Legge regionale 14 dicembre 1989, n. 73 - Testo storico

Legge regionale n. 73 del 14 12 1989

Bollettino ufficiale 27 12 1989 n. 55

Interventi finanziari per l’adeguamento delle casere alla vigente normativa igienico - sanitaria.

Art. 1

1. Per un periodo di tre anni è autorizzata la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione, nelle casere annesse agli alpeggi, degli interventi rispondenti ai requisiti minimi igienico - sanitari previsti ai fini del rilascio dell’autorizzazione sanitaria di cui all’articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 ed agli articoli 25 e seguenti del DPR 26 marzo 1980, n. 327 in materia di polizia sanitaria. 2. I contributi vengono concessi nella misura del 75 percento della spesa ritenuta ammissibile, quale determinata dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Foreste e Ambiente naturale, previo accertamento e valutazione tecnica da parte dei competenti uffici dell’Assessorato stesso.

Art. 2

1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in annue L. 300.000.000 per ciascuno degli anni 1989- 1990- 1991 graverà sul capitolo di nuova istituzione n. 31220 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1989 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede:

- per l’anno 1989 mediante riduzione di L. 300.000.000 dal capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " a valere sull’accantonamento previsto all’allegato n. 8 al bilancio per l’anno in corso concernente " Interventi per il miglioramento dell’agricoltura in zone svantaggiate in attuazione del Reg. CEE 1401/ 86 ";

- per gli ani 1990 e 1991 mediante utilizzo per L. 600.000.000 delle risorse disponibili già iscritte al programma 3- 2 - altri oneri non ripartibili - del bilancio pluriennale 1989/ 1991.

3. A decorrere dall’anno 1990 ad una eventuale rideterminazione degli oneri si provvederà con legge finanziaria ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 68.

Art. 3

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

Cap. 50150 Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - Spese di investimento " L. 300.000.000.

in aumento:

programma regionale 2.2.2.01 codificazione 2.1.2.4.3.3.10.10.04. Cap. 31220 (di nuova istituzione) " Contributi per l’adeguamento delle casere annesse agli alpeggi " LR 14 dicembre 1989, n. 73 L. 300.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.