Legge regionale 29 luglio 1967, n. 21 - Testo storico

Legge regionale n. 21 del 29 07 1967

Bollettino ufficiale 31 7 1967 n. 8

MODIFICAZIONI ALLE NORME DELLA LEGGE REGIONALE 20 MAGGIO 1964 N. 6, CONCERNENTE L’ASSISTENZA INTEGRATIVA REGIONALE A FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI IRRECUPERABILI. VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO DELLA REGIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 1967.

Art. 1

L’articolo 1 della legge regionale 20 maggio 1964 n. 6, già modificato dall’articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965 n. 22 e concernente l’assistenza integrativa regionale a favore degli invalidi civili irrecuperabili, è modificato come segue a decorrere dal 1° luglio 1967:

" È autorizzata la concessione agli invalidi civili irrecuperabili, residenti e domiciliati in Valle d’Aosta da almeno cinque anni, - a decorrere dal compimento del quattordicesimo anno di età e alle condizioni e modalità stabilite dalla presente legge -, di un assegno mensile di assistenza integrativa regionale di Lire quindicimila.

L’assegno mensile assistenziale è corrisposto nella misura ridotta del cinquanta per cento agli invalidi ricoverati in Istituti che provvedano alla loro assistenza.

Agli invalidi che fruiscano di pensioni, assegni familiari o rendite di qualsiasi natura o provenienza, l’assegno assistenziale è ridotto in misura corrispondente all’importo mensile del trattamento già fruito; non è computabile nè detraibile il solo assegno mensile di accompagnamento previsto a favore dei ciechi civili dalla legge regionale 11 maggio 1965 n. 4.

L’assegno mensile di assistenza è personale, non reversibile, e non può essere in alcun caso devoluto agli eredi dell’assistito.

L’assegno mensile di assistenza è concesso, revocato, ridotto o aumentato con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore regionale alla Sanità e all’Assistenza Sociale.

La concessione dell’assegno mensile di assistenza è subordinata all’accertamento della invalidità totale (al 100 percento) ".

Art. 2

Il capoverso lettera d) dell’articolo 2 della legge regionale 20 maggio 1964 n. 6 è modificato come segue, a decorrere dal 1° luglio 1967:

" a) siano ricoverati in Istituti assistenziali a carico della Regione o di altri Enti pubblici ".

Art. 3

Per la corresponsione agli invalidi civili irrecuperabili degli assegni mensili di assistenza integrativa à sensi della legge regionale 20 maggio 1964 n. 6 e della presente legge, è approvata la maggiore spesa annua di Lire trenta milioni per l’anno finanziario 1967, in aggiunta alla spesa annua di Lire 225 milioni già stanziata al capitolo 470 del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1967.

La maggiore spesa annua di lire trenta milioni di cui al precedente comma sarà imputata all’apposito capitolo 470 (" Spese per assistenza integrativa regionale agli invalidi civili irrecuperabili ") della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1967, al quale sono apportate le seguenti variazioni per il finanziamento della spesa di cui si tratta:

A) Variazione allo Stato di previsione della Parte ENTRATA:

- lo stanziamento annuo del capitolo 6 (" Provento quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall’articolo 2 della legge 29- 11- 1955 n. 1179 ") è aumentata di Lire trenta milioni;

B) Variazione allo Stato di previsione della Parte SPESA:

- lo stanziamento annuo del capitolo 470 (" Spese per assistenza integrativa regionale agli invalidi civili irrecuperabili ") è aumentato di Lire trenta milioni.

Art. 4

Per la corresponsione agli invalidi civili irrecuperabili degli assegni di assistenza integrativa di cui al precedente articolo per l’anno 1968 e per i seguenti anni, sarà stanziata la spesa annua di Lire duecentosessantacinque milioni all’apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni finanziari 1968 e seguenti corrispondente al sopracitato capitolo 470 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1967.

Alla copertura della ulteriore maggiore spesa annua di Lire dieci milioni derivante a carico della Regione, con decorrenza dal 1° gennaio 1968 in poi, dall’applicazione della presente legge, si provvederà, per l’anno finanziario 1968 e per i successivi anni finanziari, con i maggiori proventi, già accertati nell’esercizio finanziario 1967, delle entrate di cui al capitolo 6 della Parte Entrate del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1967 (" Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall’articolo 2 della legge 29 novembre 1955 n. 1179 ").

Art. 5

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.