Legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 - Testo storico

Legge regionale n. 90 del 27 12 1989

Bollettino ufficiale 9 1 1990 n. 2

Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

(Oggetto della legge)

1. La presente legge disciplina l'ordinamento contabile della Regione Valle d'Aosta ai sensi dell'articolo 2 lettera a) dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

Art. 2

(Cooperazione con lo Stato e le Regioni)

1. La Regione Valle d'Aosta e gli organi statali si forniscono, reciprocamente ed a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui alla presente legge e concordano le modalità per l'utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e per le altre forme di collaborazione.

2. La Regione Valle d'Aosta promuove e concorda con le altre Regioni lo scambio di notizie e le forme di collaborazione di cui al precedente comma, con particolare riferimento alla ripartizione delle entrate e delle spese nei propri bilanci, secondo criteri di omogeneità.

Art. 3

(Collegamento organico con la programmazione regionale)

1. Il bilancio pluriennale ed il bilancio annuale di previsione della Regione di cui ai titoli II e IV sono strumenti di attuazione del programma pluriennale di attività e di spesa ai sensi della vigente normativa regionale in materia di programmazione.

2. Le procedure e le modalità organizzative per garantire il collegamento organico delle fasi di predisposizione, attuazione e verifica del programma pluriennale di attività e di spesa con i documenti contabili di cui alla presente legge sono stabilite con provvedimento del Consiglio Regionale.

Art. 4

(Sistemi informativi e tesoreria regionale)

1. Per lo svolgimento delle attività indicate dalla presente legge la Regione si avvale del sistema informativo regionale disciplinato da apposita legge regionale.

2. Per lo svolgimento delle attività riguardanti la gestione finanziaria e patrimoniale di cui alla presente legge, la Regione si avvale anche del servizio di Tesoreria regionale.

TITOLO II

BILANCIO PLURIENNALE

Art. 5

(Natura del bilancio pluriennale)

1. Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare durante il periodo considerato, sia in base alla legislazione statale e regionale, sia in base ai nuovi interventi legislativi previsti, durante il periodi di validità del programma pluriennale di attività e di spesa, per l'attuazione del piano regolare di sviluppo.

2. In particolare il bilancio pluriennale costituisce la sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico di esercizi futuri.

3. L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate ed a eseguire le spese in esso previste.

Art. 6

(Validità, aggiornamento e variazioni del bilancio pluriennale)

1. Il periodo di validità del bilancio pluriennale coincide con quello del programma pluriennale di attività e di spesa e non può essere comunque superiore al triennio.

2. Ogni anno, contestualmente al bilancio annuale di previsione, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale l'aggiornamento di quello pluriennale ricostituendone la medesima estensione temporale.

Art. 7

(Struttura del bilancio pluriennale)

1. Il bilancio pluriennale è composto:

a) dallo stato di previsione delle entrate;

b) dallo stato di previsione delle spese;

c) dal quadro riassuntivo.

2. Nel bilancio pluriennale vengono indicate, per ciascuna ripartizione dell'entrata e della spesa, la quota relativa all'esercizio finanziario iniziale, le quote relative a ciascun esercizio finanziario successivo ed il totale delle singole quote.

3. Per le quote relative all'esercizio finanziario iniziale sono indicati gli opportuni elementi di richiamo al bilancio annuale, anche nei riguardi degli oneri previsti in fondi globali.

Art. 8

(Ripartizione delle entrate)

1. Nel bilancio pluriennale le entrate sono ripartite in titoli, in categorie e in capitoli secondo lo schema delle classificazioni delle entrate del bilancio annuale di cui all'articolo 29.

2. Ulteriori specificazioni delle entrate possono essere indicate in appositi allegati al bilancio pluriennale.

Art. 9

(Ripartizione delle spese)

1. Nel bilancio pluriennale le spese sono ripartite con i criteri stabiliti per il bilancio annuale a norma dell'articolo 30.

2. Ulteriori specificazioni delle spese possono essere effettuate in relazione a quanto indicato nel secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 11.

Art. 10

(Previsioni delle entrate del bilancio pluriennale)

1. Nel bilancio pluriennale le entrate sono previste, per ciascuna delle ripartizioni di cui al precedente articolo 8, in base a quanto stabilito dalla legislazione in vigore e tenendo conto dello sviluppo delle entrate tributarie dello Stato, quali risultano dalle previsioni indicate dai competenti organi del medesimo.

2. Le entrate relative a tributi propri della Regione ed al gettito dei tributi o di quote di tributi erariali sono previste tenendo conto dell'andamento del loro gettito nei tre anni precedenti a quello a cui si riferisce il bilancio.

3. Le entrate derivanti dal riparto del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo e da altre assegnazioni dello Stato sono previste sulla base delle norme e dei criteri stabiliti dalla legislazione in vigore o individuati dagli organi statali competenti. In mancanza di tali indicazioni si fa riferimento all'ammontare dell'ultima assegnazione comunicata alla Regione.

4. Le entrate derivanti dai mutui e dai prestiti sono previste nel loro ammontare complessivo e distintamente per i mutui ed i prestiti autorizzati, nonché per i mutui ed i prestiti dei quali è prevista l'autorizzazione e la stipulazione nel periodo di validità del bilancio pluriennale.

Art. 11

(Previsioni delle spese del bilancio pluriennale)

1. Nel bilancio pluriennale le spese sono previste per ciascuna delle ripartizioni di cui all'articolo 30, in base alle quote certe relative alla legislazione regionale e statale in vigore nonché, distintamente, in base ai previsti nuovi interventi legislativi.

2. Le spese per l'attuazione delle leggi in vigore, nonché le spese per il normale funzionamento degli organi e degli uffici regionali, sono indicate singolarmente o per aggregati, tenendo conto delle previste variazioni dei prezzi. Le spese relative al personale sono indicate tenendo conto anche dei previsti accordi sindacali.

3. Le spese derivanti da leggi regionali che ne rinviano la determinazione ai singoli bilanci annuali sono previste, singolarmente o per aggregati, sulla base del programma pluriennale di attività e di spesa e dei suoi aggiornamenti annuali, di cui alla legislazione regionale vigente in materia di programmazione.

4. Le spese per gli oneri derivanti dall'ammortamento di mutui e prestiti già stipulati sono indicate distintamente dalle spese derivanti dall'ammortamento dei mutui o dai prestiti dei quali si prevede l'autorizzazione e la stipulazione nel periodo di validità del bilancio pluriennale.

5. Le spese dipendenti dai previsti nuovi interventi legislativi sono previste sulla base del programma pluriennale di attività e di spesa, distinguendo in ogni caso quelle per l'ammortamento dei mutui o dei prestiti e quelle che stabiliscono limiti di impegni.

Art. 12

(Quadro generale riassuntivo)

1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale indica il riepilogo delle entrate distinte per titoli ed il riepilogo delle spese distinte per le classificazioni di cui all'articolo 30.

Art. 13

(Equilibrio del bilancio)

1. Nel bilancio pluriennale il totale delle spese previste non può superare il totale delle entrate previste per l'esercizio iniziale e per quelli successivi.

TITOLO III

LEGGI DI SPESA

Art. 14

(Principi generali)

1. Le leggi regionali che prevedono nuove o maggiori spese per l'esercizio in corso ne indicano l'ammontare, nonché i mezzi finanziari per farvi fronte, con riferimento al bilancio annuale.

2. Quando le leggi regionali prevedono nuove o maggiori spese anche per gli esercizi successivi possono, per questi ultimi, indicare l'ammontare ed i mezzi finanziari per farvi fronte con riferimento al bilancio pluriennale che viene così contestualmente aggiornato.

3. Le leggi regionali, qualora il bilancio per l'esercizio successivo a quello in corso sia stato già presentato al Consiglio regionale, indicano altresì la spesa prevista per tale esercizio ed i mezzi finanziari per farvi fronte con riferimento al bilancio medesimo.

Art. 15

(Leggi di spesa a carattere continuativo - ricorrente)

1. Le leggi che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa. In tali casi, la Regione dà corso alle procedere ed agli adempimenti previsti dalle leggi medesime, con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l'obbligo per la Regione di assumere impegni a norma dell'articolo 56.

2. la determinazione della spesa annuale può essere prevista nei casi in cui le leggi regionali disciplinino interventi o servizi per i quali la continuità o la regolarità delle erogazioni della spesa stessa nel tempo assume un interesse preminente. In tali casi la spesa deve essere determinata ai sensi di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 14.

Art. 16

(Leggi che autorizzano spese annuali)

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carico di un solo esercizio finanziario ne determinano l'ammontare da iscrivere nel bilancio dell'anno finanziario in corso o nel bilancio dell'anno finanziario successivo già presentato al Consiglio regionale.

Art. 17

(Leggi che autorizzano spese pluriennali)

1. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano di norma l'ammontare complessivo, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio dell'anno finanziario in corso o del bilancio dell'anno finanziario successivo già presentato al Consiglio regionale e, a titolo indicativo, le quote a carico degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale, rinviando alle leggi di approvazione dei bilanci la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi finanziari.

2. Le leggi possono autorizzare l'erogazione di contributi in annualità, indicando il numero di queste ultime ed il limite massimo degli impegni pluriennali che potranno essere assunti a partire da ciascun esercizio di validità delle leggi medesime.

3. Qualora siano previsti interventi od opere la cui esecuzione si protragga per più esercizi è autorizzata la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione nei limiti della intera somma prevista, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio annuale, ai sensi dell'articolo 56, soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadenza nel corso del relativo esercizio. Le quote di spesa relative agli esercizi successivi dovranno essere confermate con apposito provvedimento della Giunta regionale ai fini dell'assunzione del relativo impegno.

Art. 18

(Disciplina delle procedure di spesa)

1. Le leggi regionali determinano i procedimenti relativi all'assunzione degli interventi in esse indicati, ai fini dell'attuazione degli impegni di spesa a carico del bilancio ed ai fini di una tempestiva realizzazione degli interventi medesimi.

2. Le leggi regionali che prevedono contributi ad enti o a privati possono fissare, nella legge medesima o rinviare la determinazione ad atti amministrativi, i termini perentori entro i quali gli adempimenti in esse previsti debbono essere assolti.

Art. 19

(Legge finanziaria)

1. Al fine d'adeguare le spese del bilancio della Regione agli obiettivi di politica economica cui si ispirano il bilancio pluriennale ed annuale, e comunque per consentire l'equilibrio del bilancio di cui all'articolo 29, la Giunta può presentare al Consiglio regionale, contemporaneamente al disegno di legge di approvazione del bilancio annuale di previsione o di assestamento del medesimo, un disegno di legge finanziaria con il quale possono operarsi modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio.

TITOLO IV

BILANCIO ANNUALE

Art. 20

(Annualità del bilancio)

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Art. 21

(Universalità del bilancio)

1. Tutte le entrate spettanti alla Regione e tutte le spese che competono alla Regione devono essere iscritte nel bilancio regionale.

2. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della Regione ad eccezione di quelle relative alla gestione dei fondi statali accreditati per le contabilità erariali speciali.

Art. 22

(Integralità del bilancio)

1. Tutte le entrate spettanti alla Regione sono iscritte nel bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre spese ad esse relative.

2. Tutte le spese che competono alla Regione sono iscritte in bilancio integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlative.

Art. 23

(Bilancio annuale di previsione)

1. Il bilancio annuale della Regione è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e dal quadro generale riassuntivo.

2. Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa.

3. Per ciascun capitolo di entrata o di spesa il bilancio indica:

a) l'ammontare presunto di residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente a quello cui il bilancio di riferisce;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese delle quali si prevede di autorizzare l'impegno nell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce:

c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione tra operazioni in conto competenza ed in conto residui.

4. Tra le entrate è iscritto l'eventuale saldo finanziario positivo presunto al termine dell'esercizio finanziario precedente.

5. Tra le spese è iscritto l'eventuale saldo finanziario negativo presunto al termine dell'esercizio finanziario precedente.

6. Tra le voci di cui alla lettera c) del terzo comma è iscritto altresì l'ammontare presunto della giacenza oppure del deficit di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

7. Formano oggetto di approvazione da parte del Consiglio soltanto le voci di cui alle lettere b) e c) del terzo comma.

Art. 24

(Previsione delle entrate)

1. Le entrate, in termini di competenza, sono previste tenendo conto dei criteri indicati nell'articolo 10 e delle modalità di accertamento stabilite, secondo la natura e provenienza delle entrate stesse, nell'articolo 52.

Art. 25

(previsioni delle spese)

1. Gli stanziamenti delle spese sono previsti nella misura indispensabile per lo svolgimento delle attività o degli interventi finanziari che daranno luogo, nel corso dell'esercizio, agli impegni di spesa di cui all'articolo 56 in base alle leggi vigenti ed in particolare per l'attuazione degli interventi previsti dalle leggi di cui all'articolo 18, nonché tenendo conto delle procedure già svolte a norma dell'articolo 15.

2. Debbono essere comunque previste le somme corrispondenti agli impegni già assunti e che vengano a scadenza nell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce.

3. Le spese per annualità derivanti da limiti di impegno precedentemente autorizzati sono comunque tenute distinte dalle spese relative ai limiti di impegno per la concessione di contributi nell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce.

Art. 26

(Previsione per le assegnazioni statali)

1. Tutte le somme assegnate, a qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione, confluiscono nel bilancio regionale, senza vincolo a specifiche destinazioni salvo i casi di speciali assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

2. Nel caso di assegnazioni dello Stato disposte in sede di programmazione nazionale per concorrere al finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo, le destinazioni si intenderanno vincolanti unicamente con riferimento alle finalità generali previste dalle leggi statali.

3. Nei casi di speciali assegnazioni dallo Stato alla Regione connesse a deleghe di funzioni amministrative, e negli altri casi di cui ai precedenti commi, la Regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme, nel caso di delega, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni.

4. La Regione ha altresì facoltà, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti a quelle ad essa assegnate dallo Stato, a norma del comma precedente, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni rispetto alle somme assegnate per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.

5. Gli stanziamenti di spesa relativi alle assegnazioni statali di cui al precedente terzo comma, vengono comunque iscritti in appositi capitoli, distintamente da quelli finanziati con fondi regionali.

Art. 27

(Stanziamenti di cassa)

1. Gli stanziamenti di spesa di cassa sono iscritti in bilancio nella misura necessaria a far fronte a pagamenti che si prevede saranno effettuati nell'esercizio a seguito degli impegni già assunti e di nuovi impegni autorizzati per l'esercizio medesimo, tenendo conto dei termini stabiliti dalle leggi di cui all'articolo 18 e delle complessive disponibilità di cassa della Regione.

Art. 28

(Equilibrio del bilancio)

1. Nel bilancio annuale il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare, purché la relativa differenza risulti finanziata con mutui la cui stipulazione sia autorizzata con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui al successivo articolo 48.

2. Nel bilancio annuale di cassa il totale delle spese di cui si autorizza il pagamento non può superare il totale delle entrate di cui si prevede la riscossione tenendo conto dei presunti saldi iniziali di cassa.

Art. 29

(Classificazione delle entrate)

1. Nel bilancio annuale, le entrate sono ripartite secondo la loro provenienza nei seguenti titoli e secondo la loro natura, nelle seguenti categorie:

a) TITOLO I entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione, suddivise nelle seguenti categorie:

1) Cat. 1 - Tributi propri;

2) Cat. 2 - Compartecipazione di tributi erariali;

b) TITOLO II entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate, suddivise nelle seguenti categorie:

a) Cat. 4 - Assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato per funzioni proprie;

2) Cat. 5 - Assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato per ulteriori programmi di sviluppo;

3) Cat. 6 - Assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato per funzioni delegate;

c) TITOLO III entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali, suddivise nelle seguenti categorie:

a) Cat. 7 - Contributi e concorsi da parte di privati ed enti diversi;

2) Cat. 8 - Proventi dei servizi pubblici;

3) Cat. 9 - Proventi di beni della Regione e da partecipazioni in aziende ed enti diversi;

4) Cat. 10 - Proventi di natura varia;

5) Cat. 11 - Interessi attivi;

6) Cat. 12 - Recuperi, rimborsi e concorsi;

7) Cat. 13 - Partite che si compensano con la spesa;

d) TITOLO IV entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali da trasferimenti di capitale e da rimborso di crediti, suddivise nelle seguenti categorie:

1) Cat. 14 - Alienazioni di beni;

2) Cat. 15 - Trasferimento di capitali;

3) Cat. 16 - Riscossioni di crediti;

4) Cat. 17 - Ammortamento beni patrimoniali;

e) TITOLO V entrate derivanti da mutui, da prestiti o da altre operazioni creditizie, suddivise elle seguenti categorie:

1) Cat. 18 - Mutui e prestiti;

2) Cat. 19 - Anticipazioni e altre operazioni di credito a breve termine;

f) TITOLO VI entrate per contabilità speciali, suddivise nelle seguenti categorie:

1) Cat. 20 - Partite di giro;

2) Cat. 21 - Contabilità speciali.

2. Nell'ambito delle categorie le entrate si ripartiscono in capitoli secondo il loro oggetto.

3. I capitoli costituiscono le unità fondamentali per la classificazione delle entrate.

4. Per ciascun capitoli sono indicati il numero progressivo, anche non continui, e la denominazione nonché il riferimento al capitolo corrispondente dello stato di previsione della spesa, ove esista.

5. Il bilancio contiene, per l'entrata, un riassunto delle categorie per titoli ed un riepilogo dei titoli.

Art. 30

(Classificazione delle spese)

1. Nel bilancio annuale di previsione le spese sono ripartite secondo classificazioni idonee a rappresentare per obiettivi programmativi o funzionali l'attività della Regione in correlazione con l'impostazione del bilancio pluriennale.

2. Al fine di cui al comma precedente, le spese sono ripartite in titoli a seconda che si riferiscano a:

a) Spese correnti;

b) Spese di investimento;

c) Rimborso di mutui e prestiti;

d) Contabilità speciali.

3. Le spese devono inoltre avere riferimento a classi che attengano:

a) All'adempimento delle funzioni normali della Regione;

b) Al finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo.

4. La legge di approvazione del bilancio annuale di previsione provvede alla ripartizione delle spese in altre opportune suddivisi, anche in relazione al necessario raccordo con il bilancio pluriennale.

5. Ai fini dei prospetti di cui alle lettere d) ed e) del primo comma dell'articolo 32, le spese regionali sono altresì riferite alle sezioni, secondo l'analisi funzionale, e alle categorie, secondo l'analisi economica, in conformità alla ripartizione adottata nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio.

6. Le spese sono, infine, ripartite in capitoli secondo il rispettivo oggetto.

Art. 31

(Natura e contenuto del capitolo di spesa)

1) Il capitolo costituisce l'unità fondamentale per la classificazione delle spese.

2) Nel caso in cui ciò sia ritenuto opportuno ai fini di una più puntuale analisi della spesa, il capitolo può essere suddiviso, con deliberazione della Giunta regionale, in più articoli di spesa.

3) Ogni capitolo contiene un solo oggetto di spesa. Nel medesimo capitolo non possono, comunque, essere incluse:

a) spese correnti, spese di investimento e spese che attengano al rimborso di mutui e prestiti;

b) spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione e spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo;

c) spese relative a funzioni proprie della Regione e spese relative a funzioni delegate dallo Stato;

d) spese relative a obiettivi per perseguire i quali la Regione goda di finanziamenti da parte dello Stato, iscritti nello stato di previsione delle entrate dello stesso bilancio ed altre spese finanziate con fondi propri della Regione.

Art. 32

(Riepiloghi, prospetti ed elenchi allegati al bilancio annuale)

1. Al bilancio di previsione sono allegati:

a) un quadro generale riassuntivo che riporta distintamente suddivisi i totali delle entrate e delle spese;

b) un prospetto il quale mette a raffronto:

1. le entrate derivanti da assegnazioni dello Stato effettuate con specifico vincolo di destinazione in base all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970. n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario e da assegnazioni in corrispondenza di delega di funzioni amministrative a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto;

2. Le spese distinte per capitoli aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette. Il totale degli stanziamenti relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate, salvo quanto disposto dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 26;

c) un prospetto il quale espone distintamente da un lato gli stanziamenti relativi a spese correnti e dall'altro lato gli stanziamenti relativi a spese di investimento, siano esse finanziate con apposite assegnazioni di fondi statali ovvero con risorse proprie della Regione o con ricorso al Credito;

d) un prospetto in cui le spese sono classificate in sezioni e categorie secondo quanto disposto al quinto comma dell'articolo 30;

e) un riassunto delle spese secondo le suddivisioni di cui al quarto comma dell'articolo 30;

f) l'elenco delle spese obbligatorie di cui all'articolo 36, nonché quello delle spese impreviste di cui all'articolo 37;

g) l'elenco dei provvedimenti legislativi in corso per ciascun fondo globale previsto ai sensi dell'articolo 41;

h) l'elenco delle garanzie fidejussorie principali e sussidiarie prestate dalla Regione ai sensi dell'articolo 50 con specificazione sintetica della legge autorizzativa, dei beneficiari, del capitale garantito, della durata e della fonte dell'obbligazione per la quale la fidejussione viene concessa;

i) la dimostrazione della formazione del saldo finanziario presunto dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio, elaborato ai sensi dell'articolo 71.

Art. 33

(Legge per l'approvazione dei bilanci)

1. La Giunta regionale predispone il disegno legge per l'approvazione del bilancio annuale e pluriennale, ovvero del suo aggiornamento, e lo presenta al Consiglio regionale entro il 31 ottobre.

2. Ove si renda necessario, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, prima dell'approvazione del bilancio annuale, note di variazione al bilancio medesimo ed al bilancio pluriennale ove occorra.

Art. 34

(Esercizio provvisorio del bilancio)

1. Il Consiglio regionale può autorizzare con legge l'esercizio provvisorio della Regione per un periodo non superiore a quattro mesi, sulla base del bilancio di previsione presentato dalla Giunta.

2. Durante l'esercizio provvisorio i competenti organi regionali sono autorizzati ad assumere impegni di spesa ed a disporre i pagamenti nei limiti di tanti dodicesimi delle previsioni del bilancio presentato quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio autorizzato.

3. La limitazione di cui al comma precedente non si applica alle spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

Art. 35

(Gestione provvisoria del bilancio)

1) Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio sia stata approvata dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce e gli adempimenti di cui all'articolo 31 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, si protraggano oltre l'inizio dell'esercizio a cui il bilancio si riferisce, la Regione è autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio medesimo per ciascun mese limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

2. Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio sia stata rinviata dal Presidente della Commissione di Coordinamento al Consiglio regionale a norma dell'articolo 31 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ovvero nei confronti di detta legge il governo abbia promossa la questione di legittimità o quella di merito a norma dell'ultimo comma del medesimo articolo 31, la Regione è autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio stesso limitatamente:

a) alle parti ed ai capitoli non coinvolti nel rinvio o nell'impugnativa;

b) alle parti ed ai capitoli che pur coinvolti nel rinvio o nell'impugnativa concernano spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge: in tal caso limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del procedimento;

c) da un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni di mese di pendenza del procedimento, o nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili d'impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi, nel caso in cui il rinvio o l'impugnativa investano l'intero bilancio.

TITOLO V

VARIAZIONI AL BILANCIO

Art. 36

(Fondo di riserva per le spese obbligatorie)

1. Nel bilancio annuale è iscritto sia tra gli stanziamenti di competenza sia tra quelli di cassa un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme occorrenti ad integrare stanziamenti di spese obbligatorie secondo la legislazione in vigore, tenendo conto degli impegni già assunti e degli impegni che si prevede di assumere fino al termine dell'esercizio.

2. Sono obbligatorie in ogni caso le spese per il personale e per l'ammortamento dei mutui e dei prestiti, nonché le spese stanziate per le garanzie regionali ed i crediti non prescritti reclamati dai creditori dopo l'eliminazione del conto dei residui.

3. L'elenco dei capitoli concernenti le spese obbligatorie è allegato al bilancio.

4. Il prelievo delle somme di cui al primo comma è disposto con deliberazione della Giunta Regionale.

Art. 37

(Fondo di riserva per le spese impreviste)

1. Nel bilancio annuale è iscritto sia tra gli stanziamenti di competenza sia tra quelli di cassa un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme corrispondenti a spese non incluse nell'elenco dei capitoli delle spese obbligatorie e non prevedibili all'atto della approvazione del bilancio, le quali abbiano carattere di assoluta necessità nell'ambito delle funzioni regionali, non impegnino in alcun modo i successivi bilanci e alle quali non sia possibile provvedere in modo adeguato con i relativi stanziamenti del bilancio medesimo. Sono impreviste in ogni caso le spese derivanti dal verificarsi di eventi calamitosi e di avversità naturali.

2 I prelievi delle somme di cui al precedente comma sono disposti con apposite deliberazioni della Giunta regionale che autorizza il prelievo stesso e l'iscrizione in capitoli di spesa già esistenti ovvero in capitoli nuovi.

3. La deliberazione della Giunta regionale deve essere presentata al Consiglio regionale per convalida con legge regionale.

Art. 38

(Fondo di riserva per l'oscillazione dei prezzi)

1. Nel bilancio annuale è iscritto sia tra gli stanziamenti di competenza sia tra quelli di cassa un fondo di riserva per l'oscillazione dei prezzi aventi riflesso sulle spese di funzionamento per provvedere agli incrementi delle assegnazioni di bilancio in dipendenza di maggiorazioni di spese dovute agli aumenti dei prezzi.

2. Il prelevamento delle somme di cui al precedente comma è disposto con deliberazione della Giunta regionale che autorizza contestualmente l'iscrizione in capitoli dello stato di previsione della spesa.

3. Tali prelevamenti possono essere disposti esclusivamente quando concorrano le seguenti condizioni:

a) che le spese di cui si chiede l'ulteriore finanziamento siano a fronte di obbligazioni che vengono a scadere nel corso dell'anno;

b) che la disponibilità risultante sul capitolo del cui stanziamento si chiede l'incremento risulti insufficiente a fronteggiare le spese di cui si chiede l'ulteriore finanziamento;

c) che si tratti di spese correnti consistenti nell'acquisto di beni o di servizi, ovvero di spese in conto capitale consistenti nell'acquisto di beni mobili od immobili.

4. La deliberazione della Giunta regionale di cui al secondo comma è comunicata al Consiglio regionale entro 15 giorni dal suo perfezionamento.

Art. 39

(Fondo riserva per la revisione dei prezzi contrattuali)

1. Nel bilancio annuale è iscritto sia tra gli stanziamenti di competenza sia tra quelli di cassa un fondo di riserva per provvedere agli incrementi delle assegnazioni di bilancio che si rendano necessari in dipendenza di maggiorazioni di spese dovute alla revisione dei prezzi contrattuali, ivi compresi gli interessi per ritardato pagamento, per l'esecuzione di opere immobiliari finanziate dalla Regione.

2. Il prelevamento delle somme di cui al precedente comma è disposto con apposita deliberazione della Giunta regionale che autorizza contestualmente l'iscrizione in capitoli dello stato di previsione della spesa.

3. La deliberazione della Giunta regionale deve essere presentata al Consiglio regionale per convalida con legge regionale.

Art. 40

(Fondo di riserva del bilancio di cassa)

1. Nel bilancio annuale di cassa è iscritto un fondo di riserva per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendano necessari nel corso dell'esercizio rispetto agli stanziamenti previsti per i singoli capitoli.

2. Per consentire il pagamento di residui passivi non riportati o inadeguatamente riportati in bilancio a termine della lettera a) del terzo comma dell'articolo 23 e per i quali non sia stato disposto quindi il relativo stanziamento di cassa o lo stesso risulti carente, è autorizzata l'istituzione o l'adeguamento dello stanziamento con prelievo dal fondo di riserva di cui al precedente comma, fatto salvo l'aggiornamento dell'ammontare presunto dei residui passivi in occasione dell'assestamento del bilancio a termine dell'articolo 43.

3. Il prelevamento di somme dal fondo di riserva è disposto con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 41

(Fondi globali)

1. Nel bilancio annuale sono iscritti, sia tra gli stanziamenti di competenza sia tra quelli di cassa, uno o più fondi globali destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio medesimo.

2. I fondi globali sono iscritti, nel bilancio di competenza, nella misura ritenuta necessaria per l'applicazione dei nuovi provvedimenti legislativi; nel bilancio di cassa sono iscritti nella misura necessaria per far fronte ai pagamenti che si prevede di effettuare nell'esercizio in applicazione dei medesimi provvedimenti legislativi.

3. I fondi globali sono tenuti distinti in ogni caso, a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.

4. I fondi di cui ai precedenti commi sono utilizzabili soltanto ai fini del prelievo di somme da iscrivere in nuovi capitoli o in aumento alle assegnazioni di capitoli esistenti dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le relative spese.

5. Al bilancio è allegato, per ogni fondo globale, un elenco indicativo dei provvedimenti legislativi e delle corrispondenti spese a cui si prevede di far fronte con il fondo medesimo.

6. I provvedimenti legislativi non indicati nell'elenco di cui al precedente comma debbono precisare le minore somme che restano utilizzabili per altri provvedimenti ivi indicati.

7. Le quote dei fondi globali non utilizzate entro il termine dell'esercizio finanziario costituiscono economie di spesa.

Art. 42

(Altre variazioni al bilancio mediante provvedimenti amministrativi)

1. la legge regionale di approvazione del bilancio può autorizzare che variazioni al bilancio medesimo siano apportate nel corso dell'esercizio finanziario mediante provvedimento amministrativi, per la istituzione di nuovi capitoli di entrata, nei quali iscrivere somme derivanti da assegnazioni dello Stato destinate a scopi specifici e per l'istituzione dei relativi capitoli di spesa quando questa sia tassativamente regolata dalle leggi statali o regionali in vigore. Tali provvedimenti sono comunicati al Consiglio regionale entro quindici giorni dal loro perfezionamento.

2. Le spese relative ai fondi statali assegnati a qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione possono, in relazione all'epoca in cui ne avviene l'assegnazione, essere attribuite alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo allorché non sia possibile far luogo all'impegno delle spese medesime, ai sensi dell'articolo 56, entro il termine dell'esercizio finanziario nel corso del quale ha luogo l'assegnazione.

3. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo esercizio, delle spese di ci al precedente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale differenza di cui al primo comma dell'articolo 28.

4. La legge di cui al primo comma può autorizzare che variazioni siano apportate al bilancio mediante provvedimenti amministrativi per l'iscrizione, in capitoli istituiti o da istituire, di nuove o maggiori spese disposte, a partire dall'esercizio finanziario precedente a quello cui il bilancio si riferisce, da leggi regionali entrate in vigore dopo l'approvazione del bilancio medesimo la cui copertura finanziaria sia adeguatamente prevista in fondi globali del bilancio stesso.

5. Gli atti amministrativi con i quali sono disposte variazioni al bilancio a norma della presente legge, sono pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

6. Ogni altra variazione al bilancio, salvo quelle relative ai capitoli delle partite di giro e delle contabilità speciali nonché quelle previste negli articoli 38 e 39, deve essere autorizzata con legge regionale.

7. Le variazioni di cui al presente articolo, salvo quelle previste al primo e sesto comma, non possono essere disposte dopo il 31 ottobre dell'anno al quale si riferiscono.

Art. 43

(Assestamento del bilancio)

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno la Giunta regionale presente al Consiglio regionale un apposito disegno di legge ai fini dell'assestamento degli stanziamenti di bilancio.

2. Con legge di cui al precedente comma si provvede:

a) all'aggiornamento dei residui attivi e passivi iscritti nel bilancio indicandone l'ammontare determinato ai sensi degli articoli 62, 63, 64 e 65;

b) all'aggiornamento della giacenza o del deficit di cassa di cui al sesto comma dell'articolo 23;

c) all'aggiornamento dell'avanzo o del disavanzo finanziario al termine dell'esercizio precedente.

3. Con la legge di cui al primo comma possono essere introdotte nel bilancio altre opportune variazioni, ai fini dell'attuazione del programma pluriennale di attività e di spesa di cui all'articolo 3, fermo restando quanto dispone l'articolo 28, nonché ogni altra variazione che risulti opportuna entro i limiti di equilibrio dei bilanci di competenza e di cassa.

Art. 44

(Legge di variazione di bilancio)

1. La legge regionale può autorizzare variazioni agli stanziamenti dell'entrata e della spesa del bilancio e lo stanziamento in appositi capitoli, per le spese pluriennali, di quote non previste nel bilancio medesimo.

2. Le variazioni agli stanziamenti relativi a spese il cui ammontare risulti determinato con la legge di approvazione del bilancio sono indicate in appositi articoli della legge regionale di cui al primo comma.

3. La legge regionale di variazione al bilancio può autorizzare l'aumento o la riduzione degli stanziamenti dei fondi di riserva nonché l'aumento o la riduzione degli stanziamenti dei fondi globali e le modifiche degli elenchi ad essi relativi.

4. La legge regionale di variazione al bilancio può autorizzare l'accensione di ulteriori mutui indicandone gli elementi e le condizioni di cui all'articolo 48 fermi restando i limiti ed i vincoli in esso stabiliti.

5. Le variazioni di cui al presente articolo non possono essere approvate dopo il 31 ottobre dell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce.

Art. 45

(Divieto di storni)

1. Salvo quanto indicato negli articoli 36, 37, 38, 39, 40 e 42 è vietato il trasporto di somme da un capitolo ad un altro capitolo del bilancio mediante provvedimenti amministrativi.

2. Sono vietati in ogni caso:

a) lo storno di fondi da capitoli relativi a spese per l'esercizio di funzioni amministrative delegate dallo Stato a capitoli relativi ad altre spese;

b) lo storno di fondi da un capitolo relativo a spese il cui finanziamento è previsto mediante un'assegnazione dello Stato con vincolo di destinazione, a favore di un capitolo relativo ad altre spese.

TITOLO VI

BILANCI DEGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE E SPESE DEGLI ENTI LOCALI DELEGATI

Art. 46

(Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione)

1) I bilanci degli enti regionali sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dalle leggi regionali e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2 Nei bilanci degli enti regionali le spese sono classificate e ripartite secondo criteri omogenei a quelli del bilancio regionale.

Art. 47

(Entrate e spese degli enti locali per le funzioni delegate)

1. In allegato al bilancio della Regione è data dimostrazione riassuntiva delle previsioni relative alle spese da effettuarsi da parte degli enti locali nel medesimo esercizio finanziario, nello svolgimento di funzioni loro delegate dalla Regione.

2. Tali spese sono classificate secondo i criteri prescritti per la classificazione delle spese nel bilancio regionale ai sensi dell'articolo 30, nonché secondo la loro classificazione in spese correnti ed in spese di investimento.

3. Le somme assegnate dalla Regione agli enti locali per l'esercizio di funzioni delegate sono iscritte nei bilanci degli enti locali, in una categoria all'uopo istituita tra le entrate extratributarie e, nell'ambito di questa, in capitoli distinti con denominazioni rispondenti a quelle dei correlativi capitoli di spesa del bilancio regionale.

4. Nei bilanci degli enti locali le spese per l'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione sono iscritte, nell'ambito della classificazione prevista dalle norme vigenti per il bilancio di tali enti, in capitoli distinti con denominazione rispondente a quella dei capitoli di entrata ad essi correlativi e con i riferimenti alla numerazione dei capitoli medesimi.

5. I capitoli di cui al precedente comma indicano altresì i riferimenti alla classificazione della spesa nel bilancio regionale ai sensi dell'articolo 30.

6. Gli enti locali fanno riferimento ai capitoli di cui ai precedenti commi in tutti gli atti che dimostrano la destinazione dei fondi ad essi assegnati dalla Regione, secondo le norme delle leggi regionali concernenti la delega all'esercizio delle singole funzioni.

TITOLO VII

OPERAZIONI DI CREDITO E GARANZIE

Art. 48

(Mutui e prestiti)

1. La Regione può assumere mutui e obbligazioni nelle forme e nei modi previsti per essa dalle norme legislative dello Stato, sempreché gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della Regione.

2. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello del bilancio cui i nuovi mutui si riferiscono.

3. L'autorizzazione alla contrazione dei mutui concessa con la legge di approvazione del bilancio o con le leggi di variazioni del medesimo cessa di aver efficacia con il termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

4. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione a mutui autorizzati, ma non stipulati entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

5. Le entrate relative a mutui stipulati entro il termine dell'esercizio, anche in forma condizionata, od accordati entro il termine dell'esercizio, se non riscosse, vengono iscritte tra i residui attivi.

6. Alla stipulazione dei mutui autorizzati si provvede in correlazione con le esigenze di cassa della Regione.

7. Nel bilancio di cassa le entrate derivanti da mutui o prestiti sono iscritte, fino alla concorrenza dei mutui autorizzati o stipulati, ma non riscossi, nella misura necessaria per colmare l'eventuale differenza tra le spese ed il totale delle entrate iscritte nello stesso bilancio di cassa.

Art. 49

(Anticipazioni di cassa o scoperti di Tesoreria)

1. Allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa la Giunta regionale è autorizzata a richiedere al Tesoriere regionale l'accensione di anticipazioni di cassa o la concessione di scoperti di Tesoreria per un importo non eccedente l'ammontare delle Entrate bimestrali derivanti da tributi propri o dal gettito di tributi erariali o di quote degli stessi devoluti alla Regione.

Art. 50

(Garanzie prestate dalla Regione)

1. Le leggi regionali che autorizzano la prestazione di garanzie principali o sussidiarie a favore di enti o di altri soggetti, in relazione alla contrazione di mutui o ad aperture di credito, indicano l'ammontare complessivo della spesa e la quota di cui al primo comma dell'articolo 17.

2. Per l'assolvimento degli obblighi inerenti alle garanzie prestate, le leggi regionali di approvazione dei bilanci annuali determinano le quote a carico dei rispettivi esercizi finanziari e ne autorizzano la iscrizione in appositi capitoli di spesa dei bilanci medesimi.

3. Al bilancio annuale è allegato l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione, con indicazione degli elementi che contraddistinguono le garanzie.

4. La concessione delle garanzie è deliberata dalla Giunta regionale che indica le condizioni alle quali vengono prestate.

TITOLO VIII

GESTIONE DEL BILANCIO

Art. 51

(Disposizioni generali)

1. La gestione del bilancio si effettua mediante l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate comunque spettanti alla Regione, nonché mediante l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento delle spese previste nel bilancio medesimo.

2. Le operazioni di cui al precedente comma si effettuano in conformità alla norme contenute nei successivi articoli del presente titolo.

Art. 52

(Accertamento delle entrate)

1. L'entrata è accertata quando l'organo o l'ufficio regionale competente ha appurato la ragione, determinato l'importo ed individuato il soggetto debitore in base a documentazione idonea, nonché quando ne sia stata eseguita la registrazione di cui all'articolo 55.

2. All'accertamento delle entrate provenienti da assegnazioni dello Stato si provvede per l'ammontare risultante da decreti ministeriali o interministeriali di riparto dei relativi fondi ovvero da atti, da documenti e da comunicazioni ministeriali, indicanti i decreti medesimi.

3. All'accertamento delle entrate tributarie si provvede per l'ammontare complessivo risultante dai ruoli emessi entro il termine dell'anno finanziario a cui il bilancio si riferisce, oppure per l'ammontare risultante dalle comunicazioni dei competenti uffici dello Stato.

4. All'accertamento delle entrate di natura patrimoniale o di altra natura si provvede per l'ammontare risultante dalle deliberazioni del Consiglio o dalla Giunta regionale, secondo la rispettiva competenza, dai contratti e da altri documenti e comunicazioni che ne indicano l'ammontare medesimo.

5. All'accertamento delle entrate concernenti partite che comunque si compensano nella spesa si provvede contestualmente alla registrazione dei relativi impegni od alla effettuazione dei relativi pagamenti.

6. Le entrate di cui ai precedenti commi sono accertate nel loro intero ammontare e senza alcuna compensazione con eventuali spese a carico della Regione.

7. I funzionari regionali, comunque incaricati delle operazioni di cui ai precedenti commi, effettuano le operazioni medesime nei modi e nei termini stabiliti in apposite deliberazioni della Giunta regionale.

8. Gli organi competenti della Regione sono tenuti ad assumere i provvedimenti e dare corso alle azioni necessarie per l'accertamento e la riscossione delle entrate regionali.

Art. 53

(Riscossione delle entrate)

1. L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il pagamento del relativo importo.

2. Le somme spettanti alla Regione sono riscosse dalla Tesoreria regionale con le modalità, nei termini e alle condizioni generali della convenzione stipulata per l'affidamento del servizio medesimo.

3. Le somme accreditate alla Regione in conto fruttiferi od infruttiferi presso la tesoreria centrale dello Stato sono riscosse in base alle quietanze emesse dalla tesoreria centrale medesima.

4. Le somme di cui ai precedenti commi sono riscosse nel loro intero ammontare e senza compensazione con eventuali spese delle quali si effettua il pagamento.

5. Per la riscossione di entrate che abbiano incidenza sul patrimonio l'Assessorato delle Finanze della Regione verifica e promuove le dovute registrazioni nei relativi inventari.

Art. 54

(Versamento delle entrate)

1. Le entrate della Regione sono versate quando il relativo ammontare è introitato nella tesoreria regionale.

2. Il versamento delle entrate della Regione si effettua in conformità di appositi ordinativi che indicano gli elementi di cui al primo comma dell'articolo 52, nonché il capitolo del bilancio al quale le entrate medesime si riferiscono per la competenza dell'esercizio o per il conto dei residui.

3. Gli ordinativi di cui al precedente comma sono emessi dall'Assessorato delle Finanze, sono firmati dal dirigente responsabile dell'Assessorato stesso o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro funzionario delle qualifiche dirigenziali o vicedirigenziali dell'Assessorato stesso all'uopo da lui delegato e sono trasmessi alla Tesoreria regionale.

Art. 55

(Registrazione delle entrate)

1. Gli accertamenti delle entrate, gli ordinativi di cui all'articolo 54 e le quietanze rilasciate dalla tesoreria regionale sono registrati dal competente ufficio dell'Assessorato delle Finanze con riferimento ai capitoli del bilancio e distintamente per la competenza dell'esercizio finanziario e per il conto dei residui.

Art. 56

(Impegno delle spese)

1. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei singoli stanziamenti di competenza del bilancio per l'esercizio in corso con deliberazione del Consiglio o della Giunta regionale, salvo quanto disposto nei successivi commi del presente articolo, secondo la rispettiva competenza.

2. Formano impegno sugli stanziamenti del bilancio per l'esercizio finanziario le somme dovute dalla Regione, in base alla legge, a contratto o altro titolo, a creditori determinati o determinabili anche successivamente al provvedimento di impegno, sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio medesimo. Nel caso di creditori determinabili successivamente, ove l'Organo che dispone l'impegno della spesa non si riservi espressamente l'individuazione dei medesimi e l'accertamento delle relative spettanze, a tali incombenze provvedono i competenti Uffici dell'Amministrazione, ai sensi del successivo articolo 58.

3. Per le spese in conto capitale riguardanti interventi od opere di cui al terzo comma dell'articolo 17, possono essere assunte obbligazioni a carattere pluriennale nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio pluriennale.

4. L'assunzione di obbligazioni a carattere pluriennale può essere disposta anche per le spese correnti, con le modalità di cui al precedente comma, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi.

5. L'assunzione di obbligazioni anche a carattere pluriennale può essere altresì disposta nell'anno di competenza con decorrenza dall'esercizio successivo, alle condizioni previste dai precedenti terzo e quarto comma, qualora risulti indispensabile per assicurare la continuità dei servizi ovvero in dipendenza delle particolari procedure e adempimenti per la regolare esecuzione degli interventi.

6. In ogni caso formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote di tali obbligazioni di cui sia prevista la scadenza nel corso dell'esercizio. Per le quote relative agli esercizi successivi deve comunque essere disposta apposita deliberazione della Giunta a conferma dell'impegno anche ai fini della rimodulazione del relativo importo.

7. In concomitanza con il pagamento a saldo delle somme relative a ciascun impegno, l'Assessorato delle Finanze provvede d'ufficio alla rettifica delle disponibilità sul corrispondente capitolo, tenendo conto dell'eventuale differenza tra l'ammontare dell'impegno e quello complessivo dei pagamenti disposti a fronte del medesimo.

8. Qualora il pagamento a saldo riguardi l'impegno relativo alla gestione dei residui, l'Assessorato delle Finanze provvede all'accertamento dell'economia sull'impegno medesimo.

Art. 57

(Registrazione degli impegni di spesa)

1. Le proposte degli atti amministrativi di cui all'articolo 56, dai quali possono derivare spese a carico del bilancio regionale, debbono essere trasmesse all'Assessorato delle Finanze per la prenotazione dell'impegno.

2. L'Assessorato delle Finanze, ai fini di cui al precedente comma ed esclusa comunque ogni valutazione di merito, verifica la conformità della spesa al capitolo del bilancio al quale viene riferita e la disponibilità del relativo stanziamento.

3. In caso di insufficiente disponibilità dello stanziamento, l'Assessorato rifiuta la prenotazione e restituisce, con la motivazione del caso, la proposta dell'Assessore proponente. 4. Le proposte di impegno delle spese indicate negli atti di cui al primo comma sono registrati dall'Assessorato delle Finanze al quale deve essere trasmesso ogni successivo atto o contratto attinente agli impegno medesimi per le occorrenti annotazioni.

Art. 58

(Liquidazione della spesa)

1. Le spese di cui agli articoli 56 e 57 sono liquidate quando ne è individuato il creditore e determinato l'ammontare, sulla base di documentazione idonea e nei limiti

dell'impegno assunto e quando ne sono indicate le modalità per il pagamento.

2. La liquidazione è effettuata dai competenti uffici regionali previa verifica dell'adempimento delle condizioni stabilite nel provvedimento di impegno e, ove occorra, della rispondenza tecnica delle relative note di spesa alle condizioni medesime.

3. L'Assessorato delle Finanze, in base alle note di spesa ed all'inerente documentazione, riscontra l'esattezza delle somme liquidate, la rispondenza dell'impegno assunto, il riferimento al capitolo del bilancio o del conto dei residui, ed effettua la registrazione.

4. Per la liquidazione di spese che abbiano incidenza sul patrimonio, l'Assessore delle Finanze promuove le dovute registrazioni nei relativi inventari.

5. Qualora le somme liquidabili o liquidate risultino comunque eccedenti l'ammontare degli impegni assunti, la procedura per la liquidazione e per il pagamento è sospesa.

6. In caso di irregolarità l'Assessorato delle Finanze indica all'Ufficio che ha effettuato la liquidazione della spesa le misure che ritiene necessarie per la regolarizzazione degli atti.

7. Non possono essere liquidate le spese conseguenti alle deliberazioni e agli atti degli organi della Regione con i quali sono assunti i relativi impegni se tali deliberazioni e atti non sono divenuti esecutivi ai sensi dell'articolo 60 della legge 16 maggio 1978, n. 196, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, ovvero non risultano immediatamente eseguibili ai sensi dell'articolo 63 della legge medesima.

8. Non possono essere liquidate le spese conseguenti a deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili e decadute per decorso del termine di cui al secondo comma dell'articolo 63 della legge 16 maggio 1978, n. 196.

Art. 59

(Ordinazione dei pagamenti)

1. Il pagamento delle spese liquidate ai sensi del precedente articolo è ordinato mediante mandati diretti, individuali o collettivi, ovvero mediante ruoli per le spese fisse e per altre spese d'importo e scadenza determinati.

2. I titoli di spesa di cui al primo comma sono firmati dal Ragioniere Capo dirigente dell'Assessorato delle Finanze o, in caso di suo impedimento od assenza, da altro funzionario delle qualifiche dirigenziali o vicedirigenziali dell'Assessorato stesso all'uopo da lui delegato.

3. I ruoli di cui al primo comma indicano per ogni partita di spesa la somma annua dovuta e, ove occorra, l'importo delle rate da pagare alle singole scadenze.

Art. 60

(Registrazione dei pagamenti)

1. I titoli di spesa di cui al precedente articolo sono registrati dal competente Ufficio dell'Assessorato delle Finanze con riferimento ai rispettivi capitoli di bilancio, nel conto della competenza ovvero nel conto dei residui.

2. Nel conto dei residui la registrazione dei pagamenti è effettuata tenendo conto dell'esercizio finanziario nel corso del quale vennero assunti i relativi impegni.

Art. 61

(Estinzione dei titoli di spesa)

1. I titoli di spesa di cui agli articoli 59 e 60 sono trasmessi alla tesoreria regionale che li estingue con modalità e termini stabiliti dalla legge regionale 20 giugno 1979, n. 42, recante norme relative all'estinzione dei titoli di spesa della Regione.

Art. 62

(Accertamento dei residui attivi)

1. Costituiscono residui attivi le entrate accertate e non riscosse e le entrate riscosse e non versate entro il termine dell'esercizio finanziario, nonché le entrate derivanti da mutui stipulati entro tale termine e non riscosse.

2. Tutte le somme iscritte tra le entrate del bilancio e non accertate entro la fine dell'esercizio finanziario costituiscono minori accertamenti rispetto alle relative previsioni.

3. In particolare costituiscono minori accertamenti di entrata le somme iscritte nel bilancio in relazione a mutui autorizzati ma non stipulati entro la fine dell'esercizio finanziario.

Art. 63

(Riaccertamento dei residui attivi)

1. Il riaccertamento delle somme a conservare nel conto dei residui attivi è predisposto dall'Assessorato alle Finanze ed è approvato dalla Giunta regionale. con apposita deliberazione, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base della seguente classificazione:

a) crediti la cui riscossione può essere considerata certa;

b) crediti per i quali sono da intraprendere o sono in corso le procedure amministrative o giudiziarie per la riscossione;

c) crediti riconosciuti inesigibili.

2. I crediti indicati nelle lettere a), b) continuano ad essere riportati nelle scritture e sono affidati alla riscossione degli uffici competenti. I crediti di cui alla lettera c) sono eliminati dalle scritture ed annullati dalla Giunta regionale con propria motivata deliberazione.

Art. 64

(Accertamento dei residui passivi)

1. Costituiscono residui passivi le spese impegnate a norma dell'articolo 56 e non pagate entro il termine dell'esercizio finanziario.

Art. 65

(Riaccertamento dei residui passivi)

1. Il riaccertamento delle somme da conservare nel conto dei residui passivi è predisposto dall'Assessorato delle Finanze ed è approvato dalla Giunta regionale con apposita deliberazione entro il 31 marzo di ogni anno.

2. Le somme iscritte nel conto dei residui passivi possono esservi conservate per non più di due anni successivi a quello in cui venne perfezionato il rispettivo impegno, se trattasi di spese correnti e tre anni se trattasi di spesa in conto capitale.

3. Le somme di cui al secondo comma, trascorso il termine ivi indicato, si considerano perenti agli effetti amministrativi e sono eliminate dal conto dei residui; le somme medesime sono riprodotte in appositi capitoli di spesa obbligatoria dei successivi bilanci allorquando siano reclamate dai creditori.

Art. 66

(Economie di spesa)

1. Costituiscono economie di spesa le somme iscritte negli stanziamenti del bilancio che non vengono considerate residui passivi ai sensi dell'articolo 64 nonché le somme che non sono ulteriormente conservabili nel conto dei residui passivi ai sensi del secondo comma dell'articolo 65.

Art. 67

(Cassa economale)

1. La Regione si avvale di un servizio di cassa economale. i cui compiti e la cui disciplina sono stabiliti da apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale.

Art. 68

(Autonomia contabile del Consiglio regionale)

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo gestito in conformità alle norme stabilite dal regolamento interno.

2. Le somme stanziate nel bilancio regionale per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio sono poste a disposizione e gestite dai competenti Organi del Consiglio, i quali ne rispondono all'assemblea.

TITOLO IX

RENDICONTO GENERALE

Art. 69

(Impostazione e presentazione del rendiconto)

1. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale della Regione.

2. Il rendiconto generale comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio ed il conto del patrimonio.

3. Il rendiconto generale è presentato dalla Giunta al Consiglio regionale entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce, unitamente al disegno di legge predisposto per la sua approvazione.

4. Al rendiconto generale è allegata una relazione sullo stato di attuazione del programma regionale di sviluppo dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate di cui vengono posti in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun servizio, piano settoriale e progetto della regione, in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi del programma regionale medesimo.

Art. 70

(Conto finanziario)

1. Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di entrata del bilancio:

a) l'ammontare dei residui attivi accertati nel conto finanziario dell'esercizio precedente;

b) le previsioni finali in termini di competenza;

c) le previsioni finali di cassa;

d) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui.

e) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;

f) il totale delle entrate riscosse in conto residui e competenza;

g) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio finanziario;

h) l'eccedenza di entrate ovvero le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;

i) l'eccedenza di entrate ovvero le minori entrate rispetto alle previsioni di cassa;

l) l'ammontare dei residui attivi proveniente dagli esercizi precedenti, da riportare al nuovo esercizio;

m) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio finanziario;

n) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio finanziario.

2. Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di spesa del bilancio:

a) l'ammontare dei residui passivi accertati nel conto finanziario dell'esercizio precedente;

b) le previsioni finali in termine di competenza;

c) le previsioni finali in termini di cassa;

d) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;

e) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;

f) il totale dei pagamenti effettuati in conto residui e competenza;

g) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio finanziario;

h) le economie o le eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti in termini di competenza;

i) le economie o le eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti di cassa;

l) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, da riportare al nuovo esercizio;

m) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio finanziario;

n) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio finanziario.

Art. 71

(Risultanze del conto finanziario)

1. Nel conto finanziario, il risultato della gestione è determinato in relazione agli elementi di cui all'articolo 70, tenendo conto:

a) delle giacenze o del deficit di cassa all'inizio dell'esercizio secondo il conto reso dal Tesoriere regionale;

b) delle entrate riscosse e versate nonché delle spese pagate nel corso dell'esercizio;

c) dell'ammontare complessivo dei residui attivi e dei residui passivi al termine dell'esercizio.

2. Il conto finanziario deve contenere un prospetto nel quale si evidenziano le operazioni di cui al comma precedente firmato dal Presidente della Giunta regionale e dal ragioniere capo e, per la parte relativa al movimento di cassa, dal Tesoriere della Regione quale attestazione di concordanza con le scritture dallo stesso tenuto in ordine alle entrate riscosse e versate nonché ai pagamenti effettuati.

Art. 72

(Ripiano del disavanzo finanziario)

1. Il disavanzo risultante dal conto finanziario è iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo mediante apposita legge regionale, per la parte alla quale non si sia provveduto con le leggi di approvazione e di assestamento del bilancio medesimo.

2. Le leggi di cui al precedente comma dispongono le variazioni necessarie per assicurare l'equilibrio del bilancio.

Art. 73

(Conto di patrimonio)

1. Il conto di patrimonio indica i valori aggiornati alla chiusura dell'esercizio finanziario:

a) delle attività e delle passività finanziarie;

b) dei beni mobili ed immobili;

c) di ogni altra attività e passività, nonché delle poste rettificative.

2. Il conto del patrimonio contiene la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e la contabilità del patrimonio.

3. Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura dell'esercizio finanziario al quale essi si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da ciascuno prodotto.

Art. 74

(Rendiconti degli enti e organismi dipendenti dalla Regione)

1. I rendiconti degli enti regionali sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dalle leggi regionali e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. I rendiconti di cui al primo comma sono redatti secondi criteri di omogeneità rispetto a quello regionale.

Art. 75

(Bilanci dei consorzi ai quali partecipa la Regione)

1. I consorzi ai quali partecipa la Regione trasmettono il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione degli organi consortili, secondo le norme previste dalle leggi istitutive e dagli statuti dei consorzi medesimi.

Art. 76

(Rendiconti degli enti locali)

1. Gli enti locali presentano alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno il rendiconto riassuntivo delle spese effettuate nell'esercizio finanziario precedente per lo svolgimento di funzioni ad essi delegate dalla Regione.

2. Il rendiconto di cui al precedente comma è allegato al rendiconto generale della Regione ed indica, per le singole attività o per i singoli interventi, le somme assegnate dalla Regione, le erogazioni effettuate, le somme eventualmente ancora erogabili in base agli impegni assunti, nonché l'ammontare delle somme da restituire alla Regione.

TITOLO X

RESPONSABILITÀ

Art. 77

(Responsabilità degli amministratori)

1. Gli amministratori della Regione sono personalmente e solidamente responsabili delle spese pagate in relazione alle deliberazioni d'urgenza da essi adottate e che siano annullate dalla Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta.

Art. 78

(Responsabilità degli amministratori e dei dipendenti)

1. Gli amministratori ed i dipendenti della Regione sono personalmente e solidamente responsabili, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato, del pagamento di spese conseguenti alle deliberazioni od agli atti degli organi regionali con i quali sono assunti i relativi impegni, se tali deliberazioni od atti non siano divenuti esecutivi ovvero non risultino immediatamente eseguibili.

Art. 79

(Responsabilità verso la Regione degli amministratori e dei dipendenti)

1. Gli amministratori ed i dipendenti della Regione sono tenuti a risarcire all'ente i danni derivanti da violazioni di obblighi di funzioni o di servizi, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato.

2. Sono esenti dalle responsabilità di cui al precedente comma i dipendenti che abbiano agito per un ordine alla cui esecuzione erano tenuti, salva la responsabilità di colui che tale ordine ha impartito.

3. In particolare, è esente dalla responsabilità di cui al primo comma il dipendente della Regione che per obbligo di servizio, in base ad ordine scritto del Presidente della Giunta regionale, abbia registrato l'impegno o abbia concorso al pagamento di spese eccedenti le somme stanziate nel relativo capitolo di bilancio, di spese non autorizzate dal bilancio o di spese riferite a capitoli diversi da quelli pertinenti.

Art. 80

(Responsabilità del tesoriere)

1. Per la responsabilità del tesoriere regionale si fa riferimento alla convenzione per l'affidamento del relativo servizio.

2. Per il discarico della propria responsabilità, il tesoriere regionale rende conto alla Regione nei modi indicati dalle condizioni generali e dalla convenzione di cui al precedente comma, entro il 20 marzo dell'anno successivo a quello cui il conto si riferisce.

3. Il conto di cui al precedente comma dimostra la giacenza ovvero la deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente, le somme riscosse e le somme pagate per ciascun capitolo di bilancio nell'esercizio finanziario a cui il conto stesso si riferisce, nonché la giacenza ovvero il deficit di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario medesimo.

Art. 81

(Responsabilità per il maneggio di denaro della Regione)

1. Chiunque, senza legale autorizzazione, si ingerisca nel maneggio di denaro della Regione ne risponde secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato.

Art. 82

(Amministrazione del patrimonio e contratti)

1. La legge regionale disciplina la materia dei contratti e dell'amministrazione del patrimonio nell'ambito dei principi ella legislazione statale vigente in materia.

TITOLO XI

CONTROLLI

Art. 83

(Controlli di gestione)

1. La legge regionale stabilisce le modalità per l'accertamento dei risultati economici, finanziari e di efficienza raggiunti nell'attuazione dei servizi, dei programmi e dei progetti in relazione alla competenza per la gestione delle entrate e delle spese.

Art. 84

(Controlli per le funzioni delegate dalla Regione)

1. Le leggi regionali che prevedono la delega di funzioni agli enti locali dispongono adeguate forme di collaborazione ed assicurano il controllo economico, finanziario e contabile della Regione sull'attività svolta dagli enti medesimi per l'esercizio della delega.

2. Ai fini di cui al precedente comma gli enti locali presentano alla Giunta regionale la dimostrazione delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni delegate, nonché una relazione sui risultati economici e finanziari conseguiti, nei modi e nei termini stabiliti dalle singole leggi regionali.

Art. 85

(Controllo sul servizio di tesoreria)

1. Il controllo sul servizio di tesoreria della Regione è effettuato secondo le norme della convenzione per l'affidamento del servizio medesimo.

TITOLO XII

NORME FINALI

Art. 86

(Procedure per la formazione del bilancio pluriennale, del bilancio di previsione e del rendiconto generale)

1. Gli assessorati e servizi regionali comunicano entro il 31 luglio di ciascun anno le proposte per la formazione o l'aggiornamento del bilancio pluriennale e per la formazione del bilancio di previsione per l'esercizio successivo specificando per la spesa le occorrenze, in termini di competenza e in termini di cassa da giustificare analiticamente per ciascuna voce mediante idonea documentazione. Le proposte si riferiscono anche agli elementi per la determinazione del saldo finanziario presunto.

2. I predetti uffici forniscono altresì entro il 10 marzo di ciascun anno gli elementi giustificativi dell'eventuale eliminazione o riduzione dei residui in sede di formazione del rendiconto generale.

3. Ciascun Assessorato o Servizio presenterà entro il 10 marzo di ciascun anno una relazione concernente l'attività svolta ed i risultati conseguiti a fronte degli stanziamenti assegnati e pagati nel decorso esercizio.

Art. 87

(Compiti dell'Assessorato delle Finanze)

1. Nell'ambito della materia di cui alla presente legge e per quanto nei precedenti articoli non stabilito, l'Assessorato delle Finanze provvede ai sensi del precedente articolo 3:

a) alla preparazione del bilancio di previsione annuale di competenza e di cassa nonché dei relativi provvedimenti di variazione;

b) alla preparazione del bilancio pluriennale e dei relativi aggiornamenti;

c) alla preparazione del rendiconto generale della Regione.

2. L'Assessorato provvede altresì:

a) alla formazione di parere obbligatorio sulla parte finanziaria di tutti i disegni di legge di iniziativa della Giunta recanti oneri a carico del bilancio regionale;

b) alla formazione di pareri obbligatori sulla parte finanziaria dei progetti di leggi di iniziativa consiliare o popolare;

c) alla preparazione degli atti inerenti alla contrazione di mutui ed anticipazioni di cassa.

Art. 88

(Compiti del Servizio Studi, Programmi e Progetti)

1. Il Servizio Studi, Programmi e Progetti della Segreteria Generale provvederà ad effettuare le analisi economiche ed i controlli di gestione della spesa regionale, con riferimento ai risultati economici e finanziari ed agli obiettivi fisici realizzati nell'attuazione dei progetti della Regione, in base alle disposizioni della Giunta regionale.

Art. 89

(Norma transitoria)

1. Le operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario 1989 sono effettuate sulla base della normativa attualmente in vigore.

2. Le norme della presente legge concernenti il bilancio pluriennale, il bilancio annuale ed il rendiconto consuntivo entrano in vigore con la presentazione, rispettivamente del bilancio e del rendiconto per l'esercizio finanziario 1991.

3. la gestione del bilancio in termini di cassa sarà disposta in forma sperimentale per la durata dell'esercizio 1990.

Art. 90

(Norma finale)

1. Per quant'altro attinente la materia della contabilità regionale non espressamente disciplinato dalla presente legge di applicano le norme contenute nella legge 19 maggio 1976, n. 335, recante principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni e, in quanto applicabili, le norme di contabilità generale dello Stato.

Art. 91

(Abrogazione)

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto od incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge.

2. È abrogata, in particolare, la legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68 come modificata dagli articoli 64 e 65 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 90 e dagli articoli 9 e 10 della legge regionale primo aprile 1986, n. 12.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.