Legge regionale 11 novembre 1988, n. 60 - Testo storico

Legge regionale n. 60 del 11 11 1988

Bollettino ufficiale 13 12 1988 n. 14, 1° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO al n. 28 del 9 12 1988

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1987.

Art. 1

Approvazione del rendiconto generale:

situazioni di cassa, finanziaria e patrimoniale

1. Il rendiconto generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'esercizio finanziario 1987 è approvato nelle singole risultanze e nelle risultanze riassuntive finali del presente articolo e degli articoli successivi:

SITUAZIONE DI CASSA

- Fondo cassa alla chiusura dell'esercizio 1986 L. 13.262.793.531

- Riscossioni nell'esercizio 1987 L. 1.264.041.251.475

Totale delle riscossioni L. 1.277.304.045.006

- Pagamenti nell'esercizio 1987 L. 1.252.832.045.916

Fondo cassa al 31 dicembre 1987 L. 24.471.999.090

SITUAZIONE FINANZIARIA

- Fondo cassa al 31 dicembre 1987 L. 24.471.999.090

- Residui attivi al 31 dicembre 1987 L. 516.795.468.611

Totale dell'attivo al 31 dicembre 1987 L. 541.267.467.701

- Residui passivi al 31 dicembre 1987 L. 537.126.279

Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1987 L. 3.548.341.422

SITUAZIONE PATRIMONIALE

- Attivo netto di inventario al 31 dicembre 1986 L. 287.688.938.898

- Variazioni attive nell' esercizio 1987

in aumento dell'attivo L. 1.851.720.855.395

in diminuzione del passivo L. 334.233.193.979 L. 2.185.954.049.374

Totale L. 2.473.642.988.272

- Variazioni passive nell'esercizio 1987

in diminuzione dell' attivo

L. 1.740.572.901.208

in aumento del passivo

L. 370.880.674.177 L. 2.111.453.575.385

Attivo netto di inventario al 31 dicembre 1987 L. 362.189.412.887

Art. 2

Gestione di competenza: entrate

1. Le entrate derivanti da tributi propri, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione, da contributi e assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale, da rendite patrimoniali, da utili di Enti o Aziende regionali, da alienazione di beni patrimoniali, da accensione di mutui, da prestiti e da altre operazioni creditizie e per contabilità speciali, accertate nell'esercizio finanziario 1987 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono riassunte e approvate in L. 1.241.639.212.703 delle quali:

- Riscosse L. 869.758.976.810

- Rimaste da riscuotere L. 371.880.235.893

Art. 3

Gestione di competenza: spese

1. Le spese correnti, di investimento, per rimborso di mutui e prestiti e per contabilità speciali della Regione, accertate nell'esercizio finanziario 1987 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono riassunte ed approvate in

L. 1.316.923.020.716

delle quali:

- Pagate L. 946.042.346.779

- Rimaste da pagare L. 370.880.673.937

Art. 4

Gestione di competenza:

riassunto entrate e spese

1. È approvato il seguente riassunto generale delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1987:

- Entrate L. 1.241.639.212.703

- Spese L. 1.316.923.020.716

Disavanzo della gestione di competenza dell'esercizio 1987 L. 75.283.808.013

Art. 5

Residui attivi alla chiusura

dell'esercizio finanziario

1. I residui attivi accertati alla chiusura dell'esercizio finanziario 1987 sono riassunti ed approvati in complessive

L. 516.795.468.611

come segue:

- Residui attivi iscritti in conto esercizi precedenti in carico all'inizio dell'esercizio 1987 L. 539.200.280.723

- Minori accertamenti in conto residui attivi degli esercizi precedenti L. 2.773.340

Differenza L. 539.197.507.383

- Residui attivi riscossi L. 394.282.274.665

- Residui attivi degli esercizi precedenti rimasti da riscuotere al 31 dicembre 1987 L. 144.915.232.718

- Residui attivi accertati in conto esercizio 1987 (articolo 2) L. 371.880.235.893

Totale residui attivi al 31 dicembre 1987 L. 516.795.468.611

Art. 6

Residui passivi alla chiusura

dell'esercizio finanziario

1. I residui passivi accertati alla chiusura dell'esercizio finanziario 1987 sono riassunti ed approvati in complessive

L. 537.719.126.279

come segue:

- Residui passivi iscritti in conto esercizi precedenti in carico all'inizio dell'esercizio 1987

L. 500.216.107.196

- Residui passivi pagati

L. 306.789.699.137

Differenza

L. 193.426.408.059

- Residui passivi degli esercizi precedenti riconosciuti insussistenti o perenti agli effetti amministrativi

L. 26.587.955.717

- Residui passivi degli esercizi precedenti rimasti da pagare al 31 dicembre 1987

L. 166.838.452.342

- Residui passivi accertati in conto esercizio 1987 (articolo 3)

L. 370.880.673.937

Totale residui passivi al 31 dicembre 1987

L. 537.719.126.279

Art. 7

Situazione finanziaria

1. È accertato ed approvato nell'ammontare di L. 3.548.341.422 l'avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 1987, risultante come segue:

Variazioni migliorative

- Avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 1986 L. 52.246.967.058

- Miglioramento della gestione dei residui passivi L. 26.587.955.717

Variazioni peggiorative

- peggioramento della gestione di competenza (articolo 4) L. 75.283.808.013

- Peggioramento della gestione dei residui attivi L. 2.773.340

Avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 1987 L. 3.548.341.422

Art. 8

Situazione patrimoniale

1. La consistenza patrimoniale alla data del 31 dicembre 1987 (articolo 1) è approvata nelle seguenti risultanze riassuntive finali:

ATTIVO

Beni immobili

L. 143.215.032.158

Beni mobili

L. 27.987.143.542

Crediti diversi

L. 717.790.314.376

Fondo Cassa

L. 24.471.999.080

Totale L. 913.464.489.166

PASSIVO

Mutui passivi

L. 13.555.950.000

Debiti diversi

L. 537.719.126.279

Totale L. 551.275.076.279

Attivo netto patrimoniale al 31 dicembre 1987 L. 362.189.412.887

Art. 9

1. Ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, sono convalidati i prelievi di complessive Lire 1.066.578.725 (unmiliardosessantaseimilioni cinquecentosettantottomilasettecentoventicinque) dal capitolo 50800 " Fondo di riserva per le spese impreviste ", come dai sottoelencati provvedimenti della Giunta regionale:

n. 2466 in data 20 marzo 1987;

n. 3540 in data 24 aprile 1987;

n. 3761 in data 1o maggio 1987;

n. 4349 in data 15 maggio 1987;

n. 4686 in data 29 maggio 1987;

n. 5615 in data 26 giugno 1987;

n. 5840 in data 3 luglio 1987;

n. 6222 in data 17 luglio 1987;

n. 6395 in data 24 luglio 1987;

n. 6717 in data 31 luglio 1987;

n. 6874 in data 7 agosto 1987;

n. 7159 in data 21 agosto 1987;

n. 7384 in data 28 agosto 1987;

n. 7584 in data 4 settembre 1987;

n. 7745 in data 11 settembre 1987;

n. 8016 in data 18 settembre 1987;

n. 8191 in data 25 settembre 1987;

n. 8437 in data 2 ottobre 1987;

n. 8659 in data 9 ottobre 1987;

n. 8901 in data 16 ottobre 1987;

n. 9161 in data 23 ottobre 1987;

n. 9418 in data 30 ottobre 1987;

n. 9663 in data 6 novembre 1987;

n. 9857 in data 13 novembre 1987;

n. 10136 in data 20 novembre 1987;

n. 10985 in data 11 dicembre 1987;

n. 11013 in data 18 dicembre 1987;

n. 11351 in data 31 dicembre 1987.

2. Sono altresì convalidati i prelievi di complessive Lire 2.070.683 290 ( duemiliardisettantamilionisei-centottantatremiladuecentonovanta) dal capitolo 50790 " Fondo di solidarietà regionale per interventi in occasione del verificarsi di eventi calamitosi e di eccezionali avversità atmosferiche - Legge regionale 31 luglio 1986, n. 37 ", come dai sottoindicati provvedimenti della Giunta regionale:

n. 2680 in data 27 marzo 1987;

n. 3350 in data 17 aprile 1987;

n. 4282 in data 15 maggio 1987;

n. 5215 in data 12 giugno 1987;

n. 5410 in data 19 giugno 1987;

n. 5616 in data 26 giugno 1987;

n. 5842 in data 3 luglio 1987;

n. 6723 in data 31 luglio 1987;

n. 7163 in data 21 agosto 1987;

n. 8014 in data 18 settembre 1987;

n. 8433 in data 2 ottobre 1987;

n. 8902 in data 16 ottobre 1987;

n. 9157 in data 23 ottobre 1987;

n. 9416 in data 30 ottobre 1987;

n. 9670 in data 6 novembre 1987;

n. 10771 in data 4 dicembre 1987;

n. 11276 in data 24 dicembre 1987;

n. 11536 in data 31 dicembre 1987.

Art. 10

1. Ai sensi dell'articolo 39 ter della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, sono convalidati i prelievi per complessive Lire 3.907.179.102 ( tremiliardinovecentosette-milionicentosettantanovemilacentodue) dal capitolo 50820 " Fondo di riserva per maggiori oneri dovuti per la revisione dei prezzi contrattuali per l'esecuzione di opere immobiliari " come dai sottoelencati provvedimenti della Giunta regionale:

n. 3098 in data 10 marzo 1987;

n. 5214 in data 12 giugno 1987;

n. 8013 in data 18 settembre 1987;

n. 10770 in data 4 dicembre 1987;

n. 11268 in data 24 dicembre 1987.

Art. 11

1. Sono approvati gli accertamenti finali di L. 10.000.000.000, di Lire 199.819.041.925 e di Lire 135.780.930 rispettivamente ai capitoli:

- n. 12005 " Recuperi su anticipazioni alla Unità Sanitaria Locale dei fondi dovuti dallo Stato a valere sul Fondo Sanitario Nazionale " della parte Entrata ed al corrispondente capitolo n. 52010 " Anticipazioni all'Unità Sanitaria Locale dei fondi dovuti dallo Stato a valere sul Fondo Sanitario Nazionale " della parte Spesa;

- n. 12010 " Gestione fondi depositati sul c/ c 508 intrattenuto con la Tesoreria Centrale dello Stato " della parte Entrata ed al corrispondente capitolo n. 52020 " Gestione fondi depositati sul c/ c 508 intrattenuto con la Tesoreria Centrale dello Stato " della parte Spesa;

- n. 12405 " Gestione del fondo versato dalla SITAV in applicazione dell'articolo 16 della convenzione in data 16 febbraio 1978, Rep. 5099 e successive modificazioni ed integrazioni " della parte Entrata ed al corrispondente capitolo n. 52205 " Gestione del fondo versato dalla SITAV in applicazione dell'art. 16 della convenzione in data 16 febbraio 1978, Rep. 5099 e successive modificazioni ed integrazioni " della parte Spesa.

Art. 12

1. Le annualità o le quote di annualità relative a limiti di impegno, di cui alla tabella n. 1 allegata alla presente legge, costituiscono economie di spesa e saranno annualmente reiscritte con legge di bilancio per l'importo risultante dalla proiezione sui singoli bilanci degli impegni assunti.

Art. 13

1. I fondi relativi a trasferimenti dello Stato, di cui alla tabella n. 2 allegata alla presente legge, non impegnati alla scadenza dell'esercizio finanziario 1987 costituiscono economie di spesa e saranno reiscritti sul bilancio di previsione dell'esercizio 1988 con la legge di assestamento del bilancio stesso.

Art. 14

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.