Legge regionale 10 gennaio 1989, n. 7 - Testo storico

Legge regionale n. 7 del 10 01 1989

Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e modificazioni alle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1989 e del pluriennale 1989/ 1991 (legge finanziaria per gli esercizi 1989/1991).

(B.U. 1° S.S. al n. 5 del 26 gennaio 1989)

(Disposizioni in materia di finanza locale)

Art. 1

1. I trasferimenti finanziari in conto capitale ai Comuni di cui alla legge regionale 16 giugno 1988, n. 40 sono determinati per gli anni 1989 e 1990 rispettivamente in Lire 45.000 milioni e in Lire 43.000 milioni (cap. 22701).

Art. 2

1. I trasferimenti finanziari alle Comunità Montane di cui alla legge regionale 2 novembre 1987, n. 91 sono determinati, per l'esercizio finanziario 1989, in complessive Lire 3.800 milioni (cap. 22710 per Lire 1.700 milioni, cap. 22712 per Lire 1.100 milioni e cap. 22715 per Lire 1.000 milioni).

Art. 3

1. I contributi da concedere ai Comuni nelle spese per la redazione degli strumenti urbanistici di cui alla legge regionale 4 dicembre 1970, n. 34 sono fissati nell'ambito di una spesa complessiva di Lire 5 milioni per l'esercizio finanziario 1989 (cap. 22760).

Art. 4

1. Per gli interventi atti a favorire l'accesso al credito della Cassa Depositi e Prestiti da parte degli Enti Locali di cui alla legge regionale 30 dicembre 1986, n. 77, è autorizzata la spesa di Lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1989 (Cap. 22795).

Art. 5

1. Per la realizzazione del programma triennale 1989/ 1991 del Fondo Regionale Investimenti Occupazione, di cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di Lire 36.000 milioni di cui Lire 12.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1989 (cap. 22890).

2. Per gli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 bis della legge sopraindicata è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1989, la spesa complessiva di Lire 2.520 milioni così ripartita:

cap. 24005 per Lire 120 milioni.

cap. 22892 per Lire 2.400 milioni. (Disposizioni in materia di opere di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque)

Art. 6

1. Per la realizzazione del piano regionale di risanamento delle acque, di cui alle leggi regionali 6 agosto 1985, n. 61 e 18 dicembre 1987, n. 105 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1989, la spesa complessiva di Lire 1.000 milioni (cap. 22730 per Lire 500 milioni e cap. 29800 per Lire 500 milioni).

Art. 7

1. L'autorizzazione di spesa di Lire 100 milioni, recata dall'articolo 24 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 37 e successive modificazioni recante norme per lo smaltimento dei rifiuti solidi, è sospesa, per l'esercizio finanziario 1989, limitatamente alle contribuzioni in conto capitale (cap. 22850).

(Disposizioni in materia di edilizia abitativa)

Art. 8

1. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 5 maggio 1983, n. 31 e successive modificazioni concernente interventi nel settore dell'edilizia residenziale è rideterminata a decorrere dall'esercizio finanziario 1989 in Lire 2.000 milioni da assegnare al cap. 25254 per rate consolidate.

Art. 9

1. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 11 agosto 1981, n. 63 e successive modificazioni, concernente concorso nel pagamento di interessi su prestiti a favore di lavoratori emigrati nel settore dell'edilizia, è rideterminata a decorrere dall'esercizio finanziario 1989 in Lire 50 milioni da assegnare al capitolo 25259 per rate consolidate.

Art. 10

1. Il fondo regionale di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia, di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 e successive modificazioni, è rifinanziato, per l'esercizio finanziario 1989, per Lire 7.500 milioni (cap. 25355).

Art. 11

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 dicembre 1986, n. 71 e successive modificazioni ed integrazioni concernente norme per la copertura dei tetti in lose di pietra è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1989, la spesa di Lire 3.000 milioni (cap. 25300).

(Disposizioni per eventi calamitosi)

Art. 12

1. Per le finalità di cui agli articoli 2 e 3, primo e secondo comma, della legge regionale 31 luglio 1986, n. 37 e successive modificazioni, concernente gli interventi

in occasione del verificarsi di eventi calamitosi e di eccezionali avversità atmosferiche, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1989, la spesa di complessive Lire 600 milioni così ripartita:

cap. 27110 Lire 500 milioni

cap. 27120 Lire 100 milioni

Per le finalità di cui agli articoli 22 e 25 della legge medesima l'autorizzazione di spesa è rideterminata a decorrere dall'esercizio finanziario 1989 in Lire 10 milioni (cap. 27130).

2. La dotazione del Fondo di Solidarietà regionale di cui all'articolo 28, comma secondo della legge regionale 31 luglio 1986, n. 37 è determinata, per l'esercizio finanziario 1989, in Lire 2.000 (cap. 50790).

(Disposizioni in materia di difesa del suolo, forestazione e difesa dei boschi, parchi e riserve naturali)

Art. 13

1. Per la conservazione dell'ambiente agricolo montano di cui al titolo terzo della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1989, la spesa di Lire 1.000 milioni (cap. 28210).

Art. 14

1. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 10 agosto 1987, n. 65, concernente iniziative per l'insediamento e la cura del verde pubblico e per la gestione delle aree e dei percorsi attrezzati, è rideterminata in complessive Lire 650 milioni, per l'esercizio finanziario 1989, ed è ripartita come segue:

cap. 22835 Lire 100 milioni

cap. 29420 Lire 500 milioni

cap. 29425 Lire 50 milioni.

Art. 15

1. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 3 dicembre 1982, n. 85 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente norme per la difesa dei boschi dagli incendi, è rideterminata, per l'esercizio finanziario 1989, in complessive Lire 1.050 milioni così suddivisa: cap. 22740 Lire 100 milioni cap. 28900 Lire 950 milioni.

Art. 16

1. Per le indennità di affitto al Corpo Forestale Regionale non fruente di alloggio in caserma, di cui alla legge regionale 5 novembre 1981, n. 64, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1989, la spesa di Lire 25 milioni (cap. 29130).

Art. 17

1. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 31 marzo 1977, n. 17 e successive modificazioni, concernente interventi per la protezione della flora alpina, è rideterminata per l'esercizio finanziario 1989, in Lire 200 milioni (cap. 29350).

Art. 18

1. L'autorizzazione di spesa di Lire 90 milioni recata dalla legge regionale 2 novembre 1987, n. 89, concernente il contributo annuo all'Ente Nazionale Protezione Animali è sospesa a decorrere dall'esercizio finanziario 1989, in relazione alla nuova normativa in fase di definizione (cap. 29360).

Art. 19

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 26 novembre 1987, n. 94 concernente l'istituzione di una rete combinata di controllo dei livelli della radioattività ambientale è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1989, la spesa di Lire 100 milioni (cap. 29850).

(Disposizioni in materia di agricoltura e zootecnia)

Art. 20

1. Le autorizzazioni di spesa per i seguenti interventi previsti dalla legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 e dal regolamento CEE n. 1944 del 30 giugno 1981 sono determinate, per l'esercizio finanziario 1989, in complessive Lire 50.680 milioni:

a) contributi in c/ interessi su prestiti di conduzione e di anticipazione nel settore agricolo per Lire 450 milioni (cap. 31010);

b) rimborso contributi agricoli unificati per Lire 200 milioni (cap. 31205);

c) mezzi tecnici per Lire 1.200 milioni (cap. 32110);

d) opere di miglioramento fondiario per Lire 43.000 milioni (cap. 32220 per Lire 35.000 milioni e cap. 32230 per Lire 8.000 milioni);

e) incremento delle colture e dei prodotti tipici per Lire 180 milioni (cap. 32650);

f) zootecnia per complessive Lire 5.500 milioni (cap. 33840 per Lire 1.500 milioni, cap. 33870 per Lire 1.000 milioni e cap. 33880 per Lire 3.000 milioni);

g) contributi per danni causati da eventi calamitosi per Lire 150 milioni (cap. 35300).

Art. 21

1. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 11 agosto 1975, n. 38 e successive modificazioni, concernente concorso nel pagamento di interessi su mutui per esecuzione di opere di miglioramento fondiario, è rideterminata a decorrere dall'esercizio finanziario 1989 in Lire 769 milioni da assegnare al cap. 31109 per rate consolidate.

Art. 22

1. Per gli interventi di cui all'articolo 21 della legge regionale 12 agosto 1987, n. 70 relativa allo sviluppo del riordino fondiario, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1989, la spesa di Lire 200 milioni (cap. 31210).

Art. 23

1. L'autorizzazione di spesa di Lire 350 milioni recata dalla legge regionale 24 gennaio 1983, n. 1 articolo 8 lettera a) per il concorso nel pagamento di interessi su prestiti a favore di operatori agrituristici è rideterminata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1989, in Lire 50 milioni (cap. 31760).

Art. 24

1. Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della legge regionale 18 novembre 1985, n. 71, concernente contributi per il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1989, la spesa di Lire 10 milioni (cap. 32600).

Art. 25

1. Per le attività sperimentali, dimostrative divulgative effettuate dal Servizio di assistenza tecnico - economico -sociale per l'agricoltura( SATES) di cui alla legge regionale 5 aprile 1973, n. 15, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1989, la spesa di complessive Lire 1.050.120.000 (cap. 33450 per Lire 50.120.000 e cap. 33455 per Lire 1.000 milioni).

Art. 26

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma secondo, della legge regionale 18 agosto 1986, n. 49, concernente l'applicazione del regolamento delle Comunità Economiche Europee n. 797 del 12 marzo 1095 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, la spesa per l'esercizio finanziario 1989 è determinata in complessive Lire 4.870 milioni così suddivisa:

cap. 34905 Lire 2.000 milioni

cap. 34910 Lire 300 milioni

cap. 34915 Lire 10 milioni

cap. 34920 Lire 100 milioni

cap. 34925 Lire 50 milioni

cap. 34930 Lire 10 milioni

cap. 34935 Lire 100 milioni

cap. 34945 Lire 2.300 milioni.

(Disposizioni in materia di cooperazione)

Art. 27

1. Per gli interventi nel settore della cooperazione agricoltura previsti dagli articoli 19, 20 e 22 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1989, la spesa di complessive Lire 9.000 milioni così suddivisa:

cap. 35712 Lire 5.000 milioni

cap. 35713 Lire 4.000 milioni.

Art. 28

1. Per gli interventi di promozione e sviluppo del riordino fondiario previsti dall'articolo 18 della legge regionale 12 agosto 1987, n. 70, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1989, la spesa di Lire 30 milioni (cap. 35714).

Art. 29

1. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 24 agosto 1982, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la promozione di forme associative fra operatori turistici, è determinata, per l'esercizio finanziario 1989, in Lire 800 milioni (cap. 35730).

Art. 30

1. Per gli interventi a favore della cooperazione di cui agli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 80, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1989, la spesa complessiva di Lire 250 milioni così ripartita:

a) quanto a Lire 200 milioni per gli interventi di cui agli articoli 5 e 6 (cap. 35737);

b) quanto a Lire 50 milioni per gli interventi di cui all'articolo 7 (cap. 35740).

Art. 31

1. L'autorizzazione di spesa recata dagli articoli 9 e 16 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 80 concernente il funzionamento del comitato tecnico e della commissione regionale per la cooperazione è rideterminata, per l'esercizio finanziario 1989, in Lire 10 milioni (cap. 35747).

(Disposizioni in materia di industria)

Art. 32

1. Per la concessione di contributi per attività di estrazione e lavorazione del marmo e delle pietre affine di cui alla legge regionale 17 giugno 1988, n. 51, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1989, la spesa di Lire 300 milioni (cap. 36020).

Art. 33

1. L'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 8, comma secondo, della legge regionale 28 novembre 1985, n. 73, concernente interventi atti a favorire il traffico commerciale diretto all'Autoporto di Pollein, è rideterminata, per l'esercizio finanziario 1989, in Lire 1.500 milioni (cap. 36470).

(Disposizioni in materia di artigianato)

Art. 34

1. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 6 giugno 1977, n. 41 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente contributi per le attività delle imprese artigiane, è rideterminata, per l'esercizio finanziario 1989, in Lire 2.000 milioni (cap. 36660).

Art. 35

1. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 20 maggio 1986, n. 24, articoli 9 e 13, concernente la nuova disciplina dell'artigianato, è rideterminata, per l'esercizio finanziario 1989, in Lire 25 milioni (cap. 36755).

(Disposizioni in materia di commercio)

Art. 36

1. Il fondo regionale di rotazione per il commercio di cui alla legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101 e successive modificazioni ed integrazioni è rifinanziato, per l'esercizio finanziario 1989, per Lire 500 milioni (cap. 36950). (Disposizioni in materia di turismo)

Art. 37

1. L'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 5 della legge regionale 29 gennaio 1987, n. 9 concernente il funzionamento del comitato regionale per il turismo è rideterminata, per l'esercizio finanziario 1989, in Lire 1 milione (cap. 37165).

Art. 38

1. L'autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale 22 aprile 1986, n. 16 concernente intervento per il recupero e la valorizzazione dei sentieri di montagna è rideterminata, per l'esercizio finanziario 1989, in complessive Lire 970 milioni così ripartita:

a) quanto a Lire 150 milioni per gli interventi di cui all'articolo 3, primo e secondo comma (cap. 37175);

b) quanto a Lire 10 milioni per gli interventi di cui all'articolo 3, ultimo comma (cap. 37180);

c) quanto a Lire 810 milioni per gli interventi di cui all'articolo 4 (cap. 37190 per Lire 10 milioni e cap. 37195 per Lire 800 milioni).

Art. 39

1. Per la concessione di contributi a istituzioni ed organismi vari nel settore del turismo e del tempo libero, anche in attesa dell'istituzione delle aziende di promozione turistica previste dalla legge regionale 29 gennaio 1987, n. 9, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1989, la spesa di Lire 4.500 milioni (cap. 37200 Lire 3.000 milioni e cap. 37220 Lire 1.500 milioni).

Art. 40

1. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 15 aprile 1987, n. 33, concernente contributi all'ASIVA per l'attività inerente alla formazione professionale, è rideterminata, per l'esercizio finanziario 1989, in Lire 90 milioni (cap. 37430).

Art. 41

1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 1o dicembre 1986, n. 59 e successive modificazioni concernenti disciplina della professionale di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1989, la spesa complessiva di Lire 250 milioni così suddivisa:

cap. 37450 Lire 200 milioni

cap. 37455 Lire 50 milioni.

Art. 42

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma terzo, della legge regionale 7 agosto 1986, n. 42, concernente la realizzazione di impianti di innevamento artificiale, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1989, la spesa di Lire 750 milioni (cap. 22847 per Lire 50 milioni e cap. 37504 per Lire 700 milioni).

Art. 43

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma secondo, della legge regionale 22 aprile 1986, n. 17, concernente interventi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di fondo, la spesa per l'esercizio finanziario 1989 è determinata in complessive Lire 310 milioni, così suddivisa:

cap. 37506 Lire 140 milioni

cap. 37507 Lire 50 milioni

cap. 37508 Lire 100 milioni

Cap. 37509 Lire 20 milioni.

Art. 44

1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 29 marzo 1988, n. 17, concernente concorso nel pagamento di interessi su mutui per la realizzazione di impianti di risalita, è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1989, l'ulteriore spesa di complessive Lire 4.000 milioni

(cap. 37520).

Art. 45

1. La spesa per la realizzazione di infrastrutture ricreativo - sportive è determinata, per l'esercizio finanziario 1989, ai sensi dell'articolo 9, comma secondo della legge regionale 7 agosto 1986, n. 45, in Lire 4.000 milioni (cap. 22845 per Lire 1.000 milioni a cap. 37575 per Lire 3.000 milioni).

(Disposizioni in materia di attività alberghiera)

Art. 46

1. Il fondo regionale di rotazione di cui al Capo II -Alberghi - Provvidenze per il turismo - della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni è rifinanziato, per l'esercizio finanziario 1989, per Lire 18.000 milioni (cap. 37900).

(Disposizioni in materia di trasporti)

Art. 47

1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 23 giugno 1983, n. 64 e successive modificazioni, concernente le provvidenze in favore dei portatori di handicaps e delle persone anziane fruenti dei servizi di trasporto pubblico, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989, la spesa di Lire 500 milioni (cap. 38025).

(Disposizioni in materia di risorse energetiche)

Art. 48

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 23 aprile 1987, n. 34, come integrata dalla legge regionale 16 maggio 1988, n. 35, concernente norme sul contenimento dei consumi energetici e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1989, la spesa complessiva di Lire 3.100 milioni così ripartita:

a) quanto a Lire 500 milioni per gli interventi di cui all'articolo 16 (cap. 38225);

b) quanto a Lire 1.500 milioni per gli interventi di cui all'articolo 15 (cap. 38269);

c) quanto a Lire 1.000 milioni per gli interventi di cui all'articolo 15 bis (cap. 38269);

d) quanto a Lire 50 milioni per gli interventi di cui all'articolo 18 (cap. 38270);

e) quanto a Lire 50 milioni per gli interventi di cui all'articolo 16 comma primo (cap. 38272).

(Disposizioni in materia socio - sanitaria)

Art. 49

1. Per le prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive di cui alla legge regionale 23 novembre 1984, n. 62, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1989, la spesa di Lire 3.000 milioni (cap. 39410).

Art. 50

1. Per l'applicazione della legge regionale 28 dicembre 1983, n. 85, concernente la realizzazione di presidi polidistrettuali, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1989, la spesa di Lire 1.500 milioni (cap. 40250).

(Disposizioni in materia socio - assistenziale)

Art. 51

1. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 27 maggio 1988, n. 38 concernente il funzionamento di comunità per il recupero dei tossicodipendenti è rideterminata, per l'esercizio finanziario 1989, in Lire 50 milioni (cap. 40930).

Art. 52

1. L'autorizzazione di spesa di Lire 20 milioni recata dalla legge regionale 11 aprile 1984, n. 9 e successive modificazioni, concernente interventi a favore delle lavoratrici autonome, è sospesa a decorrere dall'esercizio finanziario 1989 (cap. 41350).

Art. 53

1. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 28 dicembre 1981, n. 85 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente interventi per favorire l'inserimento nella vita sociale di persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali, è rideterminata a decorrere dall'esercizio finanziario 1989 in Lire 30 milioni (cap. 42050).

Art. 54

1. Per l'applicazione della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 71, concernente interventi per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili ed handicappate, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1989, la spesa di Lire 150 milioni (cap. 22832).

Art. 55

1. Per la gestione del " Centro Valdostano di Soggiorno di Sanremo " di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 81, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1989, la spesa di Lire 500 milioni (cap. 42600).

(Disposizioni in materia di istruzione)

Art. 56

1. Per il funzionamento e l'attività degli organi collegiali scolastici di cui alla legge regionale 30 luglio 1985,

n. 54 e successive modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1989, la spesa di Lire 1.300 milioni (cap. 43600).

Art. 57

1. Per la fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni della scuola elementare ai sensi della legge regionale 7 agosto 1986, n. 46 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1989, la spesa di Lire 240 milioni (cap. 44100).

Art. 58

1. Per favorire il diritto allo studio e l'aggiornamento professionale e culturale del personale direttivo e docente è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1989, la spesa di complessive Lire 820 milioni (cap. 44200 per Lire 620 milioni e cap. 44700 per Lire 200 milioni).

(Disposizioni in materia di attività culturali e scientifiche)

Art. 59

1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 luglio 1976, n. 30 e successive modificazioni concernente norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1989, la spesa complessiva di Lire 650 milioni (cap. 22862 per Lire 50 milioni e cap. 45800 per Lire 600 milioni).

Art. 60

1. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1989, la spesa di complessive Lire 3.495 milioni destinata:

a) quanto a Lire 820 milioni per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche (cap. 46100);

b) quanto a Lire 60 milioni per sperimentazioni e ricerche educative nelle scuole (cap. 46150);

c) quanto a Lire 500 milioni per l'acquisto e stampa di monografie di carattere culturale (cap. 46200);

d) quanto a Lire 565 milioni per interventi a favore di istituzioni ed associazioni culturali ed educative nonché per manifestazioni culturali e scientifiche (cap. 46250);

e) quanto a Lire 1.500 milioni per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche (cap. 46350 per Lire 400 milioni, cap. 46355 per Lire 250 milioni e cap. 46360 per Lire 900 milioni).

Art. 61

1. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 17 marzo 1986, n. 5, concernente l'attività delle bande musicali e l'attuazione di corsi di orientamento musicale, è determinata, per l'esercizio finanziario 1989, in Lire 140 milioni (cap. 46270).

Art. 62

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma terzo, della legge regionale 25 agosto 1980, n. 43, concernente l'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, l'autorizzazione di spesa è determinata, per l'esercizio finanziario 1989, in Lire 500 milioni (cap. 46420).

(Disposizioni in materia di musei beni culturali ed ambientali)

Art. 63

1. Per la concessione di contributi di cui alla legge regionale 28 dicembre 1983, n. 94 per il consolidamento di edifici notificati o tutelati ai sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1989, la spesa di Lire 600 milioni (cap. 46900).

Art. 64

1. Per il funzionamento del Museo Regionale di Scienze Naturali di Saint - Pierre di cui alla legge regionale 20 maggio 1985, n. 32 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1989, la spesa di Lire 100 milioni (cap. 47210). (Disposizioni in materia di formazione professionale)

Art. 65

1. Ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 28, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1989, la spesa di complessive Lire 28.000 milioni per interventi nel settore della formazione professionale così suddivisa: cap. 49000 Lire 11.000 milioni cap. 49010 Lire 17.000 milioni.

Art. 66

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 febbraio 1987, n. 10, concernente la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi socio - assistenziali, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1989, la spesa di Lire 600 milioni (cap. 49025).

(Disposizioni diverse)

Art. 67

1. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 17 marzo 1986, n. 6 concernente il funzionamento dei gruppi consiliari è rideterminata, per l'esercizio finanziario 1989, in Lire 300 milioni (cap. 20020).

Art. 68

1. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 29 giugno 1987, n. 47, concernente gli oneri di convenzione Regione/ Rai per la gestione degli impianti attivati in Valle d'Aosta per la ricezione dei programmi provenienti dall'area culturale francese e tedesca, è rideterminata, per l'esercizio finanziario 1989, in lire 1.800 milioni (cap. 23935).

Art. 69

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 giugno 1988, n. 41, capo I, concernente la costruzione di edifici di culto, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1989, la spesa di Lire 500 milioni (cap. 23620).

Art. 70

1. Per iniziative nel settore della protezione civile è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1989, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 70, la spesa di Lire 50 milioni (cap. 23944).

Art. 71

1. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 28 dicembre 1983, n. 80 e successive modificazioni, concernente la disponibilità di un elicottero per interventi di emergenza, è rideterminata, per l'esercizio finanziario 1989, in Lire 870 milioni (cap. 23945).

(Disposizioni finanziarie)

Art. 72

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge ammontanti a complessive Lire 317.608.120.000 nel triennio 1989/ 1991, la Regione fa fronte con le risorse evidenziate nel bilancio pluriennale 1980/ 1991, stato di previsione della parte Entrata, nel rispetto delle destinazioni indicative definite dallo stato di previsione pluriennale della parte Spesa, secondo quanto analiticamente rappresentato nella tabella " Allegato A ".

(Dichiarazione di urgenza)

Art. 73

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

TITOLO DEDOTTO

Prospetto dimostrativo della distribuzione temporale degli oneri derivanti dalla presente legge e dei mezzi di copertura in coincidenza con l'approvazione del bilancio 1989 e del pluriennale 1989- 1991.