Legge regionale 27 luglio 1989, n. 44 - Testo vigente
Legge regionale 27 luglio 1989, n. 44
Norme concernenti i cantieri forestali, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei relativi addetti.
(B.U. 8 agosto 1989, n. 35).
1. La Regione attraverso l'Assessorato dell'Agricoltura, Foreste e Ambiente Naturale organizza cantieri di lavoro per l'esecuzione diretta di interventi consistenti in:
a) vivaistica forestale e ambientale;
b) imboschimenti e rimboschimenti di terre nude o denudate per qualsiasi causa;
c) risarcimenti di rimboschimenti in corso o precedentemente eseguiti;
d) rinfoltimenti nei soprassuoli boschivi eccessivamente radi;
e) costruzione e manutenzione delle strade e piste forestali carrabili;
f) costruzione e ripristino dei sentieri e delle mulattiere aventi interesse forestale, agricolo e ambientale; nonché dei sentieri e dei canali irrigui di cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 e in questi casi secondo le modalità previste dalla suddetta legge;
g) tagli colturali e utilizzazioni boschive;
h) lotta antiparassitaria, operazioni fitosanitarie ivi compresi gli abbattimenti, le potature, l'asportazione, l'allontanamento e la distruzione di materiale vegetale infetto;
i) prevenzione e lotta agli incendi boschivi di cui alla legge regionale 30 dicembre 1982, n. 85;
l) realizzazione degli interventi di cui alla legge regionale 10 agosto 1987, n. 65 "Iniziative per l'insediamento e la cura del verde pubblico e per la gestione delle aree e dei percorsi attrezzati", espressamente assegnati;
m) rilevamento dei dati selvicolturali e dendroauxometrici per la gestione delle risorse forestali e operazioni di confinamento dei comprensori boschivi oggetto dei piani di assestamento di cui alla legge 20 dicembre 1923 n. 3267 - articolo 130;
n) ripristino e recupero ambientali;
o) costruzione e manutenzione di opere di difesa attiva dalla caduta di valanghe nell'ambito delle competenze assegnate all'Assessorato;
p) costruzione e manutenzione di opere volte alla regimazione di aste torrentizie demaniali e di quelle previste dall'articolo 7, punto 5 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 così come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62 (raccolta e correzione acqua di discarica di canali irrigui), nell'ambito delle competenze dell'Assessorato;
q) costruzione e manutenzione di opere volte al consolidamento di zone franose nell'ambito delle competenze dell'Assessorato;
r) costruzione e manutenzione di opere di captazione e regimazione di acque superficiali e profonde volte al controllo del dissesto idrogeologico;
s) costruzione e manutenzione di strutture connesse alla realizzazione dei lavori di cui ai punti precedenti;
t) realizzazione di strutture volte allo studio e controllo dei rischi idrogeologici;
u) qualsiasi altro intervento che si renda necessario per la salvaguardia e il miglioramento delle risorse naturali e ambientali.
2. I Servizi competenti all'esecuzione dei lavori possono ricorrere, nelle forme previste, all'impiego di ditte specializzate per la fornitura di materiali e di mezzi, nonché per il nolo di attrezzature idonee necessarie alla realizzazione degli interventi di cui al primo comma.
1. L'Assessorato dell'Agricoltura, Foreste e Ambiente Naturale si avvale per l'organizzazione e la gestione dei cantieri di cui all'articolo 1, dei servizi competenti secondo le rispettive competenze come definite dalla legge regionale 21 maggio 1985, n. 35 e sue successive modificazioni e integrazioni, e di altre leggi che attribuiscono specificatamente le varie competenze ai diversi apparati dell'Amministrazione Regionale.
1. I Servizi di cui all'articolo 2 provvedono a redigere piani annuali e poliannuali di intervento nei quali sono indicate:
a) la specificazione degli interventi e la loro localizzazione;
b) per ogni squadra il numero di maestranze presumibile e la loro qualificazione;
c) la durata presunta degli interventi;
d) la spesa prevista.
2. I piani di intervento vengono redatti sulla scorta delle indicazioni emergenti dagli studi e ricerche effettuati dai Servizi competenti, integrati dalle segnalazioni di Amministrazioni e strutture pubbliche e private della Regione. I piani sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente (1).
3. I piani, portati a conoscenza dell'OO.SS., vengono con le stesse valutati sotto il profilo occupazionale e sociale.
1. Per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 1 i Servizi competenti possono avvalersi di personale operaio, tecnico e amministrativo dipendente dall'Amministrazione Regionale e di operai forestali; per questi ultimi l'occupazione nei cantieri forestali è prevalentemente di tipo stagionale e precario.
2. L'occupazione per gli operai con contratto a tempo determinato è ordinariamente contenuto, nel massimo in n. 160 g. annue, salvo necessità di prorogare la chiusura dei cantieri per interventi particolari o indifferibili, secondo valutazioni formulate dai dirigenti dei Servizi competenti, i quali dovranno relazionare alla Giunta Regionale sulle circostanze che hanno imposto dette proroghe.
1. Lo stato giuridico e il trattamento economico degli operai forestali di cui al precedente articolo sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi regionali, relativi a questa categoria di lavoratori, per quanto non in contrasto con la presente legge.
2. Il recepimento dei contratti integrativi regionali di lavoro è approvato dalla Giunta Regionale.
1. Gli operai di cui all'articolo 4 di età compresa tra i 16 e i 30 anni che sono assunti per la prima volta, dopo l'entrata in vigore della presente legge devono essere inseriti in cicli formativi che consentano loro di apprendere le nozioni fondamentali relative ai mestieri che si praticano presso i cantieri forestali.
1bis. Per l'attuazione dei piani di intervento di cui all'articolo 3, sono organizzati, a cura e spese della Regione, specifici interventi formativi per gli operai forestali di cui all'articolo 4. (2)
2. Il periodo di occupazione per gli addetti di cui al primo comma è stabilito in anni 2.
3. I servizi di cui all'articolo 2 possono disporre il reimpiego delle suddette maestranze per ricoprire posti presso le squadre di cui all'articolo 3, resisi vacanti per qualsiasi causa.
4. Il reimpiego è altresì consentito nel caso si debba procedere all'esecuzione di interventi straordinari non programmabili.
1. Gli operai forestali di cui all'articolo 4 sono classificati in:
a) operai di quarto livello
b) operai specializzati
c) operai qualificati
d) operai comuni
2. In considerazione degli aspetti formativi, educativi e istruttivi insiti nelle operazioni di rilevamento di cui alla lettera m) dell'articolo 1, dette mansioni vengono preferenzialmente affidate a giovani studenti appositamente reclutati nel periodo estivo, con la qualifica di apprendisti rilevatori.
3. Per questi addetti la paga oraria è stabilita in misura del 60 percento della paga oraria in vigore per gli operai comuni, ferma restando l'attribuzione delle indennità di disagio e pernottamento, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro e regionali per gli operai forestali, qualora si verifichino tali circostanze. Per i coordinatori delle singole squadre di rilevamento e per i tracciatori dei confini è prevista a fini retributivi la qualifica di rilevatori e la paga oraria è pari a quella degli operai forestali comuni.
1. Gli operai forestali di cui all'articolo 4, per quanto riguarda la natura del contratto che disciplina il rapporto di lavoro, sono distinti in:
a) operai a tempo determinato
b) operai a tempo indeterminato
2. L'attribuzione del contratto a tempo indeterminato può avvenire solo per lavoratori occupati in piani di intervento poliennali definiti nel tempo e nella tipologia dei lavori.
1. Gli operai forestali occupati nei diversi vivai forestali possono permanere in attività presso i suddetti per un periodo annuale massimo di 90 giornate lavorative anche non consecutive.
2. Derogano al disposto di cui al primo comma:
a) gli addetti con mansioni di capo operaio
b) gli addetti del quarto livello, gli specializzati e, se dimostrata la necessità, anche gli operai qualificati
c) i portatori di handicaps
3. Per l'anno 1989 il numero complessivo degli operai forestali addetti ai vari vivai è tassativamente stabilito in 70 unità, per gli anni successivi il numero di queste maestranze, ripartito per qualifiche e per sede di occupazione sarà indicato nei piani di cui all'articolo 3.
1. In aggiunta ai piani di cui all'articolo 3, i Servizi competenti predispongono una proposta di programma per l'inserimento lavorativo presso i cantieri forestali di operai posti in cassa integrazione guadagni e in disoccupazione speciale, che abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età.
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(1) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 34 della L.R. 11 febbraio 2020, n. 1.
Il comma 2 dell'art. 3 era già stato modificato dall'art. 19, comma 2, della L.R. 19 dicembre 2014, n.13, nel modo seguente:
"2. I piani di intervento vengono redatti sulla scorta delle indicazioni emergenti dagli studi e ricerche effettuati dai Servizi competenti, integrati dalle segnalazioni di Amministrazioni e strutture pubbliche e private della Regione. I piani sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali e della Commissione consiliare competente.".
e, precedentemente, dall'art. 4 della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1, nel modo seguente:
"2. I piani di intervento vengono redatti sulla scorta delle indicazioni emergenti dagli studi e ricerche effettuati dai Servizi competenti, integrati dalle segnalazioni di Amministrazioni e strutture pubbliche e private della Regione. I piani sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente.".
Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 3 recitava.
"2. I piani di intervento vengono redatti sulla scorta delle indicazioni emergenti dagli studi e ricerche effettuati dai Servizi competenti, integrati dalle segnalazioni di Amministrazioni e strutture pubbliche e private della Regione.".
(2) Comma inserito dal comma 2 dell'art. 34 della L.R. 11 febbraio 2020, n. 1.