Legge regionale 17 giugno 1988, n. 50 - Testo storico

Legge regionale n. 50 del 17 06 1988

Bollettino ufficiale 15 07 1988 n. 12, 1° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO al n. 15 dell'11 07 1988

Modificazione della legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, recante norme per la concessione di contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese artigiane.

Art. 1

1. L'articolo 1 della legge regionale 6 giugno 1977, n. 41 come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 60, è così sostituito:

" Al fine di favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle attività artigiane possono essere concessi alle imprese artigiane, individuali e societarie, a titoli di concorso nelle spese per l'impianto, l'ammodernamento, l'ampliamento e l'acquisto di laboratori, di macchinario e di attrezzi, contributi, nella misura del 30 percento della spesa sostenuta per investimenti sino a lire 30.000.000.

La spesa per l'acquisto di scorte è ammessa sino all'ammontare del 10 percento della spesa ammissibile complessiva.

I contributi possono essere concessi anche quale concorso nelle spese occorrenti per gli allacciamenti elettrici dei laboratori nella misura del 50 percento della spesa sostenuta per gli allacciamenti stessi sino a lire 10.000.000 ".

Art. 2

(Norme finanziarie)

1. Il maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in L. 600 milioni graverà sul capitolo 36660 del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1988.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione per L. 600 milioni dello stanziamento iscritto al cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)" a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio di previsione per l'anno 1988 relativo alla costruzione della rete di distribuzione del gas metano; su detto intervento risulta, quindi, disponibile la minor somma di L. 1.400 milioni.

3. A decorrere dall'anno 1989 gli oneri saranno determinati con legge finanziaria di cui all'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 3

(Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

in diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo

(Spese di investimento) L. 600.000.000

in aumento

Cap. 36660 " Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese artigiane".

- Lr 6 giugno 1977 n. 41 articolo 1

- Lr 9 giugno 1981 n. 30 articolo 1

- Lr 6 agosto 1985 n. 60

- Lr 17 giugno 1988, n. 50 L. 600.000.000

1. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.