Legge regionale 30 agosto 1967, n. 26 - Testo storico

Legge regionale n. 26 del 30 08 1967

Bollettino ufficiale 31 8 1967 n. 9

MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 12 NOVEMBRE 1959 N. 5 E 14 MAGGIO 1964 N. 3, RECANTI NORME INTEGRATIVE E DI ATTUAZIONE, IN VALLE D’AOSTA, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 MARZO 1956 N. 648, SULL’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA SILICOSI E L’ASBESTOSI. VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO DELLA REGIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 1967.

Art. 1

L’importo della rendita dovuta ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 12 novembre 1959 n. 5, modificata con leggi regionali 14 maggio 1964 n. 3 e n. 4, ai malati riconosciuti affetti da silicosi o da asbestosi in sede di primo accertamento e in sede di successive revisioni, è calcolato, a decorrere dal 1° luglio 1965, in base alle seguenti retribuzioni rivalutate: minimale Lire 685.000 annue; massimale Lire 1.060.000 annue.

Art. 2

La rendita dovuta a favore dei superstiti, se l’infortunio ha per conseguenza la morte, è ragguagliata, a decorrere dal 1° luglio 1965, al cento per cento della retribuzione rivalutata à sensi del precedente articolo 1.

A favore dei superstiti è, inoltre, corrisposto un assegno

una volta tanto.

La rendita e l’assegno di cui sopra sono corrisposti nei casi e negli importi previsti dall’articolo 85 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124.

Art. 3

Per la corresponsione agli invalidi riconosciuti affetti da silicosi o da asbestosi assistiti dalla Regione, è approvata la maggiore spesa annua di Lire trentasei milioni per l’anno finanziario 1967, in aggiunta alla spesa annua di Lire venticinquemilioni già stanziata all’apposito capitolo 464 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1967. Per il finanziamento della maggiore spesa annua di Lire trentasei milioni, di cui al precedente comma, per il corrente anno 1967 sono approvate le seguenti variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1967:

A) Variazioni in aumento allo stato di previsione della Parte entrata del bilancio:

- lo stanziamento annuo del capitolo 6 (" Provento quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali, previste dall’articolo 2 della legge 29-11-1955, n. 1179 ") è aumentato di Lire diciassette milioni;

- lo stanziamento annuo del capitolo 41 (" Ricupero di somme sulle spese erogate sui capitoli delle Spese correnti del bilancio ") è aumentato di Lire diciannove milioni.

B) Variazione allo stato di previsione della Parte Spesa del bilancio:

- lo stanziamento annuo del capitolo 464 (" Spese per l’assistenza - rendite, assegni e concorsi in spese -, agli invalidi colpiti da silicosi e asbestosi sprovvisti di assistenza di invalidità ") è aumentato di Lire trentasei milioni.

Art. 4

Per il finanziamento delle spese di assistenza (rendite, assegni e concorsi in spese agli invalidi colpiti da silicosi e da asbestosi, sprovvisti di assistenza di invalidità, per gli anni 1968 e seguenti, previste in annue Lire quarantadue milioni, sarà stanziata la spesa annua di Lire quarantadue milioni all’apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni finanziari 1968 e seguenti corrispondente al sopracitato capitolo 464 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1967.

Alla copertura della maggiore spesa annua di Lire diciassette milioni, prevista per gli anni finanziari 1968 e seguenti, si provvederà con i maggiori proventi, già accertati nell’anno finanziario 1967, delle entrate previste al capitolo 6 della Parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1967 (" Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall’articolo 2 della legge 29 novembre 1955 n. 1179 ").

Art. 5

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.