Legge regionale 19 ottobre 1989, n. 66 - Testo storico

Legge regionale n. 66 del 19 10 1989

Bollettino ufficiale 31 10 1989 n. 47

Indice omesso

Norme per l’istituzione del parco naturale del "Mont Avic"

Art. 1

Finalità generali della legge

1. Ai fini della conservazione e del recupero delle risorse naturali e ambientali del territorio della Valle d’Aosta, la Regione istituisce l’area del parco naturale denominato " Mont Avic ", i cui confini sono identificati sulla cartografia dell’allegato A alla presente legge.

2. I confini del parco naturale saranno indicati sul terreno mediante l’apposizione sul perimetro esterno di apposite tabelle. Le tabelle saranno rinnovate periodicamente al fine di assicurare la visibilità e leggibilità.

3. Eventuali modificazioni in aumento della superficie del parco naturale del " Mont Avic " saranno stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione del Consiglio regionale, su proposta dell’Assessore dell’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, d’intesa con i comuni territorialmente interessati.

Art. 2

Sorveglianza e coordinamento dell’attività del Parco

1. Il Servizio Tutela dell’Ambiente Naturale e delle Foreste dell’Assessorato Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale costituisce la struttura tecnica preposta alla sorveglianza e al coordinamento dell’attività del parco e, per la specifica funzione, si avvale del proprio personale e di quello del dipendente Corpo Forestale Valdostano.

2. Al fine di agevolare l’espletamento dei compiti sopra indicati, il Servizio Tutela dell’Ambiente Naturale e delle Foreste può avvalersi della collaborazione del Museo Regionale di Scienze Naturali di Saint-Pierre, di istituti scientifici e di ricerca pubblici e privati, nonché di associazioni culturali e naturalistiche.

Art. 3

Organi di gestione dell’area naturale protetta

1. Per la gestione del parco naturale del " Mont Avic " è istituito un apposito Ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con sede in Comune di Champdepraz.

2. Sono organi dell’Ente gestore del parco:

- il Presidente;

- il consiglio di amministrazione;

- il direttore del parco;

- il collegio dei revisori dei conti.

Art. 4

Attribuzioni e competenze del Presidente dell’Ente

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentito il parere dei comuni territorialmente interessati, su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, ed è scelto fra persone particolarmente distintesi nella salvaguardia dell’ambiente naturale ed in possesso di idonei titoli culturali e professionali.

2. Il Presidente dura in carica per 5 anni e può essere riconfermato.

3. Il Presidente:

a) ha la legale rappresentanza dell’Ente, di cui indirizza e coordina le attività in funzione dei fini istituzionali ed espleta le funzioni che gli sono delegate dal consiglio di amministrazione;

b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e fissa gli oggetti all’ordine del giorno delle rispettive riunioni;

c) firma, unitamente al segretario, i verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione che ha presieduto;

d) controlla il funzionamento degli uffici, dei servizi e del personale dipendente;

e) sorveglia l’esecuzione delle deliberazioni e dà le direttive in conformità alle norme della legge, dei regolamenti nonché delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

f) sta in giudizio, nell’interesse dell’Ente, sia come attore sia come convenuto; provvede agli atti conservativi dei diritti dell’Ente e promuove le azioni possessorie nell’interesse dell’Ente stesso, salvo ratifica del consiglio di amministrazione;

g) stipula i contratti;

h) rende conto annualmente al consiglio di amministrazione, della gestione e dell’attività dell’Ente;

i) ordina il pagamento delle spese preventivamente approvate ed impegnate dal consiglio di amministrazione, firma i mandati di pagamento e gli atti contabili con il concorso del direttore, ed ha facoltà di delegare la firma degli atti al vicepresidente del consiglio di amministrazione;

l) adotta, nei casi di urgenza, deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione, salvo riferirne, per la ratifica, alla prima riunione successiva.

Art. 5

Composizione, attribuzioni e competenze del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione del parco è così composto:

a) dal Presidente dell’Ente Parco;

b) dal dirigente del servizio Tutela dell’Ambiente Naturale e delle Foreste o suo delegato;

c) dal dirigente dell’Ufficio regionale di Urbanistica o suo delegato;

d) da un funzionario dell’Assessorato all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, nominato dall’Assessore competente;

e) da tre rappresentanti scelti dal Comune di Champdepraz, di cui uno proposto dalla minoranza consiliare;

f) da un rappresentante dei proprietari dei terreni inclusi nel parco designati dall’Assemblea degli stessi all’uopo convocata dall’Assessorato all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale;

g) dal direttore del Museo regionale di scienze naturali di Saint - Pierre o suo delegato, purché componente del comitato scientifico del Museo stesso;

h) dal comandante la Stazione forestale nella cui giurisdizione ricade tutta o la maggior parte in percentuale del parco naturale o suo delegato;

i) da un rappresentante designato dalle associazioni ambientalistiche maggiormente rappresentative ed operanti in Valle d’Aosta, ufficialmente riconosciute con decreto del Ministero dell’Ambiente ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente " Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale ". In caso di più candidature il rappresentante è designato dall’Assessore all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale fra i nominativi proposti.

2. In caso di sostanziale ampliamento del parco naturale del " Mont Avic " interessante il territorio di altri comuni limitrofi, il numero dei rappresentanti comunali del consiglio di amministrazione è modificato con decreto del Presidente della Giunta regionale, in proporzione alla nuova superficie sottoposta a tutela, previa deliberazione del Consiglio regionale, su proposta dell’Assessore dell’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, per consentire la partecipazione dei rappresentanti dei comuni cui l’ampliamento del parco si riferisce.

3. Il consiglio di amministrazione del parco elegge nel suo seno il vicepresidente ed il segretario.

4. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto, dell’Assessore all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, sentita la Giunta Regionale, e durano in carica per 5 anni, potendo essere riconfermati.

5. Spetta al consiglio di amministrazione deliberare e provvedere in merito a:

a) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) fissazione del trattamento economico del Presidente in misura non superiore al 50 percento dell’indennità di carica dei consiglieri regionali;

c) determinazione del gettone giornaliero di presenza per gli altri componenti del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, in misura non superiore alla diaria giornaliera dei consiglieri regionali;

d) destinazioni e modalità d’impiego delle somme stanziate in bilancio;

e) azioni in giudizio civile o penale, salvo la competenza del presidente circa gli atti conservativi e le azioni possessorie;

f) approvazione del proprio regolamento interno e di altri regolamenti necessari al funzionamento degli organi, delle commissioni, dei servizi, degli uffici e dell’eventuale personale dipendente;

g) ogni altro regolamento che si renda necessario all’espletamento delle funzioni dell’Ente;

h) costruzione, sistemazione straordinaria e ordinaria manutenzione di mulattiere, sentieri e fabbricati, ed esecuzione di altre opere attinenti alle finalità del parco;

i) ogni azione suscettibile di diffondere la conoscenza e di migliorare la situazione del parco;

l) adozione del piano di gestione territoriale del parco e dei programmi di valorizzazione redatti sulla base di studi appositamente predisposti;

m) qualsiasi attività avente attinenza con le finalità dell’Ente, con possibilità di avvalersi della collaborazione di Istituti, Enti e Associazioni ambientalistiche.

6. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno quattro volte all’anno, su convocazione del presidente dell’Ente. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Il direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

7. A tutti i membri del consiglio di amministrazione dell’Ente e ai revisori dei conti spetta inoltre il rimborso delle spese documentabili eventualmente sostenute e di quelle di viaggio con mezzo motorizzato privato, da calcolarsi in base alla normativa vigente in materia per i dipendenti regionali.

Art. 6

Attribuzioni e competenze del direttore del parco

1. Il direttore è responsabile della conservazione del parco affidatogli ed esercita la vigilanza sulle attività che si svolgono all’interno di questo; provvede a far osservare i vincoli ed i divieti, le prescrizioni e le disposizioni di legge e di regolamento; dirige i servizi e uffici dell’Ente e adotta le decisioni necessarie per il loro migliore funzionamento; è incaricato della trattazione degli affari di ordinaria amministrazione; attua le deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Art. 7

Collegio dei revisori dei conti

1. Il controllo sulla gestione finanziaria dell’Ente parco è effettuato da tre revisori dei conti nominati dalla Giunta regionale, sentiti i comuni territorialmente interessati, aventi requisiti professionali adeguati.

2. Essi durano in carica per un quinquennio e possono essere riconfermati.

3. I revisori dei conti riferiscono al consiglio di amministrazione del parco e alla Giunta regionale sui risultati connessi alla loro attività.

Art. 8

Personale dell’Ente

1. Al personale dipendente dall’Ente si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto per il personale regionale.

2. Ai fini dell’assunzione, per quanto riguarda le condizioni fisiche, l’esame medico dei candidati al concorso per il posto di direttore deve essere particolarmente differenziato ed approfondito, in quanto volto a garantire la sua perfetta efficienza fisica per il particolare servizio in montagna.

3. Il personale è inquadrato nel ruolo dell’Ente Parco e dipende direttamente dall’Ente stesso. La dotazione organica dell’Ente parco è quella prevista dall’allegato B alla presente legge.

4. L’Ente può avvalersi di accompagnatori naturalistici, incaricati di guidare ed assistere i visitatori dell’area protetta nelle escursioni, attività e prese di conoscenza con esclusione di itinerari di carattere alpinistico.

5. L’Ente può organizzare corsi obbligatori di formazione e di specializzazione per tutto il suo personale, su materie e con la frequenza che esso riterrà opportune.

Art. 9

Piano di gestione territoriale del parco

1. Nello studio del piano di gestione territoriale del parco si deve tener conto del vincolo paesaggistico di cui alla legge 30 giugno 1939, n. 1497, della legge 8 agosto 1985, n. 431 e del vincolo idrogeologico di cui alla legge 23 dicembre 1923, n. 3267, per quanto compatibile con le preminenti finalità della presente legge e della vigente legislazione regionale in materia di pianificazione territoriale e urbanistica.

2. Il piano di gestione territoriale deve prevedere il divieto di attività e opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora, alla fauna ed ai rispettivi habitat, ed in specie:

a) l’esercizio della caccia, se non per motivi di controllo delle specie, da attuarsi comunque con mezzi selettivi;

b) l’esercizio non regolamentato della pesca;

c) la cattura, la detenzione ed il disturbo delle specie animali;

d) la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali spontanee, dei licheni e dei funghi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3 della legge regionale 31 marzo 1977, n. 16, concernenti " Norme per la disciplina della raccolta dei funghi e per la tutela di alcune specie della fauna inferiore ";

e) l’introduzione e la reintroduzione di specie animali o vegetali suscettibili di alterare gli equilibri naturali;

f) l’introduzione e l’impiego di qualsiasi mezzo atto a sopprimere o alterare i cicli geo-biologici;

g) gli scarichi e le immissioni di sostanze solide, liquide o gassose nocive nel terreno, nei corsi d’acqua e nell’aria, anche se in quantità inferiori a quelle ammesse dalla legislazione statale e regionale vigente;

h) l’impiego nell’attività agro-silvo-pastorale di sostanze chimiche costituenti grave pericolo per i valori ambientali;

i) la coltivazione di cave, lo sfruttamento di miniere, le ricerche minerarie e l’asportazione di minerali;

l) le modificazioni del regime delle acque incompatibili con le finalità del parco;

m) l’accensione di fuochi all’aperto al di fuori dei luoghi consentiti.

3. Sono fatte salve le usuali operazioni agricole e forestali all’interno del parco.

4. Il piano di gestione territoriale è adottato dal consiglio di amministrazione dell’Ente entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, e trasmesso alla Giunta regionale che ne dà notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione con l’indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati. Entro sessanta giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione i Comuni interessati e chiunque vi abbia interesse possono far pervenire le proprie osservazioni alla Giunta regionale.

5. La Giunta regionale, esaminate le osservazioni di cui al comma precedente, provvede alla stesura del testo definitivo del piano e lo sottopone al Consiglio regionale per l’approvazione.

Art. 10

Concessioni e autorizzazioni

1. Le concessioni o autorizzazioni per l’esecuzione di opere od interventi siti nell’area del parco naturale sono rilasciate dai rispettivi Enti competenti, che dovranno tener conto delle finalità istitutive del parco ed osservare le disposizioni previste dal piano di gestione territoriale dello stesso. A tal fine gli enti competenti provvederanno, prima di rilasciare le concessioni o autorizzazioni, a dare comunicazione della richiesta all’Ente Parco, che avrà venti giorni di tempo per eventuali osservazioni.

Art. 11

Valorizzazioni dell’ambiente naturale ed incentivazioni economiche

1. La Regione, tramite gli Assessorati competenti, al fine conseguire gli obiettivi sociali, economici e culturali che essa si prefigge con la presente legge, in accordo con l’Ente gestore del parco, promuove e coordina studi, rilievi, cartografie e pubblicazioni atti ad approfondire la conoscenza dei vari elementi, aspetti ed espressioni che concorrono a costituire l’insieme dell’area naturale protetta.

2. L’Ente gestore del parco stimola e promuove la costituzione di strutture e di infrastrutture e suscita iniziative, idonee tutte a valorizzare l’ambiente naturale e ad attrarvi ed interessare il pubblico dei visitatori, purché compatibili con la finalità istituzionale del parco naturale istituito con la presente legge.

3. Al fine di cointeressare le popolazioni residenti al miglior funzionamento del parco naturale del " Mont Avic " ed al conseguimento degli obiettivi della presente legge, tenuto conto dei vincoli e delle limitazioni al godimento della proprietà conseguenti all’istruzione dell’area naturale protetta in un ambiente montano particolarmente difficoltoso, la Regione, con i propri fondi, può aumentare del 20 percento l’entità dei contributi e dei finanziamenti ove previsti da leggi regionali, fino alla concorrenza massima del 100 percento dei lavori previsti per la realizzazione di opere di conservazione e restauro ambientale, ivi compresi i manufatti di interesse agricolo o per agriturismo escursionistico e naturalistico, purché ricadenti nel territorio del parco naturale.

Art. 12

Indennizzi

1. Quando, all’interno del parco naturale del " Mont Avic ", si verifichino riduzioni documentabili dei redditi agro - silvo - pastorali, l’Ente gestore del parco provvede al conseguente indennizzo. Esso provvede, altresì, all’indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica.

Art. 13

Sanzioni

1. I limiti minimi e massimi edittali delle sanzioni amministrative regionali sono raddoppiati quando la violazione alle suddette leggi si verifichi all’interno del Parco naturale del " Mont Avic " e riguardi norme poste a tutela delle finalità del parco stesso.

2. L’importo massimo delle sanzioni amministrative

non potrà ovunque superare il limite previsto dall’articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente " Modifiche al sistema penale ".

Art. 14

Fondi per il funzionamento

1. Al funzionamento del parco si provvede con apposito stanziamento annuale del bilancio della Regione, con i contributi di Enti e di privati nonché con eventuali proventi dell’attività del parco.

Art. 15

Disposizione transitoria

1. In attesa dell’espletamento di apposito concorso, da effettuarsi entro un anno dall’approvazione della presente legge, le funzioni di direttore del parco " Mont Avic " sono temporaneamente esercitate dal direttore del Museo regionale di scienze naturali di Saint-Pierre o dal suo delegato.

Art. 16

Norme di salvaguardia

1. Fino a quando non entri in vigore il piano di gestione territoriale di cui all’articolo 9 sono comunque vietate le attività previste alle lettere a, c, d, e, f, i, l del secondo comma dell’articolo stesso.

Art. 17

Disposizioni finanziarie

1. L’onere derivante a carico della Regione, quale contributo annuale all’Ente gestore del parco, previsto in L. 300.000.000 per l’anno 1989 ed in annue L. 500.000.000 a decorrere dal 1990, graverà sul capitolo di nuova istituzione n. 29355 del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1989 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede:

- per l’anno 1989 mediante riduzione di L. 300.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 50100 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti) a valere sulle disponibilità dell’accantonamento previsto all’allegato n. 8 al bilancio per il corrente esercizio relative ad interventi per la creazione di aree naturali protette "; su detto intervento risulta, quindi, disponibile la minor somma di L. 145.000.000;

- per gli anni 1990 e 1991 mediante utilizzo per L. 1.000.000.000 delle risorse già iscritte al programma 2.2.1.08 "Parchi e riserve naturali" del bilancio pluriennale 1989/1991.

3. Eventuali rideterminazioni del contributo annuale regionale saranno disposte con la legge finanziaria di cui all’articolo 19 della Legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 18

Variazioni al bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 50100 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti) " L. 300.000.000

In aumento:

Cap. 29355 (di nuova istituzione) programma regionale 2.2.1.08 " Parchi e riserve naturali "

Codificazione: 1.1.1.6.2.2.10.29.04. " Contributo annuo all’Ente gestore del parco naturale denominato " Mont Avic " in Comune di Champdepraz " LR 19 ottobre 1989, n. 66 L. 300.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Allegato A

Cartografia relativa ai confini del Parco naturale del Mont Avic (articolo 1)

Allegato B

DOTAZIONE ORGANICA DELL’ENTE PARCO (articolo 8)

Accanto al livello vengono riportati di seguito la corrispondente qualifica ed il numero dei posti: Qualifica vicedirigenziale, direttore, 1; // VII, ragioniere, 1; // VII, geometra, 1; // V, coadiutore, 1.