Legge regionale 30 agosto 1967, n. 23 - Testo storico

Legge regionale n. 23 del 30 08 1967

Bollettino ufficiale 31 8 1967 n. 9

AUTORIZZAZIONE ALLA APPROVAZIONE DI SPESE PER L’ARREDAMENTO DI LOCALI NEL NUOVO FABBRICATO PER SERVIZI TURISTICI IN PIAZZA NARBONNE, DI AOSTA - VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA PARTE SPESA DEL BILANCIO PREVENTIVO DELLA REGIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 1967.

Art. 1

La Giunta Regionale è autorizzata a provvedere alla approvazione, all’impegno e alla erogazione delle spese, previste in complessive Lire ottantasettemilioni, per l’arredamento in stile valdostano dei locali destinati ai servizi turistici di interesse regionale nel nuovo fabbricato regionale in Piazza Narbonne, di Aosta, per il completamento ed il funzionamento della Stazione per autolinee pubbliche.

Art. 2

Per il finanziamento della spesa di Lire ottantasettemilioni, di cui all’articolo precedente, sono approvate le seguenti variazioni allo stato di previsione della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno finanziario 1967:

Variazione in diminuzione

- lo stanziamento annuo del Capitolo 534 (" Contributi e concorsi in spese per iniziative turistiche e per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive ") è ridotto della somma di Lire ottantasettemilioni.

Variazione in aumento

- è istituito il seguente nuovo capitolo 118: " Spese per l’arredamento del nuovo fabbricato per servizi turistici di interesse regionale in Piazza Narbonne, di Aosta ", con lo stanziamento di Lire ottantasettemilioni.

Art. 3

La Giunta Regionale provvederà alla adozione dei provvedimenti deliberativi necessari per l’approvazione del progetto esecutivo di arredamento dei locali destinati ai servizi turistici di interesse regionale nel nuovo fabbricato regionale di Piazza Narbonne, in Aosta, nonché per l’approvazione delle forniture occorrenti e per l’approvazione e la liquidazione delle relative spese, previste in complessive Lire ottantasettemilioni e da finanziare sul sopracitato capitolo di spesa numero 118 del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1967.

Si provvederà mediante licitazione privata sia per le forniture, sia per le locazioni.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.