnti, L. 12.417.150.000.

Spesa.

Spese correnti, totale L. 12.448.577.015.

Spese in conto capitale aventi natura di spese ricorrenti in quanto finanziate in via continuativa (Cap. 131- 132- 135- 148 e Cap. 150 per L. 264.000.000.), totale L. 450.000.000.

Rimborso di prestiti, totale L. 249.272.985.

Totale generale delle spese, L. 13.147.850.000.

Disavanzo economico, totale L. 730.700.000.