Legge regionale 15 gennaio 1990, n. 9 - Testo storico

Legge regionale n. 9 del 15 01 1990

Bollettino ufficiale 16 01 1990 n. 0003 SUPPLEMENTO STRAORDINARIO 19 01 1990 N. 0001

Bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d’Aosta per l’anno finanziario 1990 e per il triennio 1990/1992

Art. 1

(Stato di previsione della parte entrata)

1. È approvato lo stato di previsione della parte entrata del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1990, annesso alla presente legge, in Lire 1.527.673.000.000 (Allegato A).

2. Sono autorizzati, ai sensi degli articoli 51, 52 e 53 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, l’accertamento, la riscossione ed il versamento alla Regione delle entrate derivanti da tributi propri, delle quote di tributi erariali devolute alla Regione, dai contributi ed assegnazioni dello Stato e di ogni altra entrata spettante per l’anno finanziario 1990.

Art. 2

(Stato di previsione della parte spesa)

1. È approvato lo stato di previsione della parte spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1990, annesso alla presente legge, in Lire 1.527.673.000 (Allegato B).

2. È autorizzata, ai sensi dell’articolo 55 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, l’assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della parte spesa di cui al comma precedente.

3. L’erogazione di somme su capitoli della parte spesa finanziati con le entrate previste nel Titolo II dell’allegato A della presente legge, concernente contributi, assegnazioni e trasferimenti di fondi in genere dal bilancio statale, resta subordinata all’effettivo accertamento delle entrate stesse.

Art. 3

(Autorizzazione di spese quantificate dalla legge di bilancio)

1. Sono autorizzate, per l’anno finanziario 1990, le spese relative a leggi regionali che regolano attività ed interventi di carattere continuativo o ricorrente e che rinviano la quantificazione delle stesse alla legge di bilancio, nei limiti fissati dai corrispondenti stanziamenti del bilancio, quali risultano dalla tabella n. 1 allegata alla presente legge.

Art. 4

(Reiscrizione di annualità di spesa relative a limiti di impegno)

1. È autorizzata la reiscrizione, per l’anno finanziario 1990, delle annualità o delle quote di annualità relative a limiti di impegno negli importi fissati dai corrispondenti stanziamenti del bilancio, quali risultano dalla tabella n. 2, allegata alla presente legge.

Art. 5

(Erogazione al Consiglio regionale)

1. I fondi iscritti ai capitoli dal n. 20000 al n. 20060 dello stato di previsione della parte spesa (Allegato B) sono messi a disposizione del Consiglio regionale mediante mandati di pagamento da commutarsi in quietanza di versamento nel conto aperto presso l’Istituto Bancario gestore del servizio tesoreria del Consiglio stesso.

Art. 6

(Prelevamento dai fondi di riserva per le spese obbligatorie e per i residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi)

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 38 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, sono considerate obbligatorie le spese indicate nell’allegato n. 6 annesso alla presente legge.

2. Sono altresì considerate obbligatorie le spese relative a crediti non prescritti reclamati dai creditori dopo l’eliminazione dal conto dei residui.

3. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle Finanze, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione per l’anno finanziario 1990, mediante il prelevamento dai fondi di riserva di cui ai capitoli nn. 50750, 50805 e 50810 dello stato di previsione della parte spesa (Allegato B) di somme da iscrivere ai capitoli compresi nell’allegato di cui al comma primo ed agli appositi capitoli che verranno istituiti per la riassegnazione in bilancio di residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi.

Art. 7

(Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste) 1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 39 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, come modificato dall’articolo 64 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 90, sono considerate impreviste le spese indicate nell’allegato n. 7 annesso alla presente legge.

2. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle Finanze, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione per l’anno finanziario 1990 mediante il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste, di cui al capitolo 50800 dello stato di previsione della parte spesa (Allegato B), per l’iscrizione delle stesse in capitoli non inclusi nell’elenco di cui al precedente articolo 7, a fronte di spese di assoluta necessità nell’ambito delle funzioni regionali e che non impegnino i futuri bilanci.

Art. 8

(Prelevamento dal fondo di solidarietà regionale per interventi in occasione del verificarsi di eventi calamitosi e di eccezionali avversità atmosferiche)

1. Ai sensi dell’articolo 28, comma secondo, della legge regionale 31 luglio 1986, n. 37 e per gli effetti dell’articolo 39 della legge regionale 7 dicembre 1979, n° 68 come modificato dall'articolo 64 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 90, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle Finanze, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione per l’anno finanziario 1990 mediante il prelevamento di somme dal " Fondo di solidarietà regionale per interventi in occasione del verificarsi di eventi calamitosi e di eccezionali avversità atmosferiche ", di cui al capitolo 50790 dello stato di previsione della parte spesa (Allegato B), per l’iscrizione delle stesse in capitoli già esistenti ovvero in capitoli nuovi, a fronte di spese indicate al comma secondo dell’articolo 28 della legge regionale 31 luglio 1986, n. 37.

Art. 9

(Prelevamento dal fondo di riserva per la revisione dei prezzi contrattuali)

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 39 ter della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, come integrata dall'articolo 65 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 90, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle Finanze, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione per l’anno finanziario 1990 mediante il prelevamento di somme dal fondo di riserva per la revisione dei prezzi contrattuali, di cui al capitolo n. 50820 dello stato di previsione della parte spesa (Allegato B), per l’iscrizione in capitoli dello stato di previsione medesimo.

Art. 10

(Prelevamento dal fondo di riserva per l’oscillazione dei prezzi)

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 39 bis della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, come integrata dall’articolo 65 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 90, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle Finanze, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione per l’anno finanziario 1990 mediante prelevamento di somme dal fondo di riserva per l’oscillazione dei prezzi, di cui al capitolo n. 50830 dello stato di previsione della parte spesa (Allegato B), per l’iscrizione in capitoli dello stato di previsione medesimo.

Art. 11

(Prelevamenti dai fondi globali)

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 42, comma quarto, della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle Finanze, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione per l’anno finanziario 1990 per l’iscrizione, in capitoli istituiti o da istituire, di nuove o maggiori spese a carattere continuativo disposte, a partire dall’anno 1989, da leggi regionali entrate in vigore dopo l’approvazione del bilancio, la cui copertura finanziaria sia assicurata dai fondi globali del bilancio medesimo.

Art. 12

(Variazioni per assegnazioni di fondi statali)

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 42, comma primo, della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle Finanze, è autorizzato ad apportare variazioni al bilancio di previsione per l’anno finanziario 1990 per l’iscrizione di somme derivanti da assegnazioni dello Stato destinate a scopi specifici in appositi capitoli della parte entrata e nei corrispondenti capitali della parte spesa, qualora la relativa spesa sia tassativamente regolata da leggi statali o regionali.

Art. 13

(Contrazione di mutui passivi)

1. È autorizzata la contrazione, con uno o più istituti di credito, di uno o più mutui per complessive Lire centocinquantamiliardi per il finanziamento di spese di investimento, ad un tasso massimo del 15 percento per un periodo di ammortamento non superiore ad anni 15.

2. L’onere derivante dall’applicazione del comma precedente previsto in Lire 12.700.686.000 per l’anno 1990 e in Lire 25.402 milioni annue a decorrere dal 1991 grava sui capitoli n. 50650 " Quota interessi per ammortamento di mutui da contrarre " e n. 50700 " Quota capitale per ammortamento di mutui da contrarre " dello stato di previsione della parte spesa (Allegato B) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1990 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

3. La copertura dell’onere di cui al comma precedente è assicurata:

- per l’anno 1990 mediante utilizzo degli appositi stanziamenti per complessive L. 12.700.686.000 iscritti ai pertinenti capitoli;

- per gli anni 1991 e 1992 mediante utilizzo per Lire 50.804 milioni delle risorse iscritte al programma 3.2. " Altri oneri non ripartibili " al bilancio pluriennale per gli anni 1990/1992.

Art. 14

(Allegati al bilancio annuale)

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio di previsione per l’anno finanziario 1990:

Allegato 1

- quadro di classificazione della spesa regionale;

Allegato 2

- quadro generale riassuntivo del bilancio per l’anno finanziario 1990;

Allegato 3

a) entrate derivanti da assegnazioni dello Stato effettuate in base all’articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

b) spese finanziate con i fondi provenienti da assegnazioni dello Stato in base all’articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

c) entrate derivanti da assegnazioni dello Stato in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell’articolo 4 - comma secondo - dello Statuto speciale;

d) spese finanziate con i fondi provenienti da assegnazioni dello Stato in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell’articolo 4 - comma secondo - dello Statuto speciale;

Allegato 4

a) stanziamenti di competenza relativi a spese per l’adempimento di funzioni normali

b) stanziamenti di competenza relativi a spese per ulteriori programmi di sviluppo;

Allegato 5

- classificazione funzionale (sezioni) ed economica (categorie) delle spese regionali;

Allegato 6

- elenco delle spese obbligatorie;

Allegato 7

- elenco delle spese per le quali è concessa la facoltà di prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste;

Allegato 8

- elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi globali;

Allegato 9

- garanzie fidejussorie concesse a norma della legge regionale primo aprile 1975, n. 7;

Allegato 10

- dimostrazione del saldo finanziario presunto applicato

al bilancio di previsione per l’anno finanziario 1990.

Art. 15

(Bilancio pluriennale)

1. È adottato ed approvato il bilancio pluriennale per il triennio 1990/1992 annesso alla presente legge (Allegato C).

Art. 16

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 15 gennaio 1990

ALLEGATO N. 2

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

DEL BILANCIO PER L’ANNO FINANZIARIO 1990 (Competenza)

ENTRATA

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 1

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 41.000.000.000

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 2

TITOLO I

ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA

REGIONE 815.773.000.000

Categoria 1a - Tributi propri 118.962.000.000 Categoria seconda - Compartecipazione di tributi erariali 696.811.000.000

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 3

TITOLO II

ENTRATE DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI DELLO STATO ED IN GENERE DI TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO STATALE, ANCHE RAPPORTO ALL’ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE 140.739.846.000 Categoria quarta - Assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato per funzioni proprie 129.885.846.000

Categoria quinta - Assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato per ulteriori programmi di

sviluppo 9.862.000.000

Categoria 6a - Assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato per funzioni delegate 992.000.000

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 4

TITOLO III

ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI, DA UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI 13.187.154.000

Categoria 7a - Contributi e concorsi da parte di privati ed enti diversi 1.870.000.000

Categoria 8a - Proventi per servizi pubblici 2.813.000.000 Categoria 9a - Proventi di beni della Regione e da partecipazione in aziende ed enti diversi 6.037.000.000

Categoria 11a - Interessi attivi 1.000.000.000

Categoria 12a - Ricuperi, rimborsi e concorsi 1.467.154.000 Categoria 13a - Partite che si compensano con la spesa ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 5

TITOLO IV

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RIMBORSO DI CREDITI 210.000.000 Categoria 14a - Alienazione di beni patrimoniali 200.000.000 Categoria 15a - Trasferimento di capitali per memoria

Categoria 16a - Rimborso di crediti per memoria

Categoria 17a - Ammortamento di beni patrimoniali 10.000.000 ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 6

TITOLO V

ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, DA PRESTITI E DAL ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE 150.000.000.000

Categoria 18a - Mutui e Prestiti 150.000.000.000

Categoria 19a - Anticipazioni ed altre operazioni a breve termine per memoria

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 7

TITOLO VI

ENTRATE PER CONTABILITÀ SPECIALI 366.763.000.000 Categoria 20a - Partite di giro 364.080.000.000

Categoria 21a - Contabilità speciali 2.683.000.000 ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 8

TOTALE ENTRATA 1.527.673.000.000

SPESA

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 9

SPESE DI FUNZIONAMENTO ISTITUZIONALE 83.232.479.000 1. Organi della Regione 6.439.000.000

2. Personale regionale 53.238.000.000

3. Funzionamento (acquisto beni e servizi) 23.555.479.000 ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 10

SPESE DI INTERVENTO

Interventi a carattere generale 166.666.544.375 Interventi a carattere specifico 624.942.764.695

primo Settore - Assetto del territorio e tutela dell’ambiente 104.736.900.000

secondo Settore - Sviluppo economico 196.602.883.030

terzo Settore - Sicurezza sociale 150.485.931.665 quarta Settore - Promozione sociale 148.577.050.000

quinto Settore - Formazione professionale 24.540.000.000 ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 11

ONERI NON RIPARTIBILI 286.068.211.930

Fondi globali 211.616.000.000

Altri oneri non ripartibili 74.452.211.930

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 12

CONTABILITÀ SPECIALI 366.763.000.000 1. Partite di giro 364.080.000.000

2. Contabilità speciali 2.683.000.000

TOTALE SPESA 1.527.673.000.000

ALLEGATO C

PROGETTO DI BILANCIO PLURIENNALE 1990- 1992