Legge regionale 13 dicembre 1988, n. 67 - Testo storico
Legge regionale n. 67 del 13 12 1988
Bollettino ufficiale 21 12 1988 n. 15. 3° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO al n. 28 del 09 12 1988
Modificazione per l'anno 1988 nella destinazione dei finanziamenti previsti dalla Legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni recante interventi a sostegno dell'occupazione e a favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni.
(Autorizzazione maggiore spesa)
1. Č autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la maggiore spesa di L. 300.000.000 per i finanziamenti alle imprese di cui al titolo I della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4, come modificato dalle leggi regionali 11 giugno 1986, n. 25 e 2 dicembre 1987, n. 97, recanti interventi a sostegno dell'occupazione e a favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni.
2. Alla copertura della maggiore spesa di cui al primo comma si provvede mediante la riduzione, rispettivamente, per L. 100.000.000 e per L. 200.000.000 degli stanziamenti previsti ai capitoli 22704 e 35602 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1988.
3. L'autorizzazione di spesa recata per l'erogazione di finanziamenti ai comuni e alle comunitą montane per l'attuazione di opere e di servizi socialmente utili (Cap. 22704) e alle coopertive di produzione e lavoro o di servizio di nuova costituzione nelle spese di avviamento dell'attivitą (Cap. 35602), come ripartita dall'articolo 3 della legge regionale 2 dicembre 1987, n. 97 č pertanto ridotta, per l'esercizio finanziario 1988, rispettivamente, di L. 100.000.000 e di L. 200.000.000.
(Variazione di bilancio)
1. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazione in diminuzione
Capitolo 22704 " Contributi ai comuni e alle comunitą montane per l'attuazione di opere e di servizi socialmente utili finalizzati al sostegno dell'occupazione
- LR 9 gennaio 1986, n. 4 Titolo III artt. 21 e 22 "
L. 100.000.000
Capitolo 35602 " Contributi a cooperative di produzione e lavoro o servizio di nuova costituzione nelle spese di avviamento dell'attivitą finalizzati al sostegno dell'occupazione
articolo 3 comma primo e secondo "
L. 200.000.000
Variazione in aumento
Capitolo 36475 " Contributi ad imprese per interventi a sostegno dell'occupazione
- LR 9 gennaio 1986, n. 4 titolo I artt. 1 e 4
- LR 11 gennaio 1986, n. 25 articolo 1
L. 300.000.000
1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale della Regione Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.