Legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68 - Testo storico

Legge regionale n. 68 del 24 10 1989

Bollettino ufficiale 31 10 1989 n. 47

Indice omesso

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo per il triennio 1988-1990 relativa al personale regionale

CAPO I

Disposizione generale

Art. 1

(Campo di applicazione e durata)

1. La Regione Valle d’Aosta con la presente legge recepisce l’accordo regionale in data 5 luglio 1989 per il rinnovo contrattuale 1988/ 1990 del personale della Regione nelle parti in cui innova, modifica ed integra le disposizioni vigenti nell’ordinamento regionale.

2. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano al personale dell’Amministrazione regionale, compreso il Corpo Forestale Valdostano e il personale delle istituzioni scolastiche ed educative della Regione e al personale degli enti dipendenti dalla Regione, e si riferiscono al periodo 1o gennaio 1988 - 31 dicembre 1990.

3. Sono fatte salve le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge regionale 29 maggio 1989, n. 29.

CAPO II

Struttura dell’amministrazione regionale

Art. 2

(Organici)

1. Le dotazioni organiche complessive distinte per qualifiche dirigenziali, vice dirigenziali e per livello funzionale sono stabilite nella tabella A).

2. Il contingente organico complessivo delle strutture facenti capo rispettivamente alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale è determinato, nell’ambito della dotazione di cui alla tabella " A ", con deliberazione della Giunta regionale, adottata d’intesa con l’Ufficio di Presidenza per quanto concerne i servizi del Consiglio.

3. Le dotazioni organiche, distinte per qualifiche funzionali e per profili professionali dei singoli Servizi, sono approvate con deliberazione della Giunta regionale e dell’Ufficio di Presidenza, nell’ambito delle rispettive competenze.

4. Le procedure di cui ai precedenti commi sono adottate previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale regionale.

5. Nell’ambito dello stesso Servizio l’utilizzazione del personale assegnato è disposta dal dirigente, anche con variazioni rispetto alle previsioni organiche riferite alle singole componenti organizzative nel rispetto delle qualifiche funzionali possedute.

Art. 3

(profili professionali)

1. Presso la Giunta regionale è istituita, entro due mesi dall’entrata in vigore della presente legge, una commissione paritetica, composta di otto membri, di cui quattro in rappresentanza dell’Amministrazione regionale e quattro in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale regionale.

2. Detta commissione è preposta all’individuazione e descrizione dei profili professionali in relazione all’organizzazione del lavoro nella specifica realtà dell’amministrazione regionale, al fine della omogeneizzazione e della trasparenza delle posizioni giuridico - funzionali e di quelle emergenti anche a seguito delle innovazioni tecnologiche, con particolare riferimento a:

a) riallineamento tra i profili professionali esistenti nell’amministrazione regionale e quelli esistenti negli altri comparti del pubblico impiego;

b) individuazione dei:

1) contenuti delle qualifiche regionali che presentano un inquadramento differenziato rispetto ad altri Enti;

2) contenuti di qualifiche relative a situazioni, esistenti di fatto, consolidate, e formalmente riconosciute che richiedano inquadramento diverso;

3) contenuti di qualifiche relative a situazioni di fatto esistenti, e non formalmente riconosciute, che richiedano un inquadramento diverso.

3. I lavori della commissione dovranno concludersi con apposite articolate proposizioni, finalizzate anche all’attuazione del principio dell’ordinamento per profili professionali, che saranno approvate con legge regionale entro il 31 dicembre 1990.

4. Le identificazioni e i relativi inquadramenti dei suddetti profili professionali avranno decorrenza dal 1° gennaio 1988 o dalla data di nomina se successiva.

Art. 4

(Collocazione di alcune qualifiche nei livelli funzionali retributivi)

1. In armonia con i principi contenuti nelle leggi 11 luglio 1980, n. 312 e 29 marzo 1983, n. 93 e con riferimento alle funzioni attribuite alla Regione, il personale appartenente alle qualifiche professionali elencate nella allegata tabella B, tenuto conto dei profili professionali definiti, è collocato, con decorrenza dal 1o gennaio 1988, nei livelli funzionali a fianco indicati.

Art. 5

(Accesso agli impieghi regionali)

1. Il reclutamento del personale è effettuato, nel limite dei posti disponibili, mediante concorso pubblico.

2. Il concorso pubblico consiste in prove a contenuto teorico e/o pratico attinenti alla professionalità del relativo profilo professionale e qualifica funzionale, previa valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio, ricorrendo, ove possibile, a procedure semplificate e automatizzate definite previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale regionale. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla lettera c) dell’articolo 74 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e agli artt. 2 e 4 della legge regionale 9 novembre 1988, n. 38.

3. Il concorso pubblico è bandito per profili professionali nell’ambito dell’intera amministrazione, fatta eccezione per i posti dei ruoli tecnici, per quelli appartenenti all’ottavo livello funzionale retributivo e per le qualifiche vice dirigenziali e dirigenziali.

4. Un terzo dei posti messi a concorso, arrotondato per eccesso, è riservato ai dipendenti regionali titolari da almeno un quinquennio di un posto di ruolo nel livello o qualifica funzionale immediatamente inferiore. A tale riserva può concorrere:

a) il personale che abbia un’anzianità minima di cinque anni nella qualifica o livello immediatamente inferiore e in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso ai medesimi;

b) il personale in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno al posto messo a concorso ed in possesso di un’anzianità minima di tre anni nella qualifica o livello immediatamente inferiore.

5. La riserva non opera, salvo l’ipotesi di cui alla lettera b) del precedente comma, se il titolo di studio o di specializzazione sia specificamente richiesto per il posto messo a concorso, con l’esclusione di qualsiasi altro titolo. La riserva non opera altresì nel caso in cui venga messo a concorso un solo posto.

6. Con apposito regolamento, in accordo con le organizzazioni sindacali, saranno definiti i profili professionali che debbono essere coperti mediante procedure concorsuali interne. Nelle more dell’emanazione di detto regolamento si applica la normativa regionale vigente in materia di concorsi, salvo che per i posti che saranno istituiti successivamente all’entrata in vigore della presente legge. Nel caso in cui il concorso interno abbia dato esito negativo o sia andato deserto, la nomina a ruolo è effettuata mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

7. Il computo della percentuale di posti riservata deve essere calcolato sul totale dei posti vacanti per ogni qualifica alla data del 31 dicembre di ogni anno.

8. I posti che in ogni concorso non venissero utilizzati in favore dei dipendenti aventi titolo alla riserva sono attributi agli altri concorrenti, secondo l’ordine di graduatoria.

9. Al 31 dicembre di ogni anno l’Amministrazione regionale accerta la disponibilità dei posti vacanti di organico, che devono essere messi a concorso, secondo le modalità di cui ai commi precedenti, entro il termine di un anno dalla data di accertamento.

10. I posti di ottavo livello funzionale retributivo che saranno istituiti successivamente all’entrata in vigore della presente legge saranno coperti mediante concorso pubblico. Detti concorsi sono differenziati, nei rispettivi badi, a seconda del diploma di laurea richiesto e delle specifiche funzioni da svolgere.

11. L’articolo 9 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 32 è abrogato. Le disposizioni di cui all’articolo 79 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, come modificato dall’articolo 8 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 32, e dall’articolo 5 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 35 continuano ad essere applicate limitatamente ai posti ancora vacanti all’entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

(Accesso alle qualifiche vice dirigenziali)

1. In attesa dell’entrata in vigore della legge di riforma organica della dirigenza i posti di vicedirigente dell’Amministrazione regionale che si renderanno comunque liberi al 31 dicembre di ciascun anno saranno destinati per il 40 per cento al concorso speciale per esami, per il 40 per cento al corso - concorso di formazione dirigenziale, mentre il restante 20 per cento verrà coperto mediante concorso pubblico per titoli ed esami:

a) concorso speciale per esami - al concorso speciale per esami sono ammessi, a domanda, gli impiegati, in possesso del diploma di laurea, inquadrati nell’ottava qualifica che abbiano almeno cinque anni di effettivo servizio nella stessa;

b) corso - concorso - sono ammessi al corso - concorso di formazione dirigenziale i dipendenti regionali inquadrati nell’ottavo livello e con almeno cinque anni di servizio effettivo nello stesso al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce il concorso.

A detto concorso possono essere ammessi impiegati direttivi delle amministrazioni pubbliche con almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera;

c) concorso pubblico - al concorso pubblico per titoli ed esami è ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e da enti pubblici, in possesso di laurea, appartenente alle qualifiche dell’area direttiva e professionale, con almeno cinque anni di servizio nella qualifica stessa.

2. Il corso di formazione è organizzato dalla Regione che a tal fine può servizi di istituti o enti specializzati. La Giunta regionale stabilisce le discipline di insegnamento ed i relativi programmi. Il corso ha la durata minima di sei mesi; sarà ad indirizzo spiccatamente professionale e verterà essenzialmente sulle tecniche dirette ad assicurare la più razionale organizzazione dell’Amministrazione e l’economicità, oltre che l’efficienza e l’efficacia, della sua azione, in un quadro di approfondimento della cultura giuridico - amministrativo, socio - economica e tecnicoscientifica, indispensabile per l’esercizio delle funzioni dirigenziali.

La nomina è effettuata secondo la graduatoria formata sulla base dei risultati degli esami finali del corso e nel limite dei posti da ricoprire.

3. Gli esami dei concorsi e del corso - concorso di cui al precedente primo comma, consistono in due prove scritte e un colloquio al quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di sette decimi in ciascuna delle due prove scritte.

4. Le commissioni esaminatrici, di cui all’articolo 88 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1984, n. 12, sono integrate da un docente universitario e nel caso del corso concorso, da un docente del corso.

5. limitatamente ai posti di vicedirigente, comunque vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito l’accesso, in via transitoria, secondo la disciplina attualmente vigente. Detta disciplina non può comunque essere applicata per i posti di vicedirigente istituiti successivamente all’entrata in vigore della presente legge.

6. A decorrere dal 1o gennaio 1991 cessa di avere applicazione l’articolo 23 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18, come modificato dall’articolo 14 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 32.

Art. 7

(Personale straordinario)

1. La Regione può costituire rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, per qualifiche, categorie e profili professionali ascritti a qualifiche funzionali non superiori alla settima, di durata non superiore a nove mesi.

2. La costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, è consentita per la realizzazione di interventi finalizzati riguardanti in particolare i settori della tutela dei beni culturali e ambientali, delle attività culturali, dell’ambiente, della protezione civile, della difesa del suolo e del patrimonio idrico, boschivo e florofaunistico, dei servizi socio - assistenziali a favore degli anziani, dei portatori di handicap, e dei minori, dei servizi di prevenzione e recupero in favore dei tossicodipendenti, nonché per ulteriori esigenze concernenti settori di competenza regionale da individuare con deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale regionale.

3. Il personale da adibire a mansioni riferite a qualifiche, categorie e profili professionali ascritti a qualifiche funzionali non superiori alla settima è reclutato mediante prove selettive attitudinali, appositamente bandite, ed espletate con l’osservanza delle norme stabilite per i concorsi pubblici per i dipendenti regionali, o attraverso le graduatorie del collocamento ordinario nel caso di personale da adibire a mansioni riferite a qualifiche, categorie o profili professionali per i quali è prescritto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell’obbligo.

4. Nel caso di interventi concernenti i servizi socioassistenziali a favore degli anziani, dei portatori di handicap e dei minori, possono essere costituiti rapporti di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a un anno.

5. Il personale di cui al presente articolo fruisce del trattamento economico del personale di ruolo di corrispondente profilo professionale. Allo stesso personale compete l’indennità integrativa speciale, il rateo di tredicesima mensilità, l’assegno famigliare, se dovuto, e alla fine del rapporto, la liquidazione calcolata in dodicesimi.

6. È abrogata, in particolare, la lettera b) del secondo comma dell’articolo 4 della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, come modificato dalle leggi regionali 22 giugno 1981, n. 34, 19 giugno 1984, n. 23 e 5 maggio 1986, n. 21.

CAPO III

Organizzazione del lavoro

Art. 8

(Diritto allo studio)

1. Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali.

2. I permessi di cui al 1o comma sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico.

3. Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate le seguenti modalità:

a) i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell’anno solare, della riduzione dell’orario di lavoro, nei limiti di cui al primo comma, non dovranno superare il tre per cento del totale del personale di ruolo in servizio all’inizio di ogni anno, con arrontondamento all’unità superiore;

b) l’utilizzazione del monte ore è disposta in modo da soddisfare prioritariamente le richieste relative alla scuola dell’obbligo; il restante monte ore è diviso in parti uguali per il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di laurea, o corso universitari di cui al comma 2;

c) per i permessi relativi al conseguimento del diploma di laurea, il dipendente dovrà superare nell’anno accademico cui si riferisce la concessione delle centocinquanta ore, il 50 per cento degli esami previsti dal curriculum universitario.

4. Il personale interessato ai corsi di cui al presente articolo ha diritto, salvo eccezionali e inderogabili esigenze di servizio, a turni e orari di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.

5. Il personale interessato alle attività didattiche di cui al secondo comma è tenuto a presentare all’amministrazione regionale idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni i permessi già utilizzati sono recuperati come previsto dal successivo comma.

6. Nell’anno successivo a quello di concessione dei permessi, l’Amministrazione regionale provvede al recupero delle ore utilizzate e non dovute.

Art. 9

(Lavoro straordinario)

1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro.

2. la Giunta regionale determina le modalità di effettuazione delle ore straordinarie tenendo conto delle esigenze di servizio, rimanendo comunque esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Saranno inoltre svolte periodiche verifiche con le organizzazioni sindacali in ordine all’utilizzo del monte ore di lavoro straordinario.

3. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge la spesa annua complessiva non può superare il limite di centoventi ore annue per dipendente.

4. Lo stanziamento annuo complessivo per la corresponsione di compensi per lavoro straordinario non può superare il valore del prodotto di settanta ore per il numero dei dipendenti e per il compenso unitario per ciascuno attribuibile per prestazioni straordinarie in relazione alla qualifica funzionale rivestita. Il limite massimo individuale non può eccedere le duecento ore annue.

5. Per esigenze eccezionali, debitamente motivate in relazione all’attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardante un numero di dipendenti non superiore al 2 per cento dell’organico o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario - il limite massimo individuale può essere superato, nel rispetto comunque del monte ore complessivo previsto dal precedente quarto comma.

6. Le prestazioni di lavoro straordinario anche eccedenti i predetti limiti possono dare luogo a domanda, a riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze di servizio, da usufruire nel mese successivo salvo specifiche situazioni particolari individuate in accordo con le organizzazioni sindacali. Le modalità di concessione del riposo compensativo sono fissate dalla Giunta regionale previo accordo con le organizzazioni sindacali.

7. Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non è compreso nei limiti del presente articolo.

8. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:

a) stipendio tabellare base iniziale di livello mensile in godimento;

b) indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell’anno precedente;

c) rateo di tredicesima mensilità delle anzidette voci retributive.

9. La maggiorazione di cui al comma precedente è pari:

a) al 15 per cento per il lavoro straordinario diurno;

b) al 30 per cento per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);

c) al 50 per cento per il lavoro straordinario prestato in orario notturno - festivo.

10. Sono abrogati, in particolare, l’articolo 128 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e l’articolo 38 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18.

Art. 10

(Mensa)

1. Al fine di agevolare la realizzazione di nuove forme di organizzazione del lavoro e le maggiori disponibilità richieste agli operatori l’Amministrazione regionale assicura il servizio di mensa e concorre nelle spese relative nella misura di 2/ 3.

2. Il dipendente è tenuto a pagare per ogni pasto un corrispettivo pari a 1/ 3 del costo unitario risultante dalla convenzione se la mensa è gestita da terzi; la quota fissa così determinata vale quale rimborso forfettario al personale che non possa utilizzare le mense convenzionate aventi sede nel capoluogo regionale, ma debba ricorrere ai punti di ristoro funzionanti nella località sede di servizio.

3. Per poter fruire del diritto alla mensa il personale deve essere effettivamente in servizio. Il pasto deve essere consumato al di fuori dell’orario di servizio. È esclusa in ogni caso ogni forma di monetizzazione indennizzante.

4. Il servizio di mensa è gratuito per il personale educativo che contestualmente è tenuto ad assicurare l’assistenza ai minori portatori di handicap e il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell’orario di servizio.

Art. 11

(Pari opportunità )

1. La Regione, nell’intento di attivare misure e meccanismi che consentano una reale parità tra uomini e donne all’interno dell’Amministrazione individua, in accordo con le organizzazioni sindacali, gli interventi che concretizzano azioni positive a favore delle lavoratrici, anche attraverso iniziative di studio, ricerca e divulgazione.

2. A tal fine, con provvedimento della Giunta regionale è costituito un apposito comitato per la parità composto da rappresentanti dell’Amministrazione e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con le finalità di proporre agli organi istituzionali piani di intervento finalizzati a creare effettive condizioni di pari opportunità. Nel designare i propri rappresentanti, l’Amministrazione tiene conto della formazione e dell’esperienza professionale acquisite nel settore del lavoro femminile e delle pari opportunità. Il comitato relaziona alla Giunta regionale almeno una volta all’anno sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai nuovi ingressi.

3. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti primo e secondo comma, il comitato può richiedere all’Amministrazione di fornire ogni utile informazione.

4. Il comitato per la parità può avvalersi degli apporti:

a) dei componenti della commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna;

b) dei componenti della consulta regionale per la condizione femminile di cui alla legge regionale 23 giugno 1983, n. 65;

c) dei componenti del comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento e uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici;

d) del consigliere per la parità di cui al quarto comma dell’articolo 4 del DL 30 ottobre 1984, n. 725 convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 concernente Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto - legge 30 ottobre 1984, n. 726, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali ";

e) di esperti di provata qualificazione ed esperienza.

CAPO IV

Trattamento economico

Art. 12

(Determinazione trattamento economico)

1. Con effetto dal 1o gennaio 1988 lo stipendio complessivo spettante al personale di ruolo collocato nei livelli viene determinato sommando i seguenti elementi retributivi, in conformità alla posizione individuale di ciascun dipendente:

a) stipendio nelle misure risultanti dall’Allegato C della presente legge;

b) assegni ad personam comunque denominati eventualmente in godimento;

c) importo derivante dalla monetizzazione dell’anzianità economica risultante dal congelamento della classe di stipendio in godimento alla data del 31 dicembre 1987, maggiorato dei ratei di classe di stipendio in corso di maturazione alla stessa data. Se il dipendente nella progressione economica in atto al 31 dicembre 1987 ha conseguito tutte le classi, l’importo si calcola sull’incremento economico dell’aumento successivo all’ultima classe o aumento periodico maturato.

2. Con decorrenza 1o luglio 1988 è conglobata nello stipendio una quota di indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde. Con la medesima decorrenza la misura dell’indennità integrativa speciale spettante al personale in servizio è ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.

Art. 13

(Salario individuale di anzianità )

1. In attesa di definire un nuovo sistema di riconoscimento dell’anzianità lo sviluppo orizzontale per classi ed aumenti viene congelato alla data del 1o gennaio 1988.

2. A decorrere dal 1o gennaio 1990 al personale di ruolo collocato nei livelli è corrisposto, quale salario di anzianità, una somma fissa per ciascun livello funzionale retributivo nelle misure annue lorde risultanti dall’allegata tabella D, differenziate per il personale che abbia maturato un’anzianità fino a 14 anni e oltre i 14 anni.

3. Al personale assunto o inquadrato in data successiva al 1o gennaio 1988 la somma di cui al primo comma compete in proporzione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio alla data del 31 dicembre 1989. La proporzione sarà calcolata in base a ventiquattresimi.

4. Ai fini dell’attribuzione degli aumenti periodici per la nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti, si conferiscono aumenti periodici convenzionali del 2,50 per cento computati sull’importo iniziale del livello funzionale retributivo di appartenenza. Tali maggiorazioni sono riassorbite in occasione dell’attribuzione del beneficio di cui al successivo comma.

5. In assenza di rinnovo contrattuale entro il 31 dicembre 1991, la retribuzione individuale di anzianità viene incrementata con decorrenza dal 1o gennaio 1992 di un importo pari alla somma di cui al secondo comma.

Art. 14

(Indennità di funzione)

1. È istituita l’indennità di funzione per posizioni che comportino l’assunzione di particolari responsabilità in relazione al profilo di appartenenza e al coordinamento di strutture organizzative regionali. Essa viene corrisposta nella misura del 10 per cento annuo lordo calcolato sul valore tabellare dell’anno corrispondente a quello dell’attribuzione. Saranno definiti in sede di contrattazione articolata i criteri, le modalità e le qualifiche per l’attribuzione di detta indennità, anche in relazione alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici.

Art. 15

(Passaggi di qualifica)

1. Nei passaggi a qualifiche di livello superiore conseguiti successivamente al 31 dicembre 1987, oltre al trattamento economico previsto dalla tabella C per il livello di nuovo inquadramento e ad eventuali assegni ad personam, compete la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di avanzamento.

2. In caso di passaggi alla amministrazione regionale anche mediante concorso, dallo Stato o da altri enti e amministrazioni pubbliche, al dipendente viene riconosciuta la retribuzione individuale di anzianità conseguita nell’ente di provenienza e viene considerato, ai fini dell’attribuzione della successiva quota del salario individuale di anzianità, il rateo in corso di maturazione nell’ente di provenienza.

Art. 16

(Compenso incentivante)

1. Al personale di cui all’articolo 1, fatta eccezione per il personale appartenente al Corpo Forestale Valdostano, è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 1988 un compenso incentivante la produttività nelle misure lorde stabilite, per ciascuna qualifica funzionale, nell’allegata tabella E in relazione alla effettiva prestazione giornaliera di servizio.

2. Il compenso non è corrisposto al personale che, per qualsiasi motivo, non presta servizio presso l’Amministrazione regionale fatta eccezione per quello assente per infermità o infortunio dipendente da causa di servizio.

3. Il compenso incentivante compete anche al personale regionale distaccato, o comandato presso altre amministrazioni, presso le quali viene erogato il compenso di cui innanzi. In tal caso il compenso è corrisposto dall’Amministrazione presso cui il dipendente presta servizio, con onere a carico degli stanziamenti dei propri capitoli di spesa previsti in bilancio.

4. Le misure mensili indicate nell’allegata tabella vengono corrisposto per non più di undici mesi all’anno, globalmente considerati, anche se per frazioni di mese.

5. Tali misure sono ridotte di un ventiseiesimo per ogni giornata lavorativa di assenza, se l’orario settimanale è articolato in sei giornate e di un ventiduesimo se l’orario settimanale è articolato in cinque giornate.

6. Salvo il recupero del servizio non prestato, eventuali ritardi giornalieri o assenze di durata pari o superiore a sessanta minuti, verificatisi durante l’orario di servizio, comportano la riduzione del 50 per cento dell’importo giornaliero del compenso di cui alla tabella E; ritardi giornalieri inferiori alla predetta durata comportano la medesima riduzione dell’importo giornaliero ogni qualvolta il loro cumulo raggiunga i sessanta minuti, nel corso del mese.

7. Le assenze e i ritardi di cui innanzi vanno rilevati e portati a conoscenza dell’interessato.

8. Nei casi di sanzioni disciplinari che comportino la riduzione o sospensione dello stipendio, il compenso incentivante viene sospeso per la durata della sanzione.

Art. 17

(Indennità )

1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge competono le seguenti indennità:

a) le indennità di cui agli artt. 11 (lavoro notturno e festivo), 12 (trasferte), 13 (indennità di cassa) e 14 (reperibilità ) della legge regionale 16 settembre 1986, n. 54, recante recepimento dell’accordo contrattuale per il triennio 1985/ 1987, sono maggiorate del 20 per cento;

b) limitatamente al personale appartenente al Corpo Forestale Valdostano le indennità di trasferta fissa e di reperibilità di cui agli artt. 12 e 14 della legge regionale 16 settembre 1986, n. 54, rimangono fissate negli importi previsti dalla citata legge regionale sotto la vigenza del contratto 1985/ 1987;

c) al personale in servizio nelle sale operative del Servizio elaborazione dati della Presidenza della Giunta regionale è corrisposta l’indennità di centro meccanografico nella misura fissa di lire 60.000 lorde mensili; detta indennità è corrisposta in rapporto alla effettiva presenza in servizio;

d) al personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint-Vincent, l’indennità di servizio di cui all’articolo 8 della legge regionale 16 settembre 1986, n. 54 è corrisposta nelle seguenti misure:

1) la misura fissa mensile è stabilita in lire 300.000 lorde per i controllori e lire 370.000 lorde per i Vice Commissari;

2) la maggiorazione oraria è determinata nel 20 per cento per il servizio prestato dalle ore 17.30 alle ore 22.00, e nel 45 per cento per il servizio prestato dalle ore 22.00 alle ore 5.00;

e) al personale appartenente al Corpo Forestale Valdostano l’indennità mensile di cui all’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 74, concernente norme sul Corpo Forestale Valdostano, compete a decorrere dal 1° gennaio 1988, nelle stesse misure e con le stesse modalità previste per le corrispondenti qualifiche del personale del Corpo Forestale dello Stato; gli ulteriori adeguamenti saranno estesi con le procedure di cui all'articolo 2 della legge regionale 29 maggio 1989, n. 29.

2, L’attribuzione delle nuove indennità e l’aggiornamento di quelle già corrisposte decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18

(Scaglionamento dei benefici contrattuali)

1. Ai fini del contenimento degli oneri contrattuali nel quadro della politica in ordine alla spesa pubblica, i benefici economici conseguenti alla applicazione del presente accordo vengono attribuiti salvo quanto previsto agli artt. 9, 16 e 17, con le decorrenze e percentuali di seguito specificate, prendendo a base di calcolo l’intero beneficio economico spettante a ciascun dipendente:

dal 1° gennaio 1988: trenta per cento;

dal 1° gennaio 1989: quaranta per cento;

dal 1° gennaio 1990: trenta per cento.

CAPO V

Norme finali e di rinvio

Art. 19

(Norma di rinvio)

1. Nell’ambito, nei limiti e sulla base dei criteri stabiliti dalla presente legge, sono demandate alla contrattazione articolata le seguenti materie:

a) l’introduzione di procedure semplificate e automatizzate per il reclutamento del personale regionale ai sensi dell’articolo 5;

b) l’individuazione dei profili professionali che debbono essere coperti mediante procedure concorsuali interne ai sensi dell’articolo 5;

c) le proposte per la determinazione del fabbisogno e l’utilizzazione del lavoro straordinario, ai sensi dell’articolo 9; d) le proposte per l’attuazione di pari opportunità attraverso piani di azioni positive a favore delle lavoratrici ai sensi dell’articolo 11;

e) la definizione dei criteri, delle modalità 0 e delle qualifiche per l’attribuzione dell’indennità di funzione, ai sensi dell’articolo 14;

f) le relazioni sindacali;

g) i compensi per prestazioni non in connessione con la carica;

h) le aspettative e i permessi per i dipendenti che ricoprono cariche elettive.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge devono essere avviate le trattative per la stipulazione degli accordi articolari nelle materie di cui al precedente primo comma, secondo le procedure previste dalla legge regionale recante normativa in materia di contrattazione collettiva.

Art. 20

(Norme finali)

1. Restano in vigore le disposizioni di cui al quarto comma dell’articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 32.

Le disposizioni di cui all’articolo 7 della legge regionale 16 settembre 1986, n. 54 e dell’articolo 15 della presente legge si applicano al personale indicato dall’articolo 3 della legge regionale 29 maggio 1989, n. 29.

Art. 21

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate, in particolare, le disposizioni di cui agli artt. 3 e 27 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18 e all’articolo 16 della legge regionale 16 settembre 1986, n. 54. 2. Sono abrogate tutte le norme in contrasto od incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 22

(Norme finanziarie)

1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge previsto in Lire 6.087.000.000 per l’anno 1989 ed in annue Lire 11.828.000.000 a decorrere dall’anno 1990 graverà sui capitoli indicati al successivo articolo 23.

2. Alla relativa copertura si provvede:

a) per l’anno 1989 mediante riduzione di Lire 6.087.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese correnti) " del bilancio per l’esercizio in corso a valere sulle disponibilità dell’accantonamento previsto all’allegato n. 8 concernente il rinnovo contrattuale del personale regionale comprensivo del premio incentivante la produttività;

b) per gli anni 1990 e 1991 mediante utilizzo delle disponibilità già previste ai seguenti programmi del bilancio pluriennale 1989/1991

1.2 personale regionale per L. 16.158.000.000;

3.2 altri oneri non ripartibili per L. 7.498.000.000;

c) per gli anni successivi gli oneri necessari saranno inscritti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 23

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

Cap. 50000 " fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese correnti) " L: 6.087.000.000

in aumento

Cap. 20900 " Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Stipendi e altri assegni fissi " L. 1.485.000.000

Cap. 20910 " Spese per il personale addetto ai servizi della regione - contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi e altri assegni fissi " L. 472.000.000

Cap. 20950 " Compensi per lavoro straordinario al personale addetto ai servizi della Regione " L. 50.000.000

Cap. 20951 " Contributi diversi a carico dell’ente su compensi per lavoro straordinario al personale addetto ai servizi della Regione " L. 5.000.000

Cap. 21000 " Indennità di trasferta al personale addetto ai servizi della Regione " L. 80.000.000

Cap. 21001 " Contributi diversi a carico dell’Ente su indennità di trasferta al personale addetto ai servizi della Regione " L. 8.000.000

Cap. 21200 " Spese per conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale " L. 900.000.000

Cap. 21201 " Contributi diversi a carico dell’Ente su conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazioni di leggi e di regolamenti per il personale regionale " L. 288.000.000

Cap. 21355 " Spese per il personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della casa da Gioco di Saint - Vincent - stipendi e altri assegni fissi " L. 118.000.000

Cap. 21356 " Spese per il personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint - Vincent - contributi diversi a carico dell’Ente su stipendi ed altri assegni fissi " L. 41.000.000

Cap. 21360 " Compensi per lavoro straordinario al personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della casa da Gioco di Saint - Vincent " L. 15.000.000

Cap. 21361 " Contributi diversi a carico dell’Ente su compensi per lavoro straordinario al personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint - Vincent " L. 2.000.000

Cap. 21380 " Spese per conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint - Vincent " L. 46.000.000

Cap. 21381 " Contributi diversi a carico dell’ente su conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint - Vincent " L. 15.000.000

Cap. 26560 " Spese per il personale regionale addetto alla viabilità - stipendi e altri assegni fissi " L. 97.000.000

Cap. 26561 " Spese per il personale regionale addetto alla viabilità - contributi diversi a carico dell’Ente su stipendi e altri assegni fissi " L. 34.000.000

Cap. 26580 " Indennità di trasferta al personale regionale addetto alla viabilità " L. 15.000.000

Cap. 26581 " Contributi diversi a carico dell’Ente su indennità di trasferta al personale regionale addetto alla viabilità " L. 2.000.000

Cap. 26590 " Spese per conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto alla viabilità " L. 43.000.000

Cap. 26591 " Contributi diversi a carico dell’Ente su conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto alla viabilità " L. 14.000.000

Cap. 29070 " Spese per il Corpo Forestale regionale - Stipendi e altri assegni fissi " L. 231.000.000

Cap. 29071 " Spese per il Corpo Forestale regionale Contributi diversi a carico dell’Ente su stipendi e altri assegni fissi " L. 68.000.000

Cap. 29080 " Compensi per lavoro straordinario e indennità di rischio al corpo forestale regionale " L. 7.000.000

Cap. 29081 " Contributi diversi a carico dell’Ente su compensi per lavoro straordinario e indennità di rischio al Corpo Forestale regionale " L. 1.000.000

Cap. 29100 " Spese per conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il Corpo Forestale Regionale " L. 98.000.000

Cap. 29101 " Contributi diversi a carico dell’Ente su conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il corpo forestale regionale " L. 32.000.000

Cap. 37080 " Spese per il personale addetto all’assistenza ed al controllo delle manifestazioni culturali e folcloristiche organizzate dalla Regione - Stipendi ed altri assegni fissi - LR 5 maggio 1986, n. 21 " L. 152.000.000

Cap. 37081 " Spese per il personale addetto all’assistenza ed al controllo delle manifestazioni culturali e folcloristiche organizzate dalla Regione - Contributi diversi a carico dell’Ente su stipendi e altri assegni fissi - LR 5 maggio 1976, n. 21 " L. 45.000.000

Cap. 37095 " Spese per conguagli stipendi e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale addetto all’assistenza ed al controllo delle manifestazioni culturali e folcloristiche organizzate dalla Regione - LR 5 maggio 1986, n. 21 " L. 60.000.000

Cap. 37096 " Contributi diversi a carico dell’Ente su conguagli stipendi e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale addetto all’assistenza ed al controllo delle manifestazioni culturali e folcloristiche organizzate dalla Regione - LR 5 maggio 1986, n. 21 " L. 20.000.000

Cap. 38060 " Spese per il personale regionale addetto alle funivie Buisson - Chamois - Stipendi e altri assegni fissi (Servizio rilevante ai fini IVA) " L. 36.000.000

Cap. 38061 " Spese per il personale regionale addetto alle funivie Buisson - Chamois - Contributi diversi a carico dell’Ente su stipendi e altri assegni fissi (Servizio rilevante ai fini IVA) " L. 11.000.000

Cap. 38065 " Compensi per lavoro straordinario al personale regionale addetto alle funivie Buisson-Chamois (Servizio rilevante ai fini IVA) " L. 2.000.000

Cap. 38075 " Spese per conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto alle funivie Buisson-Chamois (Servizio rilevante ai fini IVA) " L. 15.000.000

Cap. 38076 " Contributi diversi a carico dell’Ente su conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto alle funivie Buisson - Chamois (Servizio rilevante ai fini IVA) " L. 5.000.000

Cap. 41650 " Spese per interventi assistenziali a favore di soggetti handicappati psico - fisici, nonché di ciechi e sordomuti - LR 18 marzo 1987, n. 19 articolo 1 " L. 68.000.000

Cap. 43150 " Personale non docente - Stipendi e altri assegni fissi " L. 430.000.000

Cap. 43155 " Personale non docente - Contributi diversi a carico dell’Ente su stipendi e altri assegni fissi " L. 274.000.000

Cap. 43156 " Spese per conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale non docente " L. 400.000.000

Cap. 43157 " Contributi diversi a carico dell’Ente su conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale non docente " L. 135.000.000

Cap. 43200 " Personale non docente - Compensi per lavoro straordinario " L. 3.000.000

Cap. 43201 " Personale non docente - Contributi diversi a carico dell’Ente su compensi per lavoro straordinario " L. 1.000.000

Cap. 43350 " Personale dell’Istituto " B Gervasone - Stipendi, indennità ed altri assegni fissi " - LR 26 giugno 1972, n. 11 - LR 7 marzo 1973, n. 8 - LR 30 luglio 1986, n. 36 " L. 25.000.000

Cap. 43360 " Personale dell’Istituto " B. Gervasone " Contributi diversi a carico dell’Ente su stipendi, indennità ed altri assegni fissi - LR 26 giugno 1972, n. 11 - LR 7 marzo 1973, n. 8 - LR 30 luglio 1986, n. 36 L. 8.000.000

Cap. 43361 " Spese per conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale dell’Istituto " B. Gervasone " - LR 26 giugno 1972, n. 11 - LR 7 marzo 1973, n. 8 - LR 30 luglio 1986, n. 36 " L. 14.000.000

Cap. 43362 " Contributi diversi a carico dell’Ente su conguagli stipendi premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale dell’Istituto " B Gervasone " - LR 26 giugno 1972, n. 11 - LR 7 marzo 1973, n. 8 - LR 30 luglio 1986, n. 36 " L. 5.000.000

Cap. 43400 " Stipendi, indennità e competenze fisse al personale non docente del Convitto regionale " F. Chabod " - L. 16 maggio 1978, n. 196 articolo 31 - LR 27 dicembre 1979, n. 81 L. 85.000.000

Cap. 43410 " Personale non docente del convitto regionale " F. Chabod " - Contributi diversi a carico dell’Ente su stipendi, indennità e competenze fisse - L. 16 maggio 1978, n. 196 articolo 31 - LR 27 dicembre 1979, n. 81 L. 27.000.000

Cap. 43411 " Spese per conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale non docente del Convitto regionale " F. Chabod " - L. 16 maggio 1978, n. 196 articolo 31 - LR 27 dicembre 1979, n. 81 " L. 42.000.000

Cap. 43412 " Contributi diversi a carico dell’Ente su conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale non docente del Convitto regionale " F. Chabod " - L. 16 maggio 1978, n. 196 articolo 31 - LR 27 dicembre 1979, n. 81 " L. 14.000.000

Cap. 46500 " Spese per il personale regionale addetto alla custodia dei castelli - Stipendi e altri assegni fissi (Servizio rilevante ai fini IVA) " L. 21.000.000

Cap. 46501 " Spese per il personale regionale addetto alla custodia dei castelli - Contributi diversi a carico dell’Ente su stipendi e altri assegni fissi " (Servizio rilevante ai fini IVA) " L. 7.000.000

Cap. 46505 " Compensi per lavoro straordinario al personale regionale addetto alla custodia dei castelli (Servizio rilevanti ai fini IVA) " L. 1.000.000

Cap. 46515 " Spese per conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto alla custodia dei castelli (Servizio rilevante ai fini IVA) " L. 10.000.000

Cap. 46516 " Contributi diversi a carico dell’Ente su conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto alla custodia dei castelli (Servizio rilevante ai fini IVA) " L. 4.000.000

Totale in aumento L. 6.087.000.000

Art. 24

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Allegato A alla legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68.

DOTAZIONI ORGANICHE EX ARTICOLO 2

Accanto ad ogni qualifica o livello sono di seguito e rispettivamente indicati il numero dei posti di ruolo, dei posti non di ruolo, dei posti del ruolo soprannumerario ad esaurimento ed il numero totale dei posti:

Dirigente 27 3 pm 30; //

Vicedirigente 29 3 2 97; //

VIII livello 174 pm 1 175; //

VII livello 549 pm 1 550; //

VI livello 101 pm 32 133; //

V livello 538 pm 7 545; //

IV livello 189 pm 3 192; //

III livello 369 pm pm 369; //

II livello 3 pm pm 3; //

I livello pm pm pm pm; //

TOTALE posti di ruolo 2.042, posti non di ruolo 6, posti ruolo sprannumerario ad esaurimento 46, totale complessivo 2.094

Allegato B alla legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68.

Tabella delle corrispondenze tra le qualifiche professionali e livelli retributivi di inquadramento (articolo 4)

Accanto ai profili professionali vengono riportati i corrispondenti livelli retributivi:

Usciere oppure

Bidello - Accudiente oppure

Guardarobiere terzo; //

Fattorino cassiere oppure

Operaio qualificato oppure

Custode oppure

Custode castelli, musei e giardini quarta Declaratoria dei profili professionali

USCIERE

(Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera) terzo livello

1) Provvede all’apertura, aerazione e chiusura degli uffici e locali e cura il mantenimento dell’ordine degli stessi, cura la pulizia dei materiali e delle suppellettili in uso, anche con l’utilizzazione di apparecchiature di uso semplice.

2) Provvede a compiti di anticamera regolando e vigilando sull’accesso del pubblico e curando il servizio di guardaroba. Fornisce informazioni e stampati per la richiesta di servizi ed indica ai visitatori gli uffici cui rivolgersi ed i percorsi e le modalità cui attenersi per usufruire dei beni dell’amministrazione o alla medesima in custodia. Verifica, quando previsto, l’avvenuto pagamento della tassa di ingresso. Collabora altresì all’attività di custodia ed alla buona conservazione di opere, beni, locali ed impianti dei quali segnala usure e guasti all’ufficio competente. In caso di necessità ed in casi predeterminati dal capo dell’ufficio cui è addetto, e tenuto conto del servizio, manovra e controlla, anche a distanza, gli accessi alla sede.

3) Provvede al prelievo, al trasporto, alla consegna e alla ricollocazione di fascicoli, oggetti, beni librai e archivistici e di beni riprodotti con varie tecniche e su supporti diversi per i quali abbia ricevuto dettagliate indicazioni. Provvede inoltre, alla distribuzione della corrispondenza e all’apposizione materiale di bolli e sigilli; collabora alle operazioni connesse alla corrispondenza quali distribuzioni, smistamento e spedizioni della stessa.

4) Esegue incarichi attinenti ai suoi compiti anche dall'esterno del luogo di lavoro.

5) Provvede all’esecuzione e fascicolatura di copie con l’impiego di macchine di uso semplice.

6) Provvede alla manovra di ascensori e montacarichi nonché allo smistamento di telefonate.

7) Esegue materialmente controlli ed ispezioni su persone e cose disposti dall’autorità competente; appone materialmente suggelli e contrassrgni su bagagli e merci; confeziona e suggella campioni di merce.

8) È addetto, nell’ambito di procedure e istruzioni generali, al servizio di vendita e distribuzione di materiale illustrativo, informativo e didattico inerente all’attività dell’amministrazione. Può, altresì, riscuotere la tassa di ingresso in assenza di sistema automatizzato.

BIDELLO - ACCUDIENTE

terzo Livello

1) Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzate da procedure ben definite che richiedono preparazione professionale non specialistica.

In particolare provvede:

- all’apertura e alla chiusura dei locali per le attività scolastiche e per le atre attività deliberate dal consiglio di circolo o d’istituto;

- alla quotidiana pulizia dei locali scolastici e degli arredi anche con l’ausilio di macchine semplici;

- alla piccola manutenzione dei beni mobili ed immobili

che non richiede l’uso di strumenti tecnici;

- alla sorveglianza sull’accesso e sul movimento nell’edificio del pubblico e degli studenti, nonché alla sorveglianza

di quest’ultimi nelle aule, nei laboratori e nelle

officine in occasione di momentanee assenze degli insegnanti; - all’accompagnamento degli studenti in occasione del loro trasferimento dalla scuola alla palestra e viceversa

se questa è ubicata fuori dell’edificio scolastico e all’accompagnamento nell’ambito delle strutture scolastiche

di alunni handicappati;

- alla manovra di montacarichi e di ascensori, nonché all’

accensione, all’alimentazione e allo spegnimento di apparecchiature

semplici di riscaldamento e all’accensione

e allo spegnimento degli impianti centralizzati per

i quali non sia richiesta apposita patente;

- al servizio di centralino telefonico e all’uso di macchine

per la duplicazione di atti;

- all’approntamento dei sussidi didattici per l’uso degli

stessi da parte dei docenti;

- a compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili all’interno;

- a compiti esterni connessi alla mansione.

2) Nelle istituzioni educative e negli istituti e scuole speciali provvede inoltre:

- alla pulizia e al riordino dei locali adibiti al funzionamento del convitto;

- alla pulizia e al riordino degli spazi scoperti;

- alle attività connesse con i servizi di mensa e di cucina

con relativa pulizia e riordino delle stoviglie e delle attrezzature; - al prelievo e alla riconsegna della biancheria di corredo

del convitto e delgi alunni;

- al trasporto di generi alimentari, suppellettili, attrezzature

e di altro materiale vario necessario al convitto;

- alla custodia e sorveglianza degli ingressi al convitto con relativa apertura e chiusura degli stessi;

- alla guardiania dei locali e degli spazi scoperti;

- al servizio di portineria.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 4

GUARDAROBIERE

terzo Livello

1) Esegue, nell’ambito delle istruzioni ricevute, attività lavorativa che richiede specifica formazione professionale, conoscenza adeguata di strumnti anche complessi e capacità di utilizzazione degli stessi nonché di esecuzione di determinate procedure tecniche.

Tale attività è caratterizzata da autonomia nell’esecuzione del lavoro con margini valutativi nell’applicazione

delle procedure suddette.

2) Ha responsabilità per le attività direttamente svolte.

3) È addetto all’organizzazione e al funzionamento del guardaroba.

4) Provvede:

- alla custodia del materiale, nonché al lavaggio meccanizzato, alla stiratura, alla conservazione ed allo stato

di efficienza del corredo degli alunni e del convitto;

- alla rilevazione e alla determinazione periodica delle giacenze e alla registrazione delle entrate e delle uscite;

- allo svolgimento di altri servizi, eccezionalmente anche esterni, connessi al funzionamento del guardaroba.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 5

CUSTODE, CUSTODE CASTELLI,

MUSEI E GIARDINI

(Addetto ai servizi di vigilanza)

quarta livello

1) Provvede alla vigilanza diurna e notturna, all’interno ed all’esterno dei locali, del complesso edilizio e delle relative pertienze in uso all’amministrazione.

2) Vigila sui beni e impianti dell’Amministrazione e su quelli in custodia alla medesima assicurandosi della loro integrità, consistenza e stato di protezione, sulla base di norme e/ o di precise disposizioni.

3) Aziona e verifica gli impianti di sicurezza e controlla la corrispondenza di stato degli impianti elettrici, idrici, termici, avvisatori d’incendio, e sussidiari segnalando

a che previsto dalle istruzioni, eventuali guasti, incidenti e situazioni non ordinarie, collegandosi direttamente, in

caso di emergenza e/ o necessità, con le autorità pubbliche preposte agli interventi.

4) Custodisce il libretto di servizio e dei rapporti curando

le prescritte registrazioni e l’inoltro del rapporto di

fine turno.

5) Custodisce, con obbligo di reperibilità, e consegna

a chi subentra nel turno di servizio ovvero al responsabile indicato dalle istruzioni, le chiavi dei locali, impianti e simili e dei marcatempo e l’eventuale documentazione relativa

al settore.

6) Svolge il servizio di vigilanza anche utilizzando apparecchia ricetrasmittenti, ricerca persone e simili.

7) Nei casi prescritti da leggi e regolamenti e se in possesso dei prescritti requisiti e qualifiche, svolge il proprio servizio con porto di arma.

Declaratoria dei profili professionali

OPERAIO QUALIFICATO

quarta Livello

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 6

A) Muratore

1) Esegue opere murarie di tipo semplice per riparare, manutenere, modificare, costruire e rifinire e prepara e mette in opera i materiali comunemente impiegati nell’edilizia,

sia sulla base di istruzioni specifiche che di disegni semplici ovvero di schizzi predisposti autonomamente.

2) Mette in opera telai, infissi, pavimenti, rivestimenti, soglie e davanzali e predispone - sulla base di istruzioni specifiche ed anche col contemporaneo intervento di

superiori o pari professionalità - alloggiamenti e canalizzazioni per la sistemazione di impianti e servizi a supporto

o tecnici igienici, idraulici, elettrici, termici ed altri specifici del settore di applicazione.

3) Prepara ed utilizza, anche con macchine di uso semplice,

i materiali richiesti dal tipo di lavoro assegnatogli

e, sulla base eventuale di specifiche istruzioni, costruisce ponteggi e supporti semplici necessari all’esecuzione del lavoro: provvede al montaggio di supporti di grandi dimensioni in collaborazione con altre professionalità.

4) Collabora con professionalità superiori quando si

tratti di lavorazioni ovvero di controlli di tipo non ricorrente ovvero genralizzati e nell’abbattimento di manufatti

edilizi.

5) Provvede - alla conclusione del turno di lavoro -

nei modi prescritti ovvero suggeriti dalla professionalità posseduta, alla protezione più idonea delle parti di lavoro eseguite, nonché dei materiali predisposti e/ o da utilizzare, anche mediante la collocazione di protezione garantendone condizioni di sicurezza e di buon impiego.

6) Provvede alle registrazioni, se previste, relative ai

prelevamenti, alle consegnw e all’utilizzazione dei materiali ed altresì a quelle relative al lavoro eseguito.

7) Collabora con le professionalità superiori alla sistemazione di nuove procedure lavorative.

8) Cura l’efficienza funzionale, la pulizia e l’ordinaria manutenzione degli attrezzi e strumenti in dotazione e delle apparecchiature affidategli e lascia in ordine il proprio posto di lavoro.

9) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze

ed inosservanza: mantiene, in tale ambito, le prescritte

e/ o necessarie condizioni di igiene.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 7

B) Elettricista

1) Individua ed effettua - sulla base di istruzioni particolari, prescrizioni tecniche usuali e grafici semplici -

le operazioni di revisione, riparazione, controllo e riassemblaggio necessarie ad eliminare anomalie e guasti funzionamento

di tipo ordinario o ricorrente verificatisi in impianti, gruppi di media complessità, attrezzature autonome elettriche ivi compresi i forni.

2) Provvede alla riparazione ed al rifacimento di linee

e sistemi elettrici con autonomia esecutiva ovvero sotto la direzione e/ o il coordinamento di professionalità superiori quando si tratti di reti articolate e dotate di sistemi non usuali di distribuzione, controllo e sicurezza.

3) Utilizza nel corso delle operazioni da eseguire attrezzature e strumentazioni anche complesse ma di uso e lettura

semplice ed assicura, se abilitato, il controllo ed il servizio di guardia delle stazioni e cabine elettriche intervenendo sugli apparecchi di misura, manovra, regolazione

e protezione secondo procedure codificate.

4) Allestisce e/ o costruisce parti di componenti elettriche di natura non complessa e comunque di tipo corrente; collabora con le professionalità superiori negli interventi di natura complessa.

5) Collabora con le professionalità superiori a tutte le operazioni connesse ad interventi di natura non usuale o

che siano specifiche delle professionalità di maggiore livello.

6) Verifica mediante prove funzionali semplici i risultati degli interventi effettuati.

7) Provvede alle prescritte registrazioni sia relativamente al lavoro effettuato che al materiale impiego.

8) Cura l’efficienza funzionale, la pulizia e l’ordinaria manutenzione degli attrezzi e strumenti in dotazione e delle apparecchiature affidategli e lascia in ordine il proprio posto di lavoro.

9) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze

ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte

e/ o necessarie condizioni di igiene.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 8

C) Idraulico

1) Esegue in autonomia - sulla base di istruzioni specifiche ovvero di grafici o di documentazione tecnica -

installazioni, manutenzioni, riparazioni e modifiche ed impianti idrici di tipo usuale, utilizzando materiali e tecnologie

di impiego corrente.

2) Pone in opera ovvero ovvero sostituisce e/ o ripara rubinetterie, sistemi di controllo per liquidi, tubature di ogni tipo anche collegati con impianti igienici, per le acque luride e per il condizonamento di ambienti, mezzi mobili, scafi

e simili.

3) Appronta ed utilizza il materiale più idoneo al lavoro assegnatogli nonché richiesto da quegli interventi di

tipo semplici che in corso d’opera si dovessero rilevare necessari e provvede a fissare sostegni, attacchi, tiranti ed appoggi

per la posa di tubazione di flusso, di sifoni o, per la parte attinente alla propria professionalità, di apparecchiature collegate all’impianto.

4) Collabora con professionalità superiori e pari alla sistemazione di complessi idrici non di tipo usuale ed alla

realizzazione di impianti di grandi dimensioni ovvero particolarmente articolati.

5) Appresta, sulla base di specifiche istruzioni, strutture

di supporto di semplice montaggio necessarie per l’esecuzione

dei lavori e collabora - per la parte di competenza

specifica - con altre professionalità alla realizzazione di strutture di grandi dimensioni.

6) Utilizza apparecchiature e attrezzature di uso semplice e strumenti di controllo, valutazione dei flussi e della

funzionalità dell’impianto sul quale è intervenuto, di facile

e diretta comprensione dei valori.

7) Assiste le professionalità superiori e/ o altre professionalità nelle prove funzionali di impianti generali, di apparecchiature collegate al sistema, di controllo di tipo non ricorrente dei livelli della tenuta e dei circuiti.

8) Provvede - alla conclusione del turno di lavoro -

nei modi prescritti ovvero suggeriti dalla professionalità posseduta, alla sistemazione più idonea dei materiali predisposti e/ o da utilizzare, anche mediante la collocazione

in particolari locali, magazzini e ripostigli garantendo condizioni di sicurezza, di stazionamento e di buona conservazione.

9) Provvede alle registrazioni, se previste, relative ai prelevamenti, alle consegne e all’utilizzazione di materiali ed altresì a quelle relative al lavoro eseguito.

10) Collabora con professionalità superiori quando si

tratti di lavorazioni ovvero di controlli generali di tipo non ricorrente.

11) Cura l’efficienza funzionale, la pulizia e l’ordinaria manutenzione degli attrezzi e strumenti in dotazione

e delle apparecchiature affidategli e lascia il proprio posto di lavoro in ordine.

12) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze

e inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte e/ o necessarie condizioni di igiene.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 9

D) Saldatore

1) esegue, in autonomia esecutiva - sulla base di specifiche istruzioni o indicazioni e di disegni tecnici nonché degli specifici parametri - saldature e tagli ad arco e/ o

ossiacetileniche e simili di normale difficoltà e che non richiedono l’intervento di altre professionalità.

2) Predispone ed utilizza i materiali richiesti dal tipo

di intervento e le attrezzature e gli impianti necessari ad eseguirlo.

3) Esegue saldature a mano, ovvero con l’uso di macchine

di impiego semplice, su leghe di alluminio, rame e

simili di spessore non inferiore al millimetro, la brasatura

di acciaio comune e legato compresi gli acciai per corazze,

di manufatti in ghisa e di prodotti in lega di alluminio

per manufatti e corazzature la sagomatura, di media precisione, di lamiere ed il taglio di profilati di acciaio e/ o

in lega di alluminio, nonché il ripristino a spruzzo di materiale usurato. Esegue altresì la saldatura a resistenza per

punti su materiali di spessore non inferiori al millimetro. 4) Collabora con le professionalità superiori e sotto la loro direzione e/ o coordinando professionalità di livello

inferiore all’esecuzione di lavori di grande mole e/ o di specifica e non usuale difficoltà nonché al controllo funzionale

e alle ispezioni di fine lavoro anche se eseguite con apparecchiature di uso complesso dalle medesime professionalità impiegate.

5) Provvede alle registrazioni eventualmente previste.

6) Cura l’efficienza funzionale, la pulizia e l’ordinaria manutenzione degli attrezzi e strumenti in dotazione e delle apparecchiature affidategli e lascia in ordine il proprio posto

di lavoro.

7) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze

ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte e/ o necessarie condizioni di igiene.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 10

E) Falegname

1) Esegue lavorazioni del legno, di serie, in serie e di

tipo ricorrente o comune ovvero in attuazione di istruzioni specifiche e/ o di disegni semplici ovvero predisposti dallo stesso operatore, riguardanti:

a) la costruzione, lo smontaggio, il rimontaggio di singoli elementi e/ o di manufatti in tutto o in parte in legno, materiale legnoso e simili, eseguendo tutte le operazioni connesse di pulizia, raschiamento e simili;

b) la costruzione, l’allestimento, l’applicazione, l’adeguamento, lo smontaggio, la riparazione e il rimontaggio di strutture, supporti o elementi complessi per articolazione e/ o dimensioni in tutto o in parte in legno in

concorso con le professionalità superiori alle quali tali lavori sono stati affidati;

c) la realizzazione di progetti e modelli semplici in legno e/ o materiali simili per ulteriori lavorazioni specializzate su disegni e/ o grafici e/ o istruzioni specifiche;

d) la finitura e/ o il completamento e/ o il ripristino e/ o il piccolo restauro di oggetti, parti e assiemi mediante lucidatura, pittura, applicazione di vetri e di serramenti,

sistemazione di serrande, calafataggio, coibentazione

e simili;

e) la scelta e la preparazione del tipo di legno e/ o materiale legnoso e/ o simili e di quelli necessari per l’esecuzione dei lavori assegnatigli personalmente e collabora

nella selezione dei materiali con professionalità su periori quando si tratta di opere di tipo non comune

o non ricorrente o di particolare ampiezza e/ o articolazione. 2) Prepara, sulla base di istruzioni specifiche e/ o di disegni semplici, sistemi, supporti e attrezzature necessari all’esecuzione degli interventi assegnatigli ovvero alle operazioni necessarie per la realizzazione degli interventi assegnati

al gruppo di lavoro, squadra, reparto od unità lavorativa caratteristica e/ o propria del settore di applicazione

ovvero occasionalmente costituita.

3) Utilizza attrezzi, strumenti ed apparecchiature anche

complesse ma di uso semplice.

4) Esegue gli interventi - singolarmente o in collaborazione

- nell’interno dei laboratori ovvero direttamente

all’interno dei locali dove si trovano o sono collocati, materiali e manufatti, ovvero su mezzi fisici o comunque

mobili.

5) Collabora con professionalità superiori quando si

tratti di lavorazioni ovvero di controlli generali non ricorrenti per il proprio settore di specializzazione.

6) Provvede - alla conclusione del proprio turno di

lavoro - nei modi prescritti ovvero suggeriti dalla professionalità posseduta alla disattivazione degli impianti affidatigli

ed alla sistemazione più idonea degli assiemi e/ o

parti in oggetto dell’intervento, nonché dei materiali predisposti e/ o, da utilizzare, anche mediante la collocazione

in particolari locali, magazzini. ripostigli o scaffali garantendo condizioni di sicurezza, di stanziamento e di buona

conservazione.

7) Provvede alle registrazioni, se previste, relative ai prelevamenti, alle consegne ed all’utilizzazione dei materiali

ed altresì a quelle relative al lavoro eseguito.

8) Collabora con le professionalità superiori alla sistemazione di nuove procedure lavorative.

9) Cura l’efficienza funzionale, la pulizia l’ordinaria manutenzione degli attrezzi e strumenti in dotazione e delle apparecchiature affidategli e lascia in ordine il proprio posto di lavoro.

10) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni a cui è addetto, utilizza correttamente

i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantine, in tale ambito, le prescritte e/ o necessarie

condizioni di igiene.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 11

F) Aggiustatore meccanico

1) Esegue riparazioni di parti, impianti, assiemi e macchine di qualsiasi tipo ovvero costruisce pezzi e monta ed aggiusta congegni, apparecchiature ed assiemi - nell’ambito di istruzioni particolari ovvero applicando procedure predeterminate ovvero su indicazioni della professionalità

superiori con le quali collabora - per le operazioni di aggiustaggio proprie del settore al quale è addetto.

2) Effettua, con autonomia esecutiva, riparazioni di

guasti di carattere ricorrente, anche di meccanica fine, su

parti e assieme di serie; ed attua la costruzione di pezzi, lo smontaggio, il rimontaggio, il riassemblaggio e simili - anche in concorsi con altre professionalità - quando

si tratti di assiemi e di parti complesse per dimensioni e/ o articolazioni.

3) Fornisce il proprio supporto alle professionalità superiori quando si tratti di eseguire operazioni di meccanica

di precisione o altre connesse alla valutazione funzionale, allo smontaggio, al trattamento ed alla ricomposizione

di parti, assiemi o complessi particolarmente sofisticati ovvero quando si tratti di interventi su manufatti

e/ o elementi non di serie.

4) Collabora con le professionalità superiori:

a) al controllo delle parti per la reimpiegabilità;

b) nella valutazione delle tolleranze da conseguire con gli interventi e di quelle conseguite, concorrendo, pertanto, alla messa a punto, alle tarature, registrazioni e simili

per ciascun elemento, parte, assieme o complesso;

c) alla costruzione di calibri e pezzi, nonché di attrezzature metriche.

5) Collabora, altresì, con professionalità pari o superiori, all’esecuzione delle operazioni proprie dei laboratori

di metrologia e del saggio dei metalli preziosi.

6) Esegue la pulizia del materiale da trattare applicando

gli accorgimenti tecnici del caso ed impiegando i materiali prescritti od idonei.

7) Effettua la registrazioni - se prescritte - relative

alle lavorazioni eseguite e/ o ai materiali prelevati ovvero impiegati.

8) Si assicura che le macchine, attrezzature ed impianti

nei quali opera siano attivati o disattivati con le procedure e nei tempi prescritti.

9) Cura l’efficienza funzionale, la pulizia e l’ordinaria manutenzione degli attrezzi e strumenti in dotazione e delle apparecchiature affidategli e lascia in ordine il proprio posto di lavoro.

10) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze

ed inosservanze; mantiene, nel proprio ambito, le prescritte e/ o necessarie condizioni di igiene.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 12

G) Tipografo compositore

1) Esegue le operazioni di composizione tipografica a

mano e a macchine e di impaginazione anche di elevata difficoltà, come testi tecnici con formule matematiche complesse, tabelle e cliches; effettua le correzioni delle forme tipografiche anche direttamente in macchina.

2) Utilizza, per le esecuzioni, macchine di tipo differenziato che manutiene e delle quali controlla l’efficienza, provvedendo altresì alla provvista e preparazione dei materiali occorrenti che individua anche in mancanza di indicazioni.

3) Provvede alle registrazioni previste e compila rapporti tecnici su moduli predisposti.

4) Collabora con altre professionalità del medesimo livello di qualificazione ovvero con professionalità superiori all’impostazione di lavori a stampa e di composizione di testi effettuati con tecnologie differenziate.

5) Cura l’efficienza funzionale, la pulizia e l’ordinaria

manutenzione degli attrezzi in dotazione e delle attrezzature affidategli e lascia in ordine il proprio posti di lavoro.

6) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze

ed inosservanze, in tale ambiyo, le prescritte

e/ o necessarie condizioni di igiene.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 13

H) Tipografo impressore

1) Esegue le operazioni ineenti la stampa mediante

macchine tipografiche, o a rotativa per riproduzioni di cliches, matrici, Multilith, ciclostyle, offset. Effettua il carico della carta, registra i mettifogli, inserisce in macchina

le matrici in stampa, registra le squadre, prepara gli inchiostri, regola i calamai, tira copie di prova e stampa definitivamente elaborati in tiratura limitata.

2) Individua e corregge eventuali difetti del prodotto

in corso d’opera e provvede personalmente al materuale

controllo del lavoro svolto; collabora con professionalità superiori agli eventuali controlli funzionali.

3) Conduce e/ o impiega, per l’esecuzione dei lavori affidatigli, in macchine di tipo differenziato che manutiene e

delle quali controlla l’efficienza mediante l’ausilio degli attrezzi e dei materuali occorrenti che individua anche in mancanza di indicazioni.

4) Provvede alle registrazioni previste e compila rapporti tecnici su moduli predisposti.

5) Cura l’efficienza funzionale, la pulizia e l’ordinaria manutenzione degli attrezzi in dotazione e delle attrezzature affidategli e lascia in ordine il proprio posti di lavoro.

6) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizzo correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze

ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte e/ o necessarie in condizioni di igiene.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 14

I)

1) Provvede - nell’ambito di istruzioni tecniche specifiche e/ o di tracciati, disegni, fotografie e simili - alla pulizia, preparazione (quali deossidazioni, sgrassaggio. fo sfatizzazione e simili) e trattamento finito di verniciatura,

tinteggiatura e coloritura di oggetti, infissi, strutture e manufatti di qualsiasi materiale mediante l’impiego di prodotti

che non presentino particolare difficoltà di preparazione

od applicazione, nonché l’applicazione di collanti,

mastici e simili.

2) Provvede a ritocchi ed a finiture non di fino ed all’applicazione di carte da parati e/ o di rivestimenti di uso corrente eseguendo operazioni preliminari quali preparazione, stuccatura, applicazione di pittura di fondo e simili

e conseguenti alla posa in opera del materiale quali bordatura, zoccolatura e simili.

3) a) Prepara ed innalza eventuali strutture di supporto necessarie all’esecuzione degli interventi assegnatigli, in collaborazione e non con professionalità pari e/ o inferiori, a seconda che la costruzione prevista sia di dimensioni

che richiedano detti interventi.

b) Qualora si tratti di strutture e ponteggi di particolare dimensione e/ o articolazione ovvero quanso siano richieste precauzioni di particolare delicatezza, collabora con le professionalità superiori alle quali compete la

pianificazione e la realizzazione della struttura e delle precauzioni di intervento.

4) Utilizza attrezzi, strumenti ed apparecchiature anche complesse di uso semplice e partecipa all’utilizzazione di macchinari ed attrezzature di particolari dimensioni

e complessivatà impiegate da professionalità superiori.

5) Collabora con professionalità superiori quando si

tratti di lavorazione ovvero di controlli generali di tipo non ricorrente.

6) Provvede - alla conclusione del turno di lavoro -

nei modi prescritti ovvero suggeriti dalla professionalità posseduta alla sistemazione più idonea dei materiali prediposti e/ o da utilizzare, anche mediante la collocazione

in particolare locali, magazzini o ripostigli, garantendo condizioni di sicurezza, di stazionamento e di buona conservazione.

7) Provvede alle registrazioni, se previste, relative ai prelevamenti, alle consegne ed alla utilizzazione dei materiali ed altresì a quelle relative al lavoro svolto.

8) Cura l’efficenza funzionale, la pulizia e l’ordinaria manutenzione degli attrezzi e strumenti in dotazione e delle apparecchiature affidategli e lascia in ordine il proprio posto di lavoro.

9) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni cui è addetto, utilizza correttamente

i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte e/ o necessarue condizioni di igiene.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 15

FATTORINO CASSIERE

(Agente conduttore di vettura)

quarta Livello)

1) L’agente di vettura, prima dell’inizio del servizio, provvede ad un’ispezione generale del carrello e della vettura ed in particolare deve:

a) esaminare accuratamente gli attacchi delle funi di manovra al carrello;

b) assicurarsi che le batterie di cabina siano cariche;

c) provare il funzionamento degli apparecchi telefonici con le stazioni e il comando d’interruzione di corrente all’argano della vettura;

d) assicurarsi che nella vettura si trovino la cintura di sicurezza, il cricco per la ricarica del freno del carrello con relativo cordino di sicurezza, una chiave inglese,

una pinza, un cacciavite, l’arganello di discesa con relativa fune, la traversa di sostegno dell’arganello e l’imbragatura di discesa;

e) pulire del grasso delle funi le ruote del carrello.

2) L’agente di vettura è tenuto, durante la marcia, e specialmente in avverse condizioni atmosferiche, ad osservare lo stato delle linea nel tratto direttamente rilevabili a vista della vettura. Dovranno essere controllate in modo speciale le scarpe e i rulli dei sostegni, e si dovrà porre attenzione alla regolarità della marcia della vettura (ruote, cuscinetti, carrozzeria, comando del freno sulla portante, attacchi della traente, ecc.) ed alla efficienza del circuito di sicurezza in modo da poter avvertire immediatamente

il macchinista di ogni anormalità riscontrata.

3) In particolare l’agente di cettura è tenuto, ogni qualvolta si avvicina alle stazioni, ad osservare che i rellentamenti normali nella zonaa di dazio avvengano con regolarità;

a questo scopo, all’approssimarsi della zona di dazio,

l’agente deve interrompere ogni eventuale conversazione ed operazione di qualsiasi natura per prestare la massina attenzione alla manovra di avvicinamento della vettura alla

stazione.

4) Nel caso di mancato rallentamento dell’impianto da

parte del

macchinista, l’agente di vettura deve provvedere immediatamente a fermare la funivia agendo sui comandi

di arresto dell’apparecchiatura di sicurezza e, qualora la velocità non diminuisse sufficientemente, deve azionare

senza indugio il freno del carrello agendo sull’apposita maniglia. Se negli intervalli fra l’una e l’altra corsa l’agente

si allontana dalle vetture, è tenuto a renderle inaccessibili. 5) L’agente di vettura deve attuare tutte le prscrizioni

di esercizio che lo riguardano in modo da garantire la sicurezza dei viaggiatori, tenere nei loro confronti un atteggiamento corretto ed evitare ogni discorso estraneo al servizio

durante l’adempimento delle proprie mansioni.

6) Ha inoltre l’obbligo di vigilare che tutti i viaggiatori si attengano alle prescrizioni del regolamento.

Allegato C alla legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68 Livelli funzionali, parametri e retribuzioni, ex articolo 12 ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 1

livello I, retribuzioni annue lorde: dal 1o gennaio 1988 4.283.400, dal 1o luglio 1988 5.364.400, dal

1o gennaio 1989 5.727.600, dal 1o gennaio 1990: parametro 100, importo 6.000.000

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 2

livello II, retribuzioni annue lorde: dal

1o gennaio 1988 5.204.940, dal 1o luglio 1988 6.285.940, dal 1o gennaio 1989 6.808.260, dal 1o gennaio 1990: parametro 120, importo 7.200.000

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 3

livello III, retribuzioni annue lorde: dal

1o gennaio 1988 5.581.479, dal 1o luglio 1988 6.662.479, dal 1o gennaio 1989 7.312.491,

dal 1o gennaio 1990: parametro 130, importo 7.800.000

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 4

livello IV, retribuzioni annue lorde: dal 1o gennaio 1988 6.449.019, dal 1o luglio 1988 7.530.09, dal 10 gennaio 1989 8.267.151, dal 10 gennaio 1990: parametro 147, importo 8.820.000

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 5

livello V; retribuzioni annue lorde: dal

1o gennaio 1988 6.889.635, dal 1o luglio 1988 7.970.635, dal 1o gennaio 1989 8.867.415, dal

1o gennaio 1990: parametro 159, importo 9.540.000 ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 6

livello VI, retribuzioni annue lorde: dal

1o gennaio 1988 7.404.405, dal 1o luglio 1988 8.485.405, dal 10 gennaio 1989 9.533.745, dal

1o gennaio 1990: parametro 172, importo 10.320.000 ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 7

livello VII, retribuzioni annue lorde: dal

1o gennaio 1988 9.285.639, dal 1o luglio 1988 10.366.639, dal 1o gennaio 1989 11.677.131,

dal 1o gennaio 1990: parametro 211, importo 12.660.000

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 8

livello VIII, retribuzioni annue lorde: dal 1o gennaio 1988 10.824.180, dal 1o luglio 1988 11.905.180, dal 1o gennaio 1989 13.502.220, dal 1o gennaio 1990 parametro 245, importo 14.700.000.

Allegato D alla Legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68. SALARIO DI ANZIANITÀ EX ARTICOLO 13

ATTO ALLEGATO

Accanto al livello viene riportato di seguito l’importo del salario di anzianità fino a 14 anni e oltre i 14 anni: Io 200.000 280.000;

IIo 264.000 336.000;

IIIo 286.000 364.000;

IVo 323.400 411.600;

Vo 349.800 445.200;

VIo 378.400 481.600;

VIIo 464.200 590.800;

VIIIo 539.000 686.000

Allegato E alla legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68. COMPENSO INCENTIVANTE

EX ARTICOLO 16

BASE LORDO MENSILE E GIORNALIERO IN LIRE

ATTO ALLEGATO

Accanto al livello vengono riportati di seguito

la misura mensile giornaliera espressa

in ventiseiesimi ed in ventiduesimi

Io 36.430 1.401 1.656;

IIo 39.740 1.528 1.806;

IIIo 41.950 1.613 1.907;

IVo 48.570 1.868 2.208;

Vo 52.990 2.038 2.409;

VIo 60.170 2.335 2.760;

VIIo 70.650 2.717 3.211;

VIIIo 85.000 3.269 3.864