Legge regionale 5 aprile 1989, n. 20 - Testo storico

Legge regionale n. 20 del 05 04 1989

Bollettino ufficiale 11 4 1989 n. 17

Rifinanziamento per il triennio 1989/1991 della legge regionale 15 gennaio 1987, n. 3 concernente: interventi finanziari della Regione per il funzionamento di case di riposo gestite da istituzioni private e da enti morali.

Art. 1

1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 15 gennaio 1987, n. 3 č autorizzata, per il triennio 1989- 1991, la spesa annua di lire 1.050.000.000.

2. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverą sui capitoli 42705 per lire 1.000.000.000 e 42706 per lire 50.000.000 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1989 e sui corrispondenti Capitoli per gli esercizi successivi.

3. Alla copertura della spesa di lire 1.050.000.000 si provvede, per l’anno 1989, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) " Settore 3 - Sicurezza Sociale - della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1989 a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato n. 8 al bilancio stesso; per gli anni 1990 e 1991 mediante utilizzo della disponibilitą di lire 2.100.000.000 iscritta al Settore 2.2.3. Sicurezza sociale del bilancio pluriennale 1989 - 1991.

Art. 2

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di funzioni normali " (spese correnti) lire 1.050.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 42705 " Contributi alle istituzioni private ed agli enti morali nelle spese di gestione di case di riposo convenzionate per gli anziani ed inabili " Lr 15 gennaio 1987, n. 3 articolo 1 LR 5 aprile 1989, n. 20 lire 1.000.000.000

Cap. 42706 " Contributi alle istituzioni private ed agli enti morali nelle spese di adeguamento delle attrezzature e di manutenzione straordinaria di case di riposo convenzionate per anziani ed inabili "

Lr 15 gennaio 1987, n. 3 articolo 1

Lr 5 aprile 1989, n. 20 lire 50.000.000

Art. 3

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.