Legge regionale 21 aprile 1959, n. 4 - Testo storico

Legge regionale n. 4 del 21 04 1959

Bollettino ufficiale 30 4 1959

Norme di integrazione sulla composizione dei Comitati di Amministrazione delle Aziende Autonome delle Stazioni di cura, soggiorno e turismo.

Art. 1

A far parte dei Comitati di Amministrazione delle Aziende Autonome delle Stazioni di cura, soggiorno e turismo nel territorio della Valle d’Aosta sono chiamati anche i seguenti membri, oltre a quelli già previsti dall’articolo 8 del regio decreto legge 15 aprile 1926 n. 765, modificato dall’articolo 6 della Legge statale 29 gennaio 1934 n. 321 e dall’articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 28- 6- 1955, n. 630;

1) Un Vicepresidente, proposto dall’Assessore regionale al Turismo;

2) un rappresentante di Società o Associazioni locali, ove esistano, di Guide Alpine e di Maestri di sci.

Art. 2

Salvo quanto stabilito dalla legge regionale 31 maggio 1956 n. 2

e dalla presente legge, fino a quando la Regione non avrà disciplinato con proprie leggi la materia riguardante l’ordinamento ed il funzionamento delle aziende autonome delle Stazioni di cura, soggiorno e turismo valdostane, continueranno ad applicarsi in Valle d’Aosta le norme delle leggi statali riguardanti la materia stessa, comprese quelle concernenti i compiti, la finanza e la contabilità delle Aziende autonome delle stazioni di cura, soggiorno e turismo.

Art. 3

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.