Regolamento regionale 23 dicembre 1989, n. 2 - Testo storico

Regolamento regionale 23 dicembre 1989, n. 2

(B.U. 2 gennaio 1989, n. 1)

Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di privati nel settore dell’edilizia residenziale.

Art. 1

(Settori d’intervento)

1. I finanziamenti agevolati di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76, concernente la costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell’industria edilizia, sono rivolti ai seguenti interventi:

a) acquisto di una abitazione, intendendosi per tale l’atto mediante il quale il richiedente il finanziamento acquisisce, anche in concorso con i componenti il nucleo familiare, la proprietà e disponibilità di una unità abitativa necessaria all’uso personale e della sua famiglia;

b) costruzione di una abitazione, intendendosi per tale l’insieme delle operazioni mediante le quali il richiedente il finanziamento realizza un nuovo immobile necessario all’uso personale e della sua famiglia;

c) ampliamento di una abitazione, intendendosi per tale l’insieme delle operazioni mediante le quali il richiedente il finanziamento realizza un aumento della superficie e della volumetria della propria abitazione per renderla adeguata alle esigenze personali e della sua famiglia; l’ampliamento si concretizza nell’acquisto e nel successivo adattamento oppure nella costruzione di vani adiacenti all’abitazione posseduta;

d) recupero di abitazione, intendendosi per tale l’insieme delle operazioni mediante le quali il richiedente il finanziamento recupera all’uso abitativo una unità immobiliare; gli interventi di recupero, sulla base delle definizioni di cui al Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici in data 23 maggio 1984, n. 258, sono classificati nel modo seguente:

1. Recupero primario, consiste nel recupero della funzionalità e della sicurezza dell’edificio, anche per quanto concerne le parti comuni; interessa quindi, in parte o complessivamente, il consolidamento statico delle strutture portanti orizzontali, verticali, fondazioni, scale e coperture.

2. Recupero secondario, consiste nel recupero della totale agibilità e funzionalità dei singoli alloggi, comprendendo quindi opere quali rifacimento dei sanitari, degli impianti, dei pavimenti, degli infissi e dei rivestimenti, per un preventivo di spesa non inferiore al 40% dell’importo massimo di mutuo di cui all’articolo 7.

3. Recupero globale, s’intende un intervento che comprende l’insieme delle opere previste nel recupero primario e secondario.

2. L’importo di mutuo per interventi di recupero può comprendere una quota parte relativa all’acquisto dell’immobile stesso; in tal caso dovrà essere presentata, insieme alla domanda, una specifica richiesta in tal senso e l’atto di acquisto, stipulato da non oltre un anno dalla data di presentazione della domanda.

3. Gli interventi di recupero primario, per essere ammessi a finanziamento, devono essere stati assentiti dal Comune con rilascio di apposita concessione edilizia; gli interventi di recupero secondario dovranno essere accompagnati da specifica autorizzazione del Comune se l’intervento prevede un cambiamento d’uso sui locali.

Art. 2

(Incentivazione per il recupero d’immobili)

1. In relazione alla necessità di pervenire al recupero abitativo di alloggi compresi in immobili degradati, i finanziamenti agevolati per il recupero sono concessi in deroga ai requisiti di cui alle lettere c) e d) del primo comma dell’articolo 12.

2. L’abitazione recuperata deve essere destinata o a propria abitazione non a carattere saltuario o locata a nuclei familiari residenti in Valle d’Aosta o che vi svolgano attività lavorativa.

3. In caso di locazione il canone da applicarsi è quello previsto dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, recante disciplina delle locazioni di immobili urbani e successive modificazioni ed integrazioni; una copia del contratto di locazione registrato dovrà essere presentata all’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici contestualmente alla erogazione finale del mutuo.

Art. 3

(Ripartizione dei fondi)

1. La disponibilità finanziaria per la concessione di mutui agevolati è ripartita di norma come segue:

a) per gli interventi di acquisto il 30% dello stanziamento;

b) per gli interventi di costruzione il 20% dello stanziamento;

c) per gli interventi di recupero ed ampliamento il 50% dello stanziamento.

2. La ripartizione delle disponibilità per i vari settori d’intervento può essere annualmente o semestralmente variata dalla Giunta Regionale; nello stesso provvedimento è definita l’eventuale quota di finanziamento a favore degli Enti pubblici territoriali o di Cooperative edilizie.

3. La Giunta Regionale ha la facoltà di stornare fondi, nell’ambito delle somme di competenza di un semestre, da un settore d’investimento all’altro, in caso di carenza di richieste ammissibili a finanziamento.

4. L’ammontare complessivo dei mutui ammessi a finanziamento non potrà comunque eccedere la disponibilità di bilancio.

Art. 4

(Provvidenze a favore degli emigrati)

1. Possono accedere ai finanziamenti di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76, gli emigrati in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge regionale 11 agosto 1981, n. 63, recante misure a favore dei lavoratori emigrati e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Gli emigrati, per essere considerati tali, devono essere rientrati definitivamente dall’Estero da non oltre 5 anni. L’importo massimo di mutuo concedibile è quello previsto dal secondo comma dell’articolo 7 ed il relativo tasso d’interesse agevolato è pari al 30% del tasso di riferimento per l’edilizia residenziale pubblica, stabilito bimestralmente con decreto del Ministero del Tesoro, in vigore nel bimestre precedente alla data di stipulazione del contratto di mutuo, con arrotondamento al mezzo punto inferiore.

3. Per gli emigrati che rientrino per soggiorni temporanei nella Regione, l’importo massimo di mutuo concedibile è equivalente al 60% dell’ammontare previsto dal secondo comma ed il relativo tasso di interesse è fissato nella stessa misura di cui alla lettera b) del primo comma dell’articolo 8.

Art. 5

(Facilitazioni particolari)

1. Al fine di promuovere l’accesso dei giovani alla proprietà della prima casa e di favorire l’eventuale formazione di nuovi nuclei familiari, i mutui di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76, possono essere concessi ai soggetti che non abbiano compiuto il trentunesimo anno di età, inseriti in un nucleo familiare, e siano titolari di reddito proprio da lavoro a carattere continuativo, a condizione che il richiedente s’impegni ad occupare personalmente e stabilmente l’alloggio costruito, acquistato o recuperato.

2. Tale facilitazione è concessa dietro specifica richiesta dell’interessato e la verifica del possesso dei requisiti soggettivi, ivi compreso il reddito, attiene unicamente al richiedente.

3. Agli stessi fini è concesso, alle coppie che abbiano contratto matrimonio nel biennio precedente alla presentazione della domanda di mutuo, un aumento del 10% del punteggio spettante in base alle norme di cui all’articolo 18.

Art. 6

(Reddito)

1. Il limite massimo di reddito riferito al nucleo familiare, per la concessione dei finanziamenti è fissato, per il biennio 1989/90, in lire 35.000.000; tale reddito è pari alla somma del reddito imponibile di ciascun componente il nucleo familiare, conseguito l’anno precedente a quello di presentazione della domanda di mutuo.

2. Il reddito del nucleo familiare è diminuito di lire 1.500.000 per il coniuge ed ogni figlio che risultino essere effettivamente a carico; qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi sono calcolati nella misura del 60% con successiva detrazione dell’aliquota per ogni figlio e coniuge a carico.

3. Per la determinazione del reddito annuo complessivo percepito dai lavoratori dipendenti non si tiene conto dei compensi per lavoro straordinario, per le indennità di trasferta, per arretrati di stipendio o liquidazioni, nonché per compensi o premi a carattere assolutamente eccezionale.

4. Il limite massimo di reddito di cui al primo comma sarà oggetto di revisione biennale da parte della Giunta regionale, a decorrere dall’anno 1991, sulla base di quanto previsto dall’articolo 9.

Art. 7

(Limiti di finanziamento)

1. Per l’acquisto di una abitazione può essere concesso un mutuo di un importo pari al 100% del valore accertato dalla perizia redatta a cura dell’Amministrazione Regionale e comunque non superiore alla cifra risultante dall’atto pubblico di acquisto.

2. Per la costruzione-recupero di una abitazione l’importo massimo del mutuo concedibile è quello risultante dalla applicazione di costi convenzionali determinati annualmente con apposito provvedimento della Giunta Regionale e non può eccedere il preventivo di spesa prodotto.

3. L’importo del mutuo non potrà in ogni caso superare il limite massimo di lire 80.000.000 per il biennio 1989/1990. A decorrere dall’anno 1991 il finanziamento massimo concedibile sarà oggetto di revisione sulla base delle previsioni di cui all’articolo 9.

Art. 8

(Tassi di interesse)

1. Il tasso annuo di interesse da applicare ai finanziamenti del presente regolamento è determinato come segue:

a) per redditi fino a lire 21.000.000 il tasso annuo, costante per tutta la durata del mutuo, è pari al 30% del tasso di riferimento fissato dal Ministero del Tesoro nel bimestre precedente a quello in cui viene stipulato il contratto di mutuo, con arrotondamento al mezzo punto inferiore;

b) per redditi da lire 21.000.001 fino a lire 30.000.000 il tasso annuo, costante per tutta la durata del mutuo, è pari al 50% del tasso di riferimento fissato dal Ministero del Tesoro con le modalità di cui alla precedente lettera a);

c) per redditi da lire 30.000.001 a lire 35.000.000 il tasso annuo, costante per tutta la durata del mutuo, è pari al 70% del tasso di riferimento fissato dal Ministero del Tesoro con le modalità di cui alla precedente lettera a).

2. Per la determinazione del tasso di interesse a carico del mutuatario, si fa riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare, conseguito nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda di mutuo.

Art. 9

(Revisioni periodiche)

1. L’ammontare massimo dei mutui ed i limiti di reddito di cui agli articoli 6 e 8 saranno oggetto di eventuale revisione biennale da parte della Giunta regionale, avuto riguardo all’andamento dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, verificatosi nel biennio antecedente alla data di adeguamento e riferito al capoluogo di Regione, risultante dal Bollettino mensile di Statistica edito dall’ISTAT.

2. La revisione avrà luogo all’inizio di ogni biennio a decorrere dal 1° gennaio 1991 e gli importi risultanti dalla rivalutazione di cui al precedente comma saranno applicati con decorrenza dal 1° luglio successivo.

Art. 10

(Modalità per l’ammortamento)

1. I mutui devono essere ammortizzati entro il termine di anni venticinque mediante la corresponsione di cinquanta semestralità posticipate, sulla base del piano di ammortamento calcolato in conformità a quanto previsto dall’articolo 8.

2. E’ data facoltà al mutuatario di rilasciare delega al proprio datore di lavoro a favore dell’Istituto mutuante, per la trattenuta mensile sullo stipendio di 1/6 della rata semestrale di ammortamento dovuta, con l’obbligo, da parte del delegato, di versamento entro 3 giorni dalla scadenza di ciascun periodo di stipendio.

Art. 11

(Garanzie)

La concessione del mutuo comporterà l’acquisizione di ipoteca, ritenuta congrua da parte dell’Istituto mutuante, sull’immobile oggetto dell’intervento.

Art. 12

(Requisiti soggettivi)

1. Possono accedere ai mutui agevolati di cui alla legge 28 dicembre 1984, n. 76, i soggetti titolari di reddito da pensione, da lavoro autonomo o dipendente a carattere continuativo e conseguito l’anno precedente alla domanda di mutuo, residenti in Valle d’Aosta, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che abbiano la capacità economica di sostenere gli oneri derivanti dall’importo del mutuo stesso. Sono equiparati ai redditi da lavoro dipendente i redditi percepiti nei corsi di formazione professionale.

2. I richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani. Il cittadino straniero è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali.

b) aver maturato in uno o più Comuni della Regione un periodo di residenza pari ad almeno 5 anni anche non consecutivi;

c) non essere proprietario, egli stesso ed i componenti del nucleo familiare, di una abitazione nell’ambito del territorio nazionale.

E’ tuttavia ammessa la proprietà di una sola abitazione qualora la stessa non sia adeguata alle esigenze del nucleo familiare, intendendosi per adeguata una abitazione igienicamente e staticamente sana, composta da un numero di vani utili pari ai componenti il nucleo stesso; oppure, quando l’unità immobiliare sia gravata da diritti reali di godimento attribuiti ad altri soggetti non inseriti nel nucleo familiare del richiedente; ovvero quando l’intervento riguardi abitazioni da recuperare con le finalità di cui all’art. 2. E’ altresì ammessa la comproprietà di una o più unità abitative se la somma delle quote di comproprietà sia inferiore all’unità intera.

d) non aver beneficiato, negli ultimi dieci anni, di contributi o finanziamenti agevolati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di una abitazione, in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla Regione o da altro ente pubblico. E’ possibile richiedere una ulteriore agevolazione prima della scadenza stabilita qualora, previa presentazione di apposita domanda indirizzata al Presidente della Giunta regionale, con allegato il certificato dell’Ufficiale Sanitario, si comprovi che l’abitazione oggetto del precedente mutuo è divenuta insufficiente per il nucleo familiare. Tale richiesta è condizionata dalla alienazione dell’abitazione e dalla estinzione del mutuo contratto. Dette condizioni dovranno essere dimostrate prima della stipulazione del nuovo contratto di mutuo, con la presentazione dell’atto di vendita e di apposita dichiarazione dell’Istituto mutuante interessato. Su parere della Commissione di cui all’articolo 26, la Giunta regionale può autorizzare, in particolari casi, i mutuatari ad estinguere anticipatamente il mutuo ed alienare l’abitazione.

e) non aver avuto in assegnazione con patto di futura vendita o a riscatto, un alloggio realizzato con il contributo dello Stato o di altro ente pubblico;

f) fruire di un reddito riferito all’intero nucleo familiare, anche in regime di separazione dei beni, non superiore a lire 35.000.000 calcolati ai sensi del precedente articolo 6 e non inferiore a lire 12.000.000 di reddito imponibile; i redditi percepiti nei corsi di formazione professionale non rientrano nei suddetti limiti di reddito.

3. Per nucleo familiare si intende una famiglia costituita dai coniugi, parenti ed affini di primo grado e dai conviventi in regime di convivenza stabile.

Art. 13

(Requisiti delle abitazioni di nuova costruzione)

1. Sono ammissibili a finanziamento interventi diretti alla realizzazione di:

a) una abitazione unifamiliare;

b) un alloggio compreso in un edificio bifamiliare, anche di totale proprietà del richiedente, purché la superficie utile abitabile di ogni singolo alloggio non superi i 120 mq.;

c) un solo alloggio per ogni richiedente in un edificio plurifamiliare;

2. La superficie utile residenziale delle nuove costruzioni non deve superare i 120 mq., pena la decadenza dai benefici previsti dal presente regolamento. Per i nuclei familiari con più di quattro componenti è consentita una maggiorazione della superficie utile pari a 15 mq. per ogni componente eccedente i quattro.

3. La composizione del nucleo familiare va riferita al momento della presentazione della domanda; i mutui non possono essere concessi per la costruzione di abitazioni aventi le caratteristiche di lusso indicate con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969, n. 1072.

4. Per superficie utile residenziale s’intende quella interna all’alloggio computata al netto delle murature perimetrali, delle tramezzature interne e vani scala, misurati in proiezione orizzontale. Per superficie non residenziale s’intendono tutte le superfici che in conformità ai regolamenti Comunali, non hanno le caratteristiche di abitabilità. La superficie non residenziale al netto delle murature deve essere contenuta entro il 50% della superficie utile abitabile dell’alloggio. Non rientrano nel calcolo del suddetto 50%, le superfici non residenziali relative a locali tecnici o di stretta pertinenza dell’abitazione, quali:

a) garage fino a un massimo di 40 mq. complessivi;

b) cantina sino ad un massimo di 15 mq.;

c) locale caldaia sino ad un massimo di 10 mq.;

d) vano scala misurato nella sua proiezione orizzontale;

e) i locali interrati, seminterrati e sottotetti, a condizione che siano privi di aperture di areazione esterna, di qualunque forma e dimensione ad esclusione delle bocche di lupo per i seminterrati e di un lucernaio di ispezione al tetto con una apertura non superiore a l mq. di superficie.

Art. 14

(Requisiti per l’acquisto di un alloggio)

1. E’ ammissibile a mutuo l’acquisto di un alloggio di nuova costruzione con una superficie utile abitabile fino a mq. 120 oltre alla cantina e garages; se l’acquisto concerne una abitazione tipo villetta con più locali di servizio ed accessori, valgono le norme di cui all’articolo 13.

2. Per gli alloggi in costruzione il certificato di abitabilità rilasciato dal Comune deve essere inoltrato alla Regione nel termine massimo di due anni dalla data di presentazione del compromesso, pena la decadenza dai benefici di legge. La superficie utile residenziale degli alloggi di cui al primo comma è maggiorata, nel caso di nuclei familiari con più di quattro persone, di mq. 15 per ogni componente eccedente i quattro.

3. E’ altresì ammissibile a finanziamento l’acquisto di un alloggio non di nuova costruzione, con una superficie utile residenziale non superiore a 150 mq.; questi alloggi devono possedere le caratteristiche di adeguatezza indicate alla lettera c) del secondo comma dell’articolo 12 ed essere svincolati da eventuali contratti di locazione e quindi resi disponibili inderogabilmente alla stipula del compromesso. Questa disposizione non si applica agli alloggi direttamente occupati dai proprietari; in questi casi specifici, la disponibilità delle abitazioni a favore degli acquirenti deve essere data non oltre due anni dalla data di presentazione del compromesso. In caso di non osservanza di tali disposizioni il mutuo viene revocato d’ufficio.

4. Non possono essere concessi finanziamenti per acquisto di abitazioni aventi le caratteristiche di lusso indicate al terzo comma dell’articolo 13 o accatastate nelle categorie A1, A8, A9.

5. Non sono ammissibili a mutuo le domande che prevedono atti di compravendita stipulati direttamente tra parenti ed affini di primo grado o per mezzo di Società ed Imprese appartenenti a soggetti con i vincoli di parentela suddetti; tale disposizione non si applica ai coniugi legalmente separati da almeno un anno con sentenza del Tribunale.

Art. 15

(Requisiti per il recupero

ed ampliamento di una abitazione)

1. Per gli interventi di recupero, purché provvisti della relativa concessione edilizia o autorizzazione comunale, non sono posti limiti alla superficie della abitazione ammessa a finanziamento; il mutuo può essere concesso unicamente per interventi di recupero come definiti dalla lettera d) del primo comma dell’articolo 1.

Art. 16

(Accertamenti ulteriori)

La Regione si riserva di procedere ad ulteriori accertamenti presso i competenti Uffici per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e di procedere, in tempi successivi, ad opportuni sopralluoghi, per stabilire l’effettiva e continua occupazione delle abitazioni da parte dei mutuatari. In caso di accertata trasgressione o di dichiarazione mendaci, il mutuo concesso verrà revocato con le modalità di cui agli articoli 19, 20 e 2 1.

Art. 17

(Limiti d’intervento)

1. Contestualmente alla presentazione del certificato di ultimazione lavori degli interventi di costruzione e ristrutturazione, i tecnici addetti dovranno verificare l’esatta corrispondenza tra le opere realizzate e il progetto autorizzato; in presenza di difformità sostanziali, non preventivamente autorizzate dal Comune, si procederà d’ufficio alla revoca del mutuo.

2. Sono altresì finanziabili, se provvisti della concessione edilizia o autorizzazione, gli interventi che prevedono l’ampliamento e l’eventuale sistemazione dell’abitazione di proprietà del nucleo familiare; in tal caso la superficie globale dell’abitazione non deve eccedere i 120 mq. per nuclei familiari composti da quattro persone; per nuclei superiori è consentita la maggiorazione di mq. 15 per ogni componente eccedente.

3. I richiedenti devono produrre la domanda di mutuo per una sola categoria di finanziamento; le concessioni edilizie inerenti gli interventi di nuova costruzione o di recupero possono essere cointestate oltre che al mutuatario, anche al coniuge, parenti ed affini di primo grado e conviventi, purché appartenenti allo stesso nucleo familiare del richiedente.

4. I beneficiari di mutuo hanno l’obbligo di mantenere o trasferire la residenza nel comune dove è ubicato l’immobile oggetto del finanziamento; a richiesta dell’Ufficio competente i beneficiari sono tenuti a presentare in qualunque momento il certificato di residenza.

5. Non sono ammissibili a mutuo gli interventi di nuova costruzione, di recupero-ampliamento che abbiano le concessioni edilizie scadute o i cui lavori siano già stati ultimati; la validità della concessione edilizia deve sussistere al momento della presentazione della domanda di mutuo.

6. Per l’acquisto di una abitazione, l’atto pubblico di compravendita non deve essere stato stipulato da oltre un anno dalla data di richiesta del finanziamento.

Art. 18

(Punteggi e graduatorie)

1. Le graduatorie per la concessione dei mutui di cui all’articolo 1 saranno formulate con l’attribuzione dei punteggi sotto elencati:

a) richiedenti che occupino da almeno 1 anno:

1) abitazioni improprie, quali baracche, cantine, seminterrati, immobili gravemente insalubri o pericolanti: Punti 5

2) abitazioni sprovviste di servizi igienici interni: Punti 3

3) abitazioni in condizioni di sovraffollamento da 1,5 a 2 persone a vano: Punti 1,5;

oltre 2 persone a vano: Punti 3

4) abitazioni in condizione di coabitazione con altro nucleo familiare: Punti 3

b) richiedenti sottoposti a provvedimento di sfratto esecutivo non dovuto a morosità o altri inadempimenti contrattuali: Punti 3,5

c) anzianità di residenza anagrafica in Valle d’Aosta:

1) fino ad anni 5. Punti 0

2) per ogni anno successivo maturato con un massimo di punti 10. Punti 0,40

d) composizione del nucleo familiare:

1) fino a tre persone. Punti 0,5

2) quattro persone. Punti 1

3) cinque persone. Punti 2

4) oltre le 5 persone. Punti 3

e) presenza di un invalido nel nucleo familiare:

1) fino al 49% di invalidità. Punti 0,5

2) dal 50% al 79% di invalidità. Punti 1,5

3) dall’80% al 100%. Punti 3

f) acquisto dell’alloggio occupato stabilmente da almeno 2 anni, dal richiedente in regime di locazione: Punti 3,5

g) reddito del nucleo familiare:

1) fino a lire 21.000.000: Punti 2

2) da lire 21.000.001 a lire 30.000.000: Punti 1

3) da lire 30.000.001 a lire 35.000.000: Punti 0

2. I punteggi relativi ai punti 1), 2) e 3) della lettera a) del primo comma sono riconosciuti dietro presentazione di apposito certificato rilasciato dall’Ufficiale Sanitario del Comune.

3. La percentuale di invalidità dovrà essere comprovata attraverso apposita certificazione rilasciata dalle competenti commissioni mediche.

4. La documentazione ed i certificati attestanti i punteggi devono essere prodotti contemporaneamente alla presentazione della domanda.

5. Per l’attribuzione dei punteggi saranno considerate le condizioni possedute al momento della presentazione della domanda.

Art. 19

(Obblighi e sanzioni)

1. Il proprietario dell’abitazione acquistata, costruita o ampliata con i finanziamenti di cui alla legge 28 dicembre 1984, n. 76, non può cederlo in locazione prima che siano decorsi dieci anni dalla data di stipulazione del contratto di mutuo.

2. La trasgressione al divieto di cui al comma precedente comporta l’elevazione del tasso d’interesse annuo al tasso di riferimento fissato con Decreto del Ministero del Tesoro per gli interventi nel settore dell’edilizia residenziale pubblica.

3. L’elevazione del tasso d’interesse decorre dalla data della deliberazione della Giunta regionale che accerta l’avvenuta trasgressione.

4. L’inadempienza a quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 2, se compiuta prima che siano decorsi dieci anni dalla data di stipulazione del contratto di mutuo, comporta la risoluzione del contratto stesso con la restituzione del capitale residuo, maggiorato della differenza fra gli interessi ricalcolati al tasso di riferimento fissato dal Ministero del Tesoro per gli interventi nel settore dell’edilizia, in vigore alla data di erogazione del finanziamento, e quelli corrisposti dalla data di inizio dell’ammortamento a quella di risoluzione del contratto.

Art. 20

(Obblighi e sanzioni per l’alienazione)

1. Il proprietario dell’abitazione acquistata, costruita, recuperata od ampliata con i finanziamenti di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76, non può alienarlo prima che siano decorsi dieci anni fra la data di inizio dell’ammortamento e quella di risoluzione del contratto di mutuo.

2. La trasgressione al divieto di cui al comma precedente comporta la risoluzione del contratto di mutuo, con la restituzione immediata del capitale residuo maggiorato della differenza fra gli interessi ricalcolati al tasso di riferimento fissato dal Ministero del Tesoro per gli interventi nel settore dell’edilizia residenziale pubblica, in vigore alla data di erogazione del finanziamento, e quelli corrisposti dalla data di inizio dell’ammortamento a quella di risoluzione del contratto di mutuo.

3. L’alienazione dell’alloggio effettuata dopo il decimo anno comporta la risoluzione del contratto di mutuo con la restituzione immediata del capitale residuo, maggiorato degli eventuali interessi maturati alla data dell’estinzione anticipata.

4. Le disposizioni dei precedenti commi, non si applicano ai lavoratori dipendenti pubblici, trasferiti d’ufficio in altre Regioni, purché l’alienazione avvenga a favore di soggetti aventi i requisiti previsti dall’articolo 12, che accettino di subentrare nel mutuo alle stesse condizioni stabilite dalla Convenzione stipulata con l’Istituto mutuante.

Art. 21

(Restituzione anticipata)

1. Il mutuatario potrà estinguere anticipatamente il mutuo, con le modalità ed i criteri previsti dalla Convenzione stipulata con l’Istituto mutuante, dopo dieci anni dalla data di stipulazione del contratto, previo pagamento del capitale residuo maggiorato dell’importo degli eventuali interessi maturati alla data della estinzione anticipata.

2. L’estinzione totale anticipata, effettuata prima che siano decorsi dieci anni dalla data di stipulazione del contratto di mutuo, comporta la restituzione del capitale residuo maggiorato della differenza fra gli interessi ricalcolati al tasso di riferimento fissato dal Ministero del Tesoro per gli interventi nel settore dell’edilizia, in vigore alla data di inizio dell’ammortamento e quelli corrisposti alla data dell’estinzione anticipata.

3. Gli oneri fiscali e le spese di istruttoria sono a carico del mutuatario.

Art. 22

(Ulteriori modalità)

Le prescrizioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 non si applicano nei casi disciplinati dalla lettera d) del secondo comma dell’articolo 12.

Art. 23

(Erogazione del mutuo)

1. Nel caso di nuova costruzione, l’erogazione del mutuo è prevista secondo le seguenti modalità:

a) il 30% dopo la stipulazione del contratto di mutuo e ad avvenuta acquisizione dell’ipoteca;

b) il 60% per quote successive, dietro presentazione di formali stati d’avanzamento lavori;

c) il 10% alla presentazione della richiesta del certificato di abitabilità protocollata dal comune e della documentazione attestante la denuncia catastale al N.C.E.U.

2. Nel caso di acquisto di alloggio, l’erogazione del mutuo è prevista in un’unica soluzione, ferma restando la piena disponibilità dell’alloggio, successivamente al perfezionamento del contratto di mutuo e ad avvenuta acquisizione dell’ipoteca, subordinata all’atto di acquisto.

3. Nel caso di recupero di una abitazione l’erogazione del mutuo è prevista secondo le seguenti modalità:

a) il 40% dopo la stipulazione del contratto di mutuo e ad avvenuta acquisizione dell’ipoteca;

b) il 50% per quote successive dietro presentazione di formali stati d’avanzamento;

c) il 10% alla presentazione del certificato di ultimazione lavori vidimato dal Comune interessato, della richiesta di abitabilità e dell’eventuale accatastamento.

4. Per gli interventi di cui al primo e terzo comma, durante il corso dei lavori e fino all’ultimazione degli stessi, che deve aver luogo non oltre i 48 mesi dalla data di stipulazione del contratto di mutuo, sono a carico dei mutuatari le sole quote degli interessi a tasso agevolato sulle somme erogate in tale periodo.

5. Il mancato rispetto del limite di tempo di cui sopra comporta la revoca del mutuo e la restituzione delle eventuali somme erogate dalla stipula del contratto di mutuo.

Art. 24

(Procedura)

1. La domanda per ottenere la concessione del finanziamento previsto dall’articolo 1, indirizzata al Presidente della Giunta Regionale, deve essere recapitata all’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici, entro il 20 giugno e il 20 dicembre di ogni anno; nel caso che il termine di scadenza previsto coincida con giorni festivi o prefestivi lo stesso è prorogato automaticamente al primo giorno lavorativo successivo.

2. La Commissione di cui al successivo articolo 26, al termine della fase istruttoria effettuata dall’Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica dell’Assessorato ai Lavori Pubblici, provvede alla formulazione e all’inoltro delle graduatorie per l’approvazione alla Giunta Regionale, entro 30 giorni dalle date di scadenza previste nel primo comma, utilizzando per ciascun periodo la metà delle disponibilità annuali, con il trasferimento dei fondi eventualmente non utilizzati al successivo semestre.

3. I mutuatari sono tenuti a stipulare il contratto di mutuo entro sei mesi dalla trasmissione della pratica all’Ente erogante; l’inosservanza di tale disposizione comporta la revoca del mutuo.

Art. 25

(Documentazione)

1. Le domande per ottenere la concessione del finanziamento, devono essere corredate della sottoelencata documentazione:

a) modulo di domanda debitamente compilato in ogni sua parte con particolare riguardo ai dati relativi al punteggio;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di residenza ed eventuale certificato storico in caso di variazioni;

d) situazione di famiglia;

e) dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti rispettivamente il reddito complessivo del nucleo familiare ed i requisiti soggettivi, redatte su appositi moduli da richiedere al competente ufficio; è fatto obbligo di allegare due fotocopie dei modelli di dichiarazione dei redditi;

f) ogni altra certificazione autentica da presentarsi nell’interesse del richiedente.

2. Allo scopo di pervenire ad una precisa individuazione dei punteggi e dei requisiti per i sottoelencati casi particolari si richiede:

a) per i coniugi legalmente separati, copia autenticata della sentenza di separazione;

b) per persone prive di reddito, dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

3. Per gli interventi di costruzione e di recupero-ampliamento si richiede, in aggiunta alla documentazione di cui ai commi precedenti, in duplice copia:

a) certificazione autenticata attestante la proprietà dell’area o del fabbricato da recuperare e/o da ampliare;

b) progetto autenticato, completo di tutti gli elaborati tecnici, relazione tecnica e computo metrico estimativo;

c) concessione edilizia autenticata ed eventuale concessione di variante;

d) dichiarazione del proprietario dell’immobile oggetto di un intervento di recupero che intende avvalersi delle nonne e dei vincoli dell’articolo 2;

4. Le domande di mutuo relative al recupero abitativo di cui al terzo comma dovranno essere corredate da apposita dichiarazione da parte del Comune attestante in quale zona, nell’ambito del P.R.G.C., è ubicato il fabbricato.

5. L’area, nel caso di nuova costruzione, o il fabbricato, nel caso di recupero-ampliamento, deve essere di proprietà del richiedente. Sono ammessi la comproprietà o i diritti di usufrutto con il coniuge, parenti ed affini di primo grado e conviventi, purché appartenenti allo stesso nucleo familiare. In tal caso il richiedente dovrà provare, con specifica dichiarazione da parte dei soggetti interessati, il loro assenso, all’esecuzione dei lavori e la disponibilità a fornire le garanzie necessarie.

6. Nel caso di acquisto di una abitazione si richiede, in aggiunta alla documentazione di cui ai primi due commi, in duplice copia:

a) compromesso di vendita in carta da bollo con l’indicazione esatta dell’ubicazione del fabbricato, dei relativi dati catastali e del prezzo di acquisto che dovrà essere successivamente confermato nell’atto pubblico; tale documento deve essere presentato inderogabilmente, pena la revoca del mutuo, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di ammissione a finanziamento;

b) planimetrie catastali dell’alloggio da acquistare;

c) certificato di abitabilità; nella eventualità che non sia reperibile si richiede, in alternativa, un certificato dell’Ufficiale Sanitario del Comune attestante la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari e una dichiarazione tecnica attestante l’idoneità statica dell’unità immobiliare redatta da un tecnico professionista;

d) per l’acquisto di alloggi in costruzione, si richiede inoltre una dichiarazione dell’impresa costruttrice attestante lo stato di avanzamento dei lavori, l’ubicazione del fabbricato e gli estremi della concessione edilizia.

Entro due anni dalla data di presentazione del relativo compromesso, pena la revoca del mutuo, dovrà essere presentata la richiesta di abitabilità vistata dal Comune e la documentazione di denuncia catastale al N.C.E.U..

7. Nell’ipotesi di cui al sesto comma l’immobile acquistato potrà appartenere, oltre che al beneficiario, anche al coniuge, ai parenti ed affini di primo grado o conviventi purché appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Art. 26

(Istituzione della Commissione)

1. Per l’esame delle domande di mutuo e la formazione delle relative graduatorie è istituita, presso l’Amministrazione Regionale, una Commissione di cui fanno parte:

a) L’Assessore regionale ai Lavori Pubblici o un suo delegato;

b) L’Assessore regionale alle Finanze o un suo delegato;

c) Un Consigliere regionale di maggioranza;

d) Un Consigliere regionale di minoranza;

e) Un esperto di tecnica bancaria nel settore dei mutui fondiari;

2. La Commissione, nominata dal Consiglio Regionale, è presieduta dall’Assessore regionale ai Lavori Pubblici o, in sua assenza, dall’Assessore regionale alle Finanze.

3. Le funzioni di relatore e di segretario verbalizzante della Commissione sono svolte dai funzionari dell’Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica dell’Assessorato dei Lavori Pubblici. Assiste alle sedute della Commissione un funzionario dell’Ufficio Credito dell’Assessorato alle Finanze. Le sedute della Commissione sono valide quando interviene la maggioranza dei suoi membri.

Art. 27

(Ricorsi)

1. Le graduatorie sono pubblicate per il periodo di quindici giorni all’albo dell’Amministrazione Regionale.

2. Entro i venti giorni successivi alla data di scadenza della pubblicazione, gli interessati possono ricorrere avverso le graduatorie alla Giunta Regionale che, sentita la Commissione, delibera in via definitiva.

Art. 28

(Norme transitorie finali)

1. Le norme di cui ai precedenti articoli trovano applicazione a partire dal secondo semestre 1989. In fase di prima applicazione del presente regolamento la scadenza del termine per la presentazione delle domande relative al secondo semestre viene prorogata al 31 gennaio 1990.

2. Dall’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il regolamento regionale 8 aprile 1986, n. 1, il regolamento 28 luglio 1987, n. 1 ed il regolamento 28 aprile 1988, n. 5.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.