Legge regionale 24 gennaio 1989, n. 9 - Testo storico

Legge regionale n. 9 del 24 01 1989

Bollettino ufficiale 31 1 1989 n. 6

Interventi per la qualificazione e lo sviluppo degli insediamenti artigiani.

Art. 1

(Finalità )

1. Le disposizioni della presente legge sono dirette a favorire la qualificazione e lo sviluppo degli insediamenti artigiani attraverso interventi per l’attuazione di progetti concernenti:

a) l’allestimento di aree attrezzate per l’insediamento di imprese artigiane;

b) la costruzione o il ricupero funzionale o l’ampliamento di immobili destinati all’attività di imprese artigiane.

Art. 2

(Destinatari)

1. Gli interventi previsti dall’articolo 1 sono effettuati a favore dei consorzi e delle società consortili di cui all’articolo 6 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 24, recante nuova disciplina dell’artigianato.

Art. 3

(Requisiti)

1. per ottenere le provvidenze previste dalla presente legge i consorzi e le società consortili devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere costituite da almeno cinque imprese iscritte all’albo regionale delle imprese artigiane;

b) prevedere nel proprio statuto:

1) la parità di voto tra i soci;

2) la possibilità per tutte le imprese associate di utilizzare l’area attrezzata.

Art. 4

(Carattere degli interventi)

1. Per la realizzazione dei progetti concernenti le iniziative di cui alla lettera a) dell’articolo 1 la Giunta regionale è autorizzata a provvedere:

a) all’acquisizione dell’area;

b) alla realizzazione delle opere di urbanizzazione.

2. Per la realizzazione dei progetti concernenti le iniziative di cui alla lettera b) dell’articolo 1 la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale nella misura del 30 percento della spesa complessiva ritenuta ammissibile.

3. La Giunta regionale è, inoltre, autorizzata a concedere contributi in conto interessi per mutui della durata massima di 15 anni contratti con Istituti di credito per il 40 percento della spesa ritenuta ammissibile.

4. I contributi in conto capitale possono essere erogati anche per stati di avanzamento. I beneficiari dovranno esibire, per le opere appaltate, gli atti recanti i contratti di appalto e le copie delle relative fatture.

5. I contributi in conto interessi sono concessi in misura tale che il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, posto a carico dell’operatore risulti pari al 60 percento del tasso di riferimento per il settore artigiano, in vigore al momento della stipulazione del contratto di mutuo.

6. Gli interventi di cui al presente articolo non sono cumulabili con provvidenze previste da altre leggi per lo stesso oggetto.

Art. 5

(Diritto di superficie)

1. Per l’utilizzazione delle aree attrezzate la Giunta regionale è autorizzata a costituire diritto di superficie per la durata di anni 30 a favore dei consorzi o delle società consortili che ne hanno promosso l’attivazione.

Art. 6

(Procedure)

1. Le domande per ottenere le provvidenze previste dalla presente legge devono essere presentate, unitamente al progetto che il soggetto richiedente intende realizzare o per cui chiede l’intervento regionale, all’Assessorato regionale dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dei trasporti che provvede all’espletamento dell’istruttoria.

2. La documentazione da allegare alla domanda sarà determinata con provvedimento della Giunta regionale su proposta dell’Assessore dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dei trasporti.

Art. 7

(Convenzione con istituti di credito)

1. La Giunta regionale, per l’erogazione dei contributi in conto interessi, è autorizzata a stipulare convenzioni con Istituti di credito.

2. Nelle convenzioni dovranno essere fissati i tassi, la procedura e i tempi per la presentazione e l’istruttoria delle domande, le modalità per la stipulazione dei contratti di mutuo per l’erogazione delle somme mutuate, nonché le disposizioni per la restituzione anticipata dei mutui e per la rinuncia e revoca dei benefici.

Art. 8

(Vincoli di destinazione e sanzioni)

1. Gli immobili e le opere di cui alla lettera b) dell’articolo 1 della presente legge ammessi ai contributi previsti dal precedente articolo 4 non possono avere altra destinazione per la durata di 15 anni a decorrere dalla data di erogazione dei contributi stessi.

2. Chi contravviene ai vincoli di destinazione dei beni di cui al primo comma deve rimborsare l’equivalente dei contributi fruiti maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di sconto nel periodo di beneficio dell’agevolazione.

3. I rimborsi saranno introitati sui pertinenti capitoli della parte Entrata dei rispettivi bilanci di previsione.

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. Per l’applicazione della presente legge sono autorizzate le seguenti spese:

a) per l’applicazione dell’articolo 4, comma primo , Lire 500.000.000 per l’anno 1989;

b) per l’applicazione dell’articolo 4, comma secondo, Lire 200.000.000 per l’anno 1989;

c) per l’applicazione dell’articolo 4, comma terzo, Lire 100.000.000 dall’anno 1989 al 2003.

2. Le spese di cui al primo comma graveranno su capitoli di nuova istituzione del bilancio di previsione per l’anno 1989, e per il limite d’impegno di cui all’articolo 4, comma terzo, nel corrispondente capitoli per gli anni successivi.

Detti capitoli avranno le seguenti denominazioni:

- Spese per acquisizione di aree e per la realizzazione di opere di urbanizzazione per la qualificazione e lo sviluppo di insediamenti artigiani.

LR 24 gennaio 1989, n. 9 articolo 4 comma primo

- Contributi ad imprese artigiane per la costruzione, il recupero funzionale o l’ampliamento di immobili destinati alla loro attività.

LR 24 gennaio 1989, n. 9 articolo 4 comma secondo

- Concorso nel pagamento di interessi a favore di imprese artigiane su mutui per la costruzione, il recupero funzionale o l’ampliamento di immobili destinati alla loro attività.

- prime rate

LR 24 gennaio 1989, n. 9 articolo 4 comma terzo

3. Alla copertura dell’onere di cui al primo comma si provvede per gli anni 1989 e 1990 mediante l’utilizzo per Lire 900.000.000 delle risorse disponibili già iscritte al programma 3.2. " Altri oneri non ripartibili " del bilancio pluriennale 1988/ 1990.

3. Alla copertura dell’onere di cui al primo comma si provvede per gli anni 1989 e 1990 mediante l’utilizzo per Lire 900.000.000 delle risorse disponibili già iscritte al programma 3.2. " Altri oneri non ripartibili " del bilancio pluriennale 1988/ 1990.

4. A decorrere dal 1990 gli oneri per l’applicazione dell’articolo 4, commi primo e secondo, saranno determinati con legge finanziaria ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 10

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.