Legge regionale 16 giugno 1988, n. 46 - Testo storico

Legge regionale n. 46 del 16 06 1988

Bollettino ufficiale 15 07 1988 n. 12, 1° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO al n. 12 dell'11 07 1988

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 19 agosto 1984, n. 46, recante la disciplina della vendita di giornali e riviste e indirizzi di programmazione per la formazione dei piani comunali.

Art. 1

1. Il quarto comma dell'articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1984, n. 46 è così sostituito:

" 4) Per la vendita automatica si deve tenere conto delle esigenze derivanti dalla esistenza di altri punti di vendita. È fatta salva la norma di cui all'articolo 35 della legge 11 giugno 1971, n. 426 ".

Art. 2

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 19 agosto 1984, n. 46, sono aggiunti i seguenti tre commi:

" 3) L'autorizzazione per la rivendita di soli giornali quotidiani e periodici può essere rilasciata esclusivamente alle persone fisiche. Qualora vi sia abbinamento di altri settore merceologici, l'autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche e a persone giuridiche ".

" 4) Alle persone fisiche non può essere rilasciata più di un'autorizzazione ".

" 5) L'autorizzazione al commercio rilasciata per gli esercizi della grande distribuzione, per le librerie e per le rivendite di tabacchi comprende, qualora richiesta, anche l'autorizzazione alla rivendita di giornali quotidiani e periodici, quando gli stessi esercizi sono programmati a tal fine

nei piani comunali di cui alla presente legge ".

Art. 3

1. Il n. 2 della leggera b) del primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 19 agosto 1984, n. 46, è così sostituito:

" 2. domande presentate da coadiutori che dimostrino di aver coadiuvato in una rivendita per almeno due anni o da gestori di cui al secondo comma del successivo articolo 10 ".

Art. 4

1. IL secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1984, n. 46, è così sostituito: "

2) È vietato l'affidamento in gestione a terzi, salvo nel caso di comprovato impedimento per malattia o di infortunio o di superamento dell'età pensionabile ".

Art. 5

1. Il primo comma dell'articolo 13 della legge regionale 19 agosto 1984, n. 46, è così sostituito:

" 1) Non è necessaria alcuna autorizzazione:

a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate; per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa; per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;

b) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;

c) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;

d) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti.

2) Le vendite di cui ai precedenti paragrafi a - b - d possono anche essere effettuate a mezzo di distributori automatici ".

Art. 6

1. In assenza del piano comunale, qualora nel territorio di un comune o di una frazione di comune non esistano punti di rivendita, il Sindaco è tenuto a rilasciare l'autorizzazione per la prima rivendita anche ad esercizi esistenti fra quelli di cui al quinto comma dell'articolo 8 della legge regionale 19 agosto 1984, n. 46. È parimenti dovuta l'autorizzazione qualora nelle aree urbane non esistano altri punti fissi di rivendita ad una distanza stradale, calcolata per il percorso più breve, di 400 metri.

Art. 7

1. I piani comunali di localizzazione dei punti fissi di vendita o la loro riformulazione in base alla presente legge devono essere adottati entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.