Legge regionale 17 giugno 1988, n. 51 - Testo storico

Legge regionale n. 51 del 17 06 1988

Bollettino ufficiale 15 07 1988 n. 12, 1° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO al n. 15 dell'11 07 1988

Provvedimenti per lo sviluppo dell'attività di estrazione e lavorazione del marmo e delle pietre affini.

Art. 1

(Finalità )

1. Le disposizioni della presente legge sono dirette a qualificare lo sviluppo delle attività di estrazione e lavorazione del marmo e delle pietre affini per uso ornamentale, attraverso interventi a favore delle imprese che attuino gli investimenti di cui all'articolo 2.

Art. 2

(Investimenti ammessi a contributo)

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere a favore delle imprese, aventi sede legale e fiscale in Valle d'Aosta, che esercitano l'attività di cui all'articolo 1, contributi per i seguenti investimenti da effettuarsi nell'ambito del territorio della Valle d'Aosta:

a) rilevamenti geologici, prospezioni geofisiche, indagini dirette ed esami fisico - tecnici rivolti alla ricerca di nuovi giacimenti e alla qualificazione di quelli esistenti;

b) acquisto di macchinari e attrezzature per la coltivazione dei giacimenti, per la lavorazione e trasporto del materiale lapideo e per la sicurezza e l'igiene dell'ambiente di lavoro, nonché di infrastrutture inerenti alle predette attività;

c) interventi di ricomposizione ambientale delle aree di cave che possono essere esplicati sia durante sia a conclusione dei lavori di coltivazione di cava, al fine di ricostruire sull'area ove si è svolta l'attività un assetto finale dei luoghi ordinato e funzionale alla salvaguardia dell'ambiente naturale e alla conservazione delle possibilità di riuso del suolo.

2. Gli investimenti di cui al primo comma vengono valutati nella misura strettamente indispensabile e devono essere commisurati alle effettive esigenze aziendali.

Art. 3

(Carattere dei contributi)

1. Possono essere concessi, per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 2, contributi in conto capitale nella misura massima del 30 percento della spesa riconosciuta ammissibile.

2. Il contributo può essere elevato sino al 40 percento della spesa riconosciuta ammissibile per gli interventi di ricomposizione ambientale di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 2 per interventi effettuati da consorzi e cooperative e per opere destinate alla qualificazione delle discariche liquide e solide e alla captazione e all'abbattimento delle polveri di produzione.

3. Le iniziative realizzate mediante lo strumento della locazione finanziaria sono ammesse a fruire dei contributi in conto capitale.

Art. 4

(Procedure)

1. Le provvidenze previste dalla presente legge sono concesse con deliberazione della Giunta regionale, che provvede altresì alla loro revoca per la violazione di cui al primo comma dell'articolo 6.

2. Le domande devono essere presentate all'Assessorato dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti, che provvede all'espletamento dell'istruttoria.

3. Le modalità per la liquidazione del contributo e la documentazione necessaria saranno determinate con provvedimenti della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti.

4. Il richiedente i benefici previsti dalla presente legge dovrà sottoscrivere un impegno a mantenere la destinazione dichiarata e a non alienare o cedere le infrastrutture, i macchinari e le attrezzature, per i quali viene richiesto il finanziamento, per il periodo di 5 anni dalla data di concessione dei contributi.

5. Per gli interventi di cui alle lettere a) e c) del primo comma dell'articolo 2, devono essere presentate le relative autorizzazioni o concessioni rilasciate dalle Autorità competenti.

6. La vigilanza ed il controllo sulla regolare esecuzione delle opere nonché sulla loro destinazione sono demandati all'Assessorato dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti.

Art. 5

(Rinuncia ai contributi)

1. Qualora il beneficiario del contributo intenda rinunciarvi deve darne immediata comunicazione all'Assessorato dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti e deve provvedere, entro trenta giorni dalla comunicazione, a restituire l'intero ammontare del contributo maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di sconto nel periodo in cui ha beneficiato dell'agevolazione.

Art. 6

(Revoca dei contributi)

1. Il mancato rispetto dell'impegno assunto ai sensi del quarto comma dell'articolo 4 comporta la revoca del beneficio concesso.

2. La revoca implica la restituzione del contributo alla Regione, nel termine di 30 giorni dalla contestazione, maggiorato degli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 5.

Art. 7

(Sanzioni amministrative)

1. Per la violazione di cui al primo comma dell'articolo 6, è applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da lire 6.000.000 a lire 20.000.000.

2. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. I proventi delle sanzioni amministrative saranno introitati al capitolo 07700 " Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni " della Parte Entrata dei rispettivi bilanci di previsione.

Art. 8

(Non cumulabilità dei contributi)

1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con contributi previsti da altre leggi per gli stessi interventi.

Art. 9

(Norme finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in L. 900 milioni per l'anno 1988, graverà sull'istituendo capitolo n. 36020 del bilancio per l'esercizio in corso.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)" a valere sull'intervento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per l'esercizio 1988 relativo alla costruzione della rete di distribuzione del gas metano; su detto intervento risulta, quindi, disponibile la minor somma di L. 500 milioni.

3. A decorrere dal 1989 gli oneri saranno determinati con legge finanziaria ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 10

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento)

L. 900.000.000

in aumento

Settore 2.2.2.: Sviluppo economico

Programma 2.2.2.09: Interventi promozionali per l'industria

Cap. 36020 (di nuova istituzione)

codificazione: 2.1.2.4.3.10.28.05 Contributi alle imprese esercenti attività di estrazione e lavorazione del marmo e delle pietre affini

LR 17 giugno 1988, n. 51

L. 900.000.000

1. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.