Legge regionale 16 giugno 1988, n. 43 - Testo storico
Legge regionale n. 43 del 16 06 1988
Bollettino ufficiale 15 07 1988 n. 12, 1° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO al n. 0015 dell'11 07 1988
Aumento, per l'anno 1988, degli stanziamenti previsti per l'applicazione della legge regionale 22 aprile 1986, n. 16, concernente interventi per il recupero e la valorizzazione dei sentieri di montagna in funzione dello sviluppo del turismo escursionistico.
1. Per l'applicazione della legge regionale 22 aprile 1986, n. 16, concernente " Interventi per il recupero e la valorizzazione dei sentieri di montagna in funzione dello sviluppo del turismo escursionistico ", č autorizzata, limitatamente all'esercizio finanziario 1988, la maggiore spesa di lire 500 milioni.
2. L'onere di cui al comma precedente graverą sul capitolo 37195 (" Contributi a privati per l'allestimento di opere per il recupero e la valorizzazione dei sentieri di montagna in funzione dello sviluppo del turismo escursionistico ") del bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso.
1. Alla copertura dell'onere di cui all'articolo precedente si provvede mediante riduzione per Lire 500 milioni dello stanziamento iscritto al cap. 26750 del bilancio di previsione per l'esercizio 1988.
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1988 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione
Cap. 26750 " Spese per la sottoscrizione di titoli azionari della Raccordi Autostradali Valle d'Aosta SpA
LR 28 dicembre 1984, n. 73 " Lire 500.000.000
In aumento
Cap. 37195 " Contributi a privati per l'allestimento di opere per il recupero e la valorizzazione dei sentieri di montagna in funzione dello sviluppo del turismo escursionistico
LR 22 aprile 1986, n. 16 articolo 4 ". Lire 500.000.000
1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.