Legge regionale 27 luglio 1989, n. 46 - Testo storico

Legge regionale n. 46 del 27 07 1989

Bollettino ufficiale 8 8 1989 n. 35

Integrazioni alla legge regionale 28 novembre 1986, n. 56, recante norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie.

Art. 1

1. L’articolo 1 (Disposizioni generali) della legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 č sostituito dal seguente:

" Articolo 1

(Disposizioni generali)

1. I finanziamenti regionali della presente legge sono rivolti alle cooperative edilizie a proprietą individuale, regolarmente costituite ed iscritte al Registro Prefettizio della Regione, che intendono realizzare interventi di nuova costruzione o di recupero, per acquisire la proprietą di un’abitazione. Le cooperative edilizie possono usufruire di:

a) contributi in conto interessi sui mutui attivati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) contributi in conto interessi sui mutui contratti prima dell’entrata in vigore della legge regionale 28 novembre 1986, n. 56, per interventi costruttivi rimasti esclusi dai programmi biennali di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457;

c) finanziamenti ad interesse agevolato sui fondi di rotazione della Regione. ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 ".

Art. 2

1. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 č aggiunto il seguente articolo 2 bis:

" ARTICOLO " BIS

(Contributi regionali in conto interessi)

1. Le cooperativa edilizie, i cui interventi costruttivi gią ultimati all’entrata in vigore della legge regionale 28 novembre 1986, n. 56, sono stati esclusi dai programmi biennali di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, possono accedere a fondi regionali diretti all’abbattimento dei tassi nella misura pari alla differenza tra il tasso agevolato applicato ai mutui regionali ai sensi del successivo articolo 4 e quello ordinario praticato dagli Istituti di credito o dall’Ente pubblico che ha concesso il mutuo.

2. L’accesso ai contributi di cui al primo comma č subordinato alla sussistenza, al momento di presentazione della domanda, dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per la concessione dei mutui di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457.

3. La Giunta regionale č autorizzata a stipulare con gli Istituti di credito o Enti pubblici che hanno concesso i mutui, apposite convenzioni per la concessione, su proposta della Regione, per gli scopi di cui alla presente legge, di contributi regionali in conto interessi, della stessa durata dei mutui cui accedono ".

Art. 3

(disposizioni finanziarie)

1. Per l’applicazione dell’articolo 2 della presente legge č autorizzato un limite di impegno di L. 120.000.000 a decorrere dall’anno 1989 per anni 20.

2. L’onere di cui al comma precedente graverą sul capitolo di nuova istituzione n. 25765 del bilancio di previsione della Regione per l’anno in corso e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

3. Alla relativa copertura si provvede:

- per l’anno 1989 mediante utilizzo per L. 120.000.000 dello stanziamento previsto al capitolo 50150 del bilancio di previsione per il corrente esercizio a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato n. 8 del bilancio stesso;

- per gli anni 1900 e 1991 mediante utilizzo delle risorse disponibili gią iscritte al programma 2.2.1.02. Interventi per l’edilizia abitativa del bilancio pluriennale 1989/1991;

- per gli anni successivi gli oneri previsti dalla presente legge saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 4

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

Cap. 50150 Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) L. 120.000.000

Cap. 25765 (di nuova istituzione)

programma regionale 2.2.1.02.

codificazione 2.1.2.4.3.4.07.26.06.

Contributi regionali per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie Prime rate - LR 28 novembre 1986, n. 56 - LR 27 luglio 1989, n. 46 articolo 2 L. 120.000.000

Art. 5

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.