Legge regionale 11 agosto 1989, n. 65 - Testo storico

Legge regionale n. 65 del 11 08 1989

Bollettino ufficiale 22 8 1989 n. 37

Interventi straordinari di sostegno ai settori del turismo e del commercio

Art. 1

(Generalità )

1. Nell’intento di attenuare gli effetti economici negativi della grave carenza di innevamento verificatasi nel corso della stagione invernale 1988/ 1989, la Regione Valle d’Aosta è autorizzata a erogare contributi a carattere straordinario e finanziamenti a tasso agevolato in favore delle imprese alberghiere, delle imprese commerciali e dei servizi connessi al turismo invernale, nonché delle società che eserciscono impianti di risalita nella Regione.

Art. 2

(Interventi a favore delle società funiviarie)

1. Alle società che eserciscono impianti a fune nella Regione sono concessi contributi straordinari sulla base dei seguenti parametri:

a) minori incassi realizzati durante il periodo dal 1o dicembre 1988 al 30 aprile 1989 in rapporto al periodo dal 1° dicembre 1987 al 30 aprile 1988;

b) minori o maggiori spese di personale, energia elettrica e carburante sostenute con riferimento ai medesimi periodi specificati al punto a).

2. Per la determinazione dei contributi si procede secondo le seguenti modalità:

a) per le società i cui incassi hanno fatto registrare una diminuzione pari o superiore al 40% rispetto a quelli realizzati durante la stagione invernale 1987/1988: concessione di un contributo pari al 60% della somma corrispondente all’entità dei minori incassi, diminuita o aumentata rispettivamente delle minori o maggiori spese di cui al primo comma, punto b);

b) per le società i cui incassi hanno fatto registrare una diminuzione compresa tra il 15% e il 40% rispetto a quelli realizzati durante la stagione invernale 1987/ 1988: concessione di un contributo pari al 30% della somma calcolata come al precedente punto a).

3. Le società che comunque hanno registrato un minore incasso nei periodi presi in considerazione possono beneficiare di finanziamenti di durata quinquennale a tasso agevolato a totale copertura degli oneri da sostenersi negli anni 1989 e 1990 per il pagamento delle rate relative a prestiti ottenuti ai sensi di leggi regionali o statali per la realizzazione di investimenti.

Art. 3

(Interventi a favore delle imprese alberghiere)

1. Le imprese alberghiere in Valle d’Aosta che:

a) abbiano subito, con riferimento al periodo dal 1o dicembre 1988 al 30 aprile 1989, una diminuzione di presenze superiore al 25% rispetto all’analogo periodo della stagione invernale 1987/ 1988;

b) abbiano iniziato l’attività di esercizio nel corso del 1987 e 1988;

c) abbiano effettuato nell’ultimo triennio (1986- 1987- 1988) investimenti per il miglioramento o l’ammodernamento o l’ampliamento dell’esercizio in misura pari o superiore al 50% del valore complessivo dell’esercizio stesso;

possono beneficiare di finanziamenti di durata quinquennale a tasso agevolato a copertura degli oneri da sostenersi negli anni 1989 e 1990 per il pagamento delle rate relative a prestiti ottenuti ai sensi di leggi regionali o statali per la realizzazione di investimenti.

2. Le imprese di cui al punto a) del primo comma possono altresì beneficiare di finanziamenti a tasso agevolato di durata quinquennale, comprensiva di due anni di preammortamento, a fronte dei minori ricavi realizzati nel periodo sopra indicato.

3. I finanziamenti di cui al secondo comma sono concessi in misura proporzionale ai minori ricavi, secondo i seguenti parametri:

- minori ricavi oltre il 20% fino al 50 percento: finanziamento del 30%;

- minori ricavi oltre il 50% fino al 70 percento: finanziamento del 60%;

- minori ricavi oltre il 70%: finanziamento del 90%.

Art. 4

(Interventi a favore delle imprese commerciali e dei servizi)

1. Alle imprese esercenti attività commerciali e servizi collegati al turismo invernale (commercio al dettaglio di abbigliamento e articoli sportivi, noleggio attrezzature per gli sports invernali, bar e ristoranti funzionalmente connessi all’esercizio degli sport invernali), operanti nella Regione Valle d’Aosta che:

a) nel periodo dal 1o ottobre 1988 al 30 aprile 1989, abbiano conseguito minori ricavi in misura superiore al 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;

b) abbiano iniziato l’attività di esercizio nel corso del 1987 e 1988;

c) abbiano effettuato nell’ultimo triennio (1986- 1987- 1988) investimenti per il miglioramento o l’ammodernamento o l’ampliamento dell’esercizio in misura pari o superiore al 50% del valore complessivo dell’esercizio stesso;

possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a copertura degli oneri da sostenersi negli anni 1989 e 1990 per il pagamento delle rate relative a prestiti ottenuti ai sensi di leggi regionali o statali per la realizzazione di investimenti.

2. Le stesse imprese possono altresì beneficiare di finanziamenti a tasso agevolato di durata quinquennale, comprensiva di due anni di preammortamento, a fronte dei minori ricavi realizzati nel periodo di cui al punto a) del primo comma.

3. Ai finanziamenti di cui al presente articolo si applica il terzo comma del precedente articolo 3.

Art. 5

(Tassi di interesse)

1. Ai finanziamenti per il pagamento delle rate di ammortamento dei prestiti, di cui al terzo comma dell’articolo 2, al primo comma dell’articolo 3 ed al primo comma dell’articolo 4 è applicato il tasso di interesse dell’1% con inizio dell’ammortamento dal 1o gennaio 1991.

2. Per i finanziamenti a fronte dei minori ricavi, di cui al secondo comma dell’articolo 3 ed al secondo comma dell’articolo 4, i tassi di interesse sono fissati nelle misure dell’1% per il periodo di preammortamento e del 60% del tasso di riferimento stabilito dal Ministro del tesoro per il periodo successivo.

Art. 6

(Incarico alla Società finanziaria regionale)

1. La Società finanziaria regionale FINAOSTA SpA, è incaricata, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, dell’esecuzione degli interventi deliberati dalla Giunta regionale di cui ai precedenti articoli 2, terzo comma, 3 e 4.

Art. 7

(Contributi in conto capitale)

1. In alternativa ai finanziamenti previsti al precedente articolo 4, d’importo inferiore a 30 milioni, possono essere concessi contributi in conto capitale in misura pari alla differenza tra l’importo degli interessi calcolato sulla base del tasso di riferimento stabilito dal Ministro del tesoro e l’importo degli interessi determinati applicando i tassi agevolati previsti dalla presente legge.

Art. 8

(Modalità di intervento a favore delle società funiviarie)

1. Per ottenere i benefici previsti all’articolo 2, le società funiviarie interessate devono presentare istanza all’Assessorato regionale competente in materia di turismo fornendo contestualmente i seguenti dati:

a) ammontare degli incassi, al netto dell’IVA, realizzati rispettivamente nei periodi dal 1o dicembre 1987 al 30 aprile 1988 e dal 1o dicembre 1988 al 30 aprile 1989;

b) ammontare delle spese di esercizio, al netto dell’IVA, per carburanti, energia elettrica e personale dipendente sostenute con riferimento ai medesimi periodi di cui al punto a);

c) elenco dei prestiti per i quali viene richiesto il finanziamento a copertura delle rate in scadenza negli anni 1989 e 1990 precisando, per ciascun prestito, oltre all’ammontare delle anzidette rate, l’ammontare complessivo del prestito stesso, la data di concessione, la durata, le leggi in forza delle quali è stato concesso e gli interventi con esso realizzati.

2. L’esattezza dei dati forniti deve essere attestata da specifica dichiarazione del Presidente del Collegio sindacale, quando tale organo sia previsto dallo Statuto della società.

Art. 9

(Modalità di intervento a favore delle imprese alberghiere)

1. Per ottenere i benefici previsti al primo comma, lettera a), dell’articolo 3, le imprese alberghiere interessate devono presentare istanza all’Assessorato regionale competente in materia di turismo, fornendo contestualmente i seguenti dati e documenti:

a) numero complessivo delle presenze rilevate in ciascuno dei periodi di cui al primo comma, lettera a) dell’articolo 2 quali risultano dalle schede compilate ai sensi della normativa in vigore in materia di registrazione delle persone alloggiate;

b) copia autentica del registro delle fatture emesse e/ o del registro dei corrispettivi compilati ai fini IVA relativi ai periodi dal 1o ottobre 1987 al 30 aprile 1988 e dal 1o ottobre 1988 al 30 aprile 1989;

c) elenco di cui al primo comma, lettera c) del precedente articolo 8.

d) per ottenere i benefici previsti ai punti b) e c) del comma 1o dell’articolo 3 le imprese alberghiere interessate devono presentare istanza all’Assessorato regionale competente in materia di turismo, fornendo contestualmente la documentazione comprovante l’esistenza dei requisiti richiesti e come risultanti dai libri societari e contabili regolarmente vidimati.

Art. 10

(Modalità di intervento a favore delle imprese commerciali)

1. Per ottenere i benefici previsti all’articolo 4, di cui al punto a), le imprese interessate devono presentare istanza all’Assessorato competente in materia di commercio esibendo contestualmente i documenti indicati al primo comma, lettera c), dell’articolo 8, nonché alla lettera b) dell’articolo 9 della presente legge.

2. Per ottenere i benefici previsti all’articolo 4, lettere b) e c), le imprese interessate devono presentare istanza all’Assessorato competente in materia di commercio esibendo contestualmente la documentazione comprovante l’esistenza dei requisiti richiesti e come risultanti dai libri societari e contabili regolarmente vidimati.

Art. 11

(Istruttoria delle domande)

1. Le domande vengono esaminate e istruite dagli uffici dell’Assessorato competente, sulla base delle risultanze della istruttoria e degli altri eventuali accertamenti, l’Assessore regionale formula proposte alla Giunta regionale, che delibera in via definitiva; le istanze di finanziamenti a tasso agevolato accolte dalla Giunta regionale vengono trasmesse a cura degli uffici dell’Assessorato alla FINAOSTA SpA per la concessione dei finanziamenti stessi.

Art. 12

(Finanziamento)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata limitatamente all’esercizio 1989, la spesa di L. 4.000 milioni per gli interventi di cui all’articolo 2, primo comma; di L. 1.000 milioni per gli interventi di cui all’articolo 2, secondo comma; di L. 3.000 milioni per gli interventi di cui all’articolo 3; di L. 1.800 milioni per gli interventi di cui all’articolo 4 e di L. 200 milioni per gli interventi di cui all’articolo 7 e, limitatamente all’esercizio 1990, la spesa di L. 1.000 milioni per gli interventi di cui all’articolo 2 secondo comma, di L. 1.000 milioni per gli interventi di cui all’articolo 3 e di L. 330 milioni per gli interventi di cui all’articolo 4.

2. Gli oneri di cui al comma precedente graveranno sul capitolo n. 36400 nonché sui capitoli di nuova istituzione n. 37525 e 37527, del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1989 e sui capitoli corrispondenti dei futuri bilanci.

3. Alla copertura degli oneri di cui al primo comma si provvede:

a) per l’anno 1989

- mediante riduzione di L. 10.000 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo " utilizzando i seguenti accantonamenti previsti all’allegato n. 8 al bilancio per l’esercizio in corso;

- rifinanziamento della LR 17 maggio 1985, n. 46, e successive modificazioni, concernente fondi regionali di rotazione per impianti di risalita per L. 5.000 milioni;

- aumento del fondo di dotazione della FINAOSTA SpA per gli interventi della gestione speciale per L. 5.000 milioni; su detto intervento risulta disponibile la minor somma di L. 15.000 milioni;

b) per l’anno 1990

- mediante utilizzo per L. 2.330 milioni delle risorse disponibili previste al programma 3.2. " Altri oneri non ripartibili " del bilancio pluriennale 1989/ 1991.

Art. 13

(Norma finanziaria)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

in diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento) L. 10.000.000.000

in aumento

Cap. 36400 " Spese per la costituzione del fondo di dotazione della FINAOSTA SpA per gli interventi della gestione speciale

- LR 28 giugno 1982, n. 16 artt. 5 e 9

- LR 19 giugno 1984, n. 24

- LR 11 agosto 1989, n. 65 L. 4.800.000.000

Cap. 37525 (di nuova istituzione)

Programma regionale 2.2.2.12.

Interventi promozionali per il turismo

Codificazione 2.1.2.4.3.6.10.24.09

" Contributi straordinari di sostegno alle società funiviarie - LR 11 agosto 1989, n. 65 articolo 2 L. 5.000.000.000

Cap. 37527 (di nuova istituzione)

Programma regionale 2.2.2.12.

Interventi promozionali per il turismo

Codificazione 2.1.2.4.3.6.10.24.09

" Contributi straordinari di sostegno alle imprese alberghiere, commerciali e dei servizi connessi al turismo invernale - LR 11 agosto 1989, n. 65 articolo 7 " L. 200.000.000

Totale in aumento L. 10.000.000.000

Art. 14

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.