Legge regionale 8 agosto 1989, n. 60 - Testo storico

Legge regionale n. 60 del 08 08 1989

Bollettino ufficiale 22 8 1989 n. 37

Modifiche alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 ed integrazione del programma triennale 1989/91(FRIO).

TITOLO I

(Modifiche alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51)

Art. 1

1. Il primo comma, articolo 1, della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 è così modificato:

" 1 - È istituito il Fondo Regionale Investimenti Occupazione ( FRIO) per il finanziamento e l’immediata realizzazione dei seguenti interventi pubblici:

a) recupero funzionale di sentieri e valorizzazione delle connesse preesistenze infrastrutturali, archeologiche, architettoniche o comunque aventi interesse storico, artistico o ambientale;

b) recupero a funzioni pubbliche di fabbricati, di proprietà di enti locali, che presentino interesse storico, artistico o ambientale, intendendosi come tali gli immobili compresi in una delle seguenti categorie:

1) individuati ai sensi dell’articolo 5, primo comma, della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56;

2) ubicati nelle zone A o nelle zone di recupero previste dal piano regolatore generale comunale;

3) ubicati all’esterno delle zone indicate al punto precedente ma individuati come tali dal piano regolatore generale comunale;

c) costruzione o adeguamento di infrastrutture di prevalente interesse locale non finanziabili in applicazione di leggi regionali di settore ".

Art. 2

1. Il punto 5), lettera d), secondo comma dell’articolo 2 della legge regionale 18 agosto 1986 n. 51 è così modificato: " 5) già segnalati nella relazione previsionale e programmatica dei Comuni e delle Comunità montane di cui rispettivamente all’articolo 3 della legge regionale 16 giugno 1988, n. 40 e all’articolo 16 della legge regionale 2 novembre 1987, n. 91 ".

Art. 3

1. Il primo comma dell’articolo 4 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 è così sostituito:

" 1 - La Giunta regionale, sulla base della istruttoria di cui all’articolo 3, quarto comma, delibera entro 150 giorni dal termine di cui all’articolo 2, primo comma, il programma triennale degli interventi, sentite le commissioni consiliari competenti riunite in seduta congiunta, ne specifica le modalità di attuazione, anche per quanto concerne le attività formative di cui all’articolo 5, terzo comma, approva la spesa complessiva per il triennio, impegnandone la quota annuale in applicazione dell’articolo 55, terzo comma, della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68 ".

TITOLO II

(Programma integrativo di interventi FRIO)

Art. 4

1. È autorizzata, per gli esercizi dal 1989 al 1991, la spesa di lire 62.500 milioni, di cui lire 6.200 milioni per l’anno 1989, per il finanziamento di un programma integrativo del programma triennale 1989/ 91 approvato ai sensi dell'articolo 4, della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 modificato dall’articolo 2 della legge regionale 6 maggio 1987, n. 35.

2. Alla ripartizione dell’onere di complessive lire 56.300 milioni per gli anni 1990 e 1991 si provvederà con legge finanziaria ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 5

1. Il programma integrativo di cui al precedente articolo 4 è deliberato, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 e successive modificazioni, sulla base delle richieste di intervento pervenute alla Regione in applicazione dell’articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1987, n. 105 e non incluse nel programma triennale 1989/ 91 per insufficienza di disponibilità finanziarie. 2. Ai fini della formazione del programma di cui al primo comma sono riconsiderate, con le modalità di cui all’articolo 3 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51, anche le richieste già presentate ed escluse dal programma triennale 1989/ 91 per:

a) non rispondenza al requisito di cui all’articolo 2, secondo comma, lettera d), punto 4) della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51;

b) pertinenza a categoria di opere non prevista dall’articolo 1, primo comma, lettera c), della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 e successive modificazioni ma compresa tra quelle di cui all’articolo 1 della presente legge;

c) carenze progettuali, di natura tecnica e/ o economica, ritenute emendabili dal Nucleo di Valutazione.

3. Le richieste di cui al secondo comma, lettera a) sono riconsiderate soltanto se i soggetti richiedenti provvedono a far pervenire alla Regione, entro un mese dall’entrata in vigore della presente legge, la documentazione comprovante il rispetto del requisito formale di cui all’articolo 2, secondo comma, lettera d), punto 4) della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51.

4. Le richieste di cui al secondo comma, lettera c) sono riconsiderate soltanto se i soggetti richiedenti provvedono a far pervenire alla Regione, entro un mese dall’entrata in vigore della presente legge, la documentazione tecnica e/ o economica ritenuta necessaria dal Nucleo di valutazione per emendare le carenze progettuali.

5. La documentazione relativa alle richieste escluse dal programma integrativo di cui al precedente articolo 4 unicamente per insufficienza di disponibilità finanziarie sarà considerata valida ai fini della formazione del programma FRIO 1990/ 92 previa conferma delle richieste da parte dei richiedenti nel termine di cui all’articolo 2 della legge regionale 18 dicembre 1987, n. 105.

Art. 6

1. È autorizzata l’ulteriore spesa di lire 800 milioni, per l’anno 1989, ai fini dell’applicazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51, introdotto dalla legge regionale 18 dicembre 1987, n. 105 anche relativamente agli interventi inclusi nel programma integrativo di cui al precedente articolo 4.

TITOLO III

(Norme finanziarie)

Art. 7

1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge graveranno:

a) relativamente agli interventi di cui all’articolo 4, per le somme di Lire 6.200 milioni nell’anno 1989 e di complessive Lire 56.300 milioni negli anni 1990 e 1991, sul capitolo 22890 del bilancio di previsione della Regione per l’anno in corso e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi;

b) relativamente ai contributi finanziari di cui all’articolo 6, per la somma di Lire 800 milioni, sul capitolo 22892 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1989.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede:

a) per l’anno 1989, mediante iscrizione di maggiori entrate previste per complessive Lire 7.000 milioni derivanti:

- quanto a Lire 2.000 milioni dal saldo delle quote fisse di ripartizione dei tributi erariali per l’anno 1987;

- quanto a Lire 5.000 milioni dalle quote fisse di ripartizione delle imposte erariali di cui all’articolo 2 lett. a) della legge n. 690/ 1981

b) per gli anni 1990 e 1991, mediante utilizzo, per Lire 56.300 milioni, delle risorse disponibili già iscritte al programma 3.2. - altri oneri non ripartibili - del bilancio pluriennale 1989/ 1991.

Art. 8

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte entrata

Variazioni in aumento

Cap. 1200 " Quote fisse di ripartizione delle imposte erariali di cui all’articolo 2 lettera a), b), c) della legge 26 novembre 1981, n. 690 L. 5.000.000.000

Cap. 1525 di nuova istituzione

Titolo I

Categoria 2a - Compartecipazione di tributi erariali

Codificazione 01.02.02

" Saldo quote fisse di ripartizione, dovute per l’anno 1987 delle tasse ed imposte erariali di cui alla legge 26 novembre 1981, n. 690 " L. 2.000.000.000

Totale in aumento L. 7.000.000.000

Parte spesa

Variazioni in aumento

Cap. 22890 " Spese per l’attuazione dei programmi triennali relativi al Fondo Regionale Investimenti Occupazione per interventi di interesse locale - LR 18 agosto 1986, n. 51 " L. 6.200.000.000

Cap. 22892 " Contributi agli enti locali a copertura degli oneri progettuali relativi a opere finanziate tramite il Fondo Regionale Investimenti Occupazione LR 18 dicembre 1987, n. 105, articolo 4 " L. 800.000.000

Totale in aumento L. 7.000.000.000

TITOLO IV

(Dichiarazione di urgenza)

Art. 9

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.