Legge regionale 22 novembre 1988, n. 63 - Testo storico

Legge regionale 22 novembre 1988, n. 63

Disciplina sull'attribuzione dell'indennità di bilinguismo al personale ispettivo, direttivo e docente delle istituzioni scolastiche ed educative della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

(B.U. 21 dicembre 1988, n. 15, 3° S.S. al n. 28 del 9 dicembre 1988 - Testo ufficiale approvato in lingua francese)

Art. 1

1. A decorrere dal primo gennaio 1986 o dalla successiva data di assunzione in servizio, agli ispettori tecnici periferici del ruolo regionale, al personale direttivo e docente di ruolo e non di ruolo delle scuole dipendenti dalla Regione, compresi gli istituti professionali, i licei artistici e gli istituti d'arte, ed al personale direttivo e docente di ruolo e non di ruolo del convitto regionale " Federico Chabod " di Aosta, in possesso dei requisiti indicati nel successivo articolo 2, è corrisposta un'indennità mensile di bilinguismo nelle misure e con le modalità previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 30 maggio 1988, n. 287.

2. L'indennità di cui al precedente comma non è corrisposta o viene corrisposta in misura ridotta in tutti i casi di sospensione o di riduzione dello stipendio.

Art. 2

1. L'indennità speciale di bilinguismo di cui al precedente articolo 1 compete al personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo che si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) aver superato le prove di accertamento della piena conoscenza della lingua francese in un concorso per l'accesso ai rispettivi ruoli regionali;

b) aver superato le prove di accertamento della piena conoscenza della lingua francese nei casi contemplati dal secondo comma dell'articolo 6 del DPR 31 ottobre 1975, n. 861;

c) essere in possesso del diploma di abilitazione all'insegnamento della lingua francese nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;

d) aver conseguito, prima dell'entrata in vigore della presente legge, speciali attestati di idoneità all'insegnamento della lingua francese nelle scuole dipendenti dalla Regione, rilasciati dall'assessorato regionale alla pubblica istruzione;

e) aver superato con esito positivo le prove di verifica della piena conoscenza della lingua francese previste per l'insegnamento in Valle d'Aosta o espletate al termine dei corsi abilitanti o di corsi di aggiornamento linguistico organizzati dall'assessorato regionale alla pubblica istruzione;

f) essere in possesso di un certificato attestante la frequenza di corsi obbligatori di aggiornamento linguistico o di un periodo di esercitazioni didattiche presso scuole di grado corrispondente in località francofone, organizzati ai fini dell'immissione in ruolo ai sensi di apposite disposizioni dell'assessore regionale alla pubblica istruzione;

g) aver superato le prove di accertamento della piena conoscenza della lingua francese in un concorso per l'assegnazione all'IRRSAE della Valle d'Aosta.

Art. 3

1. Il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo di ruolo e non di ruolo, che abbia prestato servizio nelle scuole dipendenti dalla Regione nel periodo compreso tra il primo gennaio 1986 e la data di entrata in vigore della presente legge e non si trovi in una delle condizioni indicate nel precedente articolo 2, potrà partecipare ad una sessione straordinaria di accertamento della piena conoscenza della lingua francese, da effettuarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al personale che superi la suddetta prova con esito positivo è corrisposta l'indennità di bilinguismo con le stesse decorrenze previste per il personale di cui al precedente articolo 1.

3. Alla sessione straordinaria di accertamento della piena conoscenza della lingua francese potranno partecipare, ai fini della corresponsione dell'indennità di bilinguismo in caso di servizio, anche gli aspiranti all'insegnamento inclusi nelle graduatorie regionali e di circolo o di istituto per l'anno scolastico 1988- 1989, che non abbiano prestato servizio di insegnamento nelle scuole dipendenti dalla Regione prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

1. Il personale di ruolo e supplente con nomina conferita per la durata dell'intero anno scolastico, che non abbia partecipato alla sessione straordinaria di accertamento della piena conoscenza della lingua francese, di cui al precedente articolo 3, o non abbia superato con esito positivo le relative prove e gli incaricati dell'insegnamento della religione cattolica che si trovino nelle stesse condizioni potranno partecipare a corsi di addestramento linguistico organizzati dall'assessorato regionale alla pubblica istruzione secondo modalità che saranno stabilite con ordinanza assessorile da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali scolastiche.

2. I corsi si svolgeranno fuori del normale orario di servizio ed avranno durata limitata ad un anno scolastico per un minimo di 80 ore.

3. Al personale iscritto ai corsi di cui ai precedenti commi è riconosciuto un assegno speciale di studio e apprendimento, non computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, nelle misure corrispondenti al 70 per cento dell'indennità di bilinguismo. L'assegno speciale è decurtato in rapporto alle ore di assenza dal corso non giustificate da motivi di servizio. Qualora le assenze non giustificate superino un terzo delle ore del corso cessa la corresponsione dell'assegno.

4. Al termine dei corsi gli iscritti dichiarati idonei sosterranno apposita prova di accertamento della piena conoscenza della lingua francese.

5. Al personale non di ruolo, che non superi la prova di cui al precedente comma con esito positivo, cesserà di essere corrisposto l'assegno speciale di studio di cui al terzo comma. Il personale medesimo potrà partecipare, negli anni seguenti, alle prove di accertamento linguistico previste dal successivo articolo 5.

6. Il personale di ruolo, che, al termine dei corsi, non superi con esito positivo la prova di accertamento di cui al precedente quarto comma, potrà frequentare, negli anni successivi, analoghi corsi, sino ad un massimo di tre, e partecipare, al termine di ciascuno corso e previo giudizio di idoneità, alle relative prove di accertamento della piena conoscenza della lingua francese, conservando titolo alla corresponsione dell'assegno speciale di studio di cui al precedente terzo comma. Nel caso di giudizio di inidoneità viene interrotta la corresponsione dell'assegno di studio, ferma restando la possibilità per l'insegnante di sostenere una successiva prova di idoneità dopo un periodo di tempo non inferiore a due mesi. Conseguita l'idoneità, viene ripristinata nei confronti dell'insegnante stesso la corresponsione dell'assegno speciale.

7. Al personale di ruolo, che, al termine del quarto anno consecutivo di frequenza dei corsi di addestramento linguistico, non abbia superato la prova di accertamento della piena conoscenza della lingua francese, è concessa l'ulteriore facoltà di proseguire la frequenza dei corsi speciali

per altri tre anni al massimo, senza percepire alcun assegno di studio.

Art. 5

1. Salvo quanto stabilito in via transitoria dal successivo articolo 6, l'inclusione nelle graduatorie regionali, di circolo e di istituto degli aspiranti ad incarichi di insegnamento nelle scuole dipendenti dalla Regione e la nomina degli insegnanti della religione cattolica sono subordinate, a decorrere dall'anno scolastico 1989/ 90, al preventivo accertamento della piena conoscenza della lingua francese, da espletarsi annualmente con modalità analoghe a quelle previste nei casi contemplati dal secondo comma dell'articolo 6 del DPR 31 ottobre 1975, n. 861.

2. In difetto dei requisiti di cui al precedente articolo 2, l'accertamento suddetto sostituisce, agli effetti del conferimento delle nomine di supplenza, qualsiasi altro requisito di conoscenza linguistica in precedenza richiesto dalle ordinanze regionali emanate in applicazione del secondo comma dell'articolo 18 della legge regionale 15 giugno 1983, n. 57.

3. Al personale nominato in servizio competerà, per i periodi di validità della nomina, l'indennità di bilinguismo di cui al precedente articolo 1 della presente legge.

4. Nei casi di assoluta, comprovata necessità e limitatamente al perdurare di tale situazione, il sovraintendente agli studi, esperiti gli opportuni accertamenti, potrà autorizzare l'assunzione di supplenti sprovvisti del requisito della piena conoscenza della lingua francese, purché in possesso del titolo di studio prescritto per l'insegnamento. Al personale assunto in tali casi non compete l'indennità di bilinguismo.

Art. 6

1. Conservano titolo all'inclusione nelle graduatorie regionali, di circolo e di istituto gli aspiranti ad incarichi di insegnamento nelle scuole dipendenti dalla Regione iscritti nelle graduatorie valide per il corrente anno scolastico, che risultino in possesso di requisiti di conoscenza della lingua francese diversi da quelli richiamati nei primi due commi del precedente articolo 5, purché previsti, agli stessi fini, da precedenti disposizioni regionali. Alle stesse condizioni conservano titolo alla nomina, gli aspiranti all'insegnamento della religione cattolica.

2. Nei confronti degli aspiranti di cui al precedente comma, ove nominati per la durata dell'intero anno scolastico, trovano applicazione le disposizioni contenute nei primi cinque commi del precedente articolo 4.

Art. 7

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate complessivamente in lire 6.325.000.000 per l'anno 1988, lire 17.471.000.000 per l'anno 1989 e annue lire 6.600.000.000 a decorrere dall'anno 1990, graveranno sui seguenti capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso e sui corrispondenti capitoli di bilancio dei successivi esercizi finanziari:

- sul capitolo 43000, per l'applicazione dell'art. 1 e del terzo comma dell'articolo 4, lire 5.767.000.000 per l'anno 1988, lire 15.894.000.000 per l'anno 1989 e annue lire 6.000.000.000 per gli esercizi successivi;

- sul capitolo 43005, per l'applicazione dell'art. 1 e del terzo comma dell'articolo 4, lire 553.500.000 per l'anno 1988, lire 1.531.000.000 per l'anno 1989 e annue lire 580.000.000 per gli esercizi successivi;

- sul capitolo 43310, per lo svolgimento degli accertamenti di cui all'articolo 3 e al quarto comma dell'articolo 4, lire 4.500.000 per l'anno 1988, lire 6.000.000 per l'anno 1989 e per gli esercizi successivi;

- sul capitolo che si istituirà nella parte spese del bilancio della Regione, a decorrere dall'esercizio 1989, con la denominazione " spese per i corsi di addestramento linguistico di cui all'articolo 4 della legge regionale 22 novembre 1988, n. 63 ", per l'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 4 della presente legge, lire 40.000.000 per l'esercizio 1989 e annue lire 20.000.000 per gli esercizi successivi. A decorrere dall'esercizio 1990 l'eventuale rideterminazione dell'onere sarà effettuata con legge di bilancio.

Art. 8

1. Alla copertura degli oneri di cui al precedente articolo si provvede:

- mediante l'iscrizione di maggiori entrate accertate sul capitolo 300 della parte entrate del bilancio di previsione per il corrente anno, derivanti dalla tassa di concessione della casa da gioco di Saint-Vincent;

- per gli anni 1989 e 1990 mediante utilizzo per lire 24.070.535.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3 - 2 - " altri oneri non ripartibili " - del bilancio pluriennale 1988- 90.

Art. 9

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 sono apportate le seguenti variazioni: PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

cap. 300 " Tassa di concessione della casa da gioco di Saint-Vincent " L. 6.325.000.000

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

cap. 43000 " Personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole ed istituzioni educative della Regione. Stipendi ed altri assegni fissi " L. 5.767.000.000

cap. 43005 " Personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole e istituzioni educative della Regione. Contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi ed altri assegni fissi" L. 553.500.000

cap. 43310 " Spese per lo svolgimento degli esami di abilitazione, di concorso e di accertamento della conoscenza della lingua francese, ivi compresi le indennità e i compensi ai componenti delle commissioni ". L. 4.500.000

Totale L. 6.325.000.000

Art. 10

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.