Legge regionale 17 febbraio 1989, n. 14 - Testo storico
Legge regionale n. 14 del 17 02 1989
Bollettino ufficiale 28 2 1989 n. 10
Modifiche, integrazioni e interpretazione autentica della legge regionale 29 gennaio 1987, n. 9, concernente la riforma dell’organizzazione turistica della Regione.
(Integrazione del primo comma dell’articolo 4)
1. Al primo comma dell’articolo 4 della legge regionale 29 gennaio 1987, n. 9, concernente la riforma dell’organizzazione turistica della Regione, è aggiunta la seguente lettera:
" 1) un rappresentante concordato tra le associazioni e consorzi di operatori turistici, beneficiari dei contributi di cui alla legge regionale 24 agosto 1982, n. 47, concernente provvedimenti per la promozione di forme associative tra operatori turistici. "
(Modifica del secondo comma dell’articolo 7)
1. Il secondo comma dell’articolo 7 della legge regionale 29 gennaio 1987, n. 9, concernente la riforma dell’organizzazione turistica della Regione, è sostituito dal seguente:
" 2. Nella definizione degli ambiti deve tenersi conto dell’esistenza di preminenti interessi turistici omogenei e/ o complementari, nonché di una adeguata capacità ricettiva alberghiera ed extralberghiera e di un significativo movimento turistico globale; fatta eccezione per il territorio posto lungo l’asse centrale della Valle d’Aosta, non è comunque consentita l’istituzione di ambiti turisticamente rilevanti di estensione inferiore a quella dell’intero territorio di tutti i comuni di una vallata. "
(Interpretazione autentica del secondo comma dell’articolo 22)
1. Il termine " organi dell’azienda " utilizzato nel secondo comma dell’articolo 22 deve essere inteso nel senso più ristretto di " organi amministrativi " e non anche di " organi di controllo ".
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.