Legge regionale 16 giugno 1988, n. 40 - Testo storico

Legge regionale n. 40 del 16 06 1988

Bollettino ufficiale 15 07 1988 n. 12, 1° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO al n. 15 dell'11 07 1988

Trasferimenti finanziari, in conto capitale, della Regione ai comuni della Valle d'Aosta per l'attuazione dei programmi di investimento in opere pubbliche di loro competenza.

TITOLO I

(Finalità della legge e mezzi per perseguirle)

Art. 1

(Finalità della legge)

1. La Regione trasferisce annualmente risorse finanziarie, in conto capitale, ai Comuni della Valle d'Aosta - ad integrazione di quelle provenienti da altre fonti - per favorire l'attuazione di programmi di investimento in opere pubbliche di loro competenza, in considerazione dell'interesse che queste ultime rivestono per la comunità regionale specie nell'accrescere l'efficienza delle opere pubbliche di diretta pertinenza della Regione e nel favorire, anche per questa via, lo sviluppo economico - sociale della Regione medesima.

2. I trasferimenti finanziari di cui al primo comma sono utilizzati dai Comuni per il finanziamento, parziale o totale, delle seguenti categorie di spesa:

a) studi per la formazione di programmi di investimento;

b) valutazione di fattibilità tecnica e di convenienza economica nonché progettazione di opere pubbliche;

c) acquisizione di immobili necessari per la realizzazione di opere pubbliche;

d) interventi di nuova costruzione, ricostruzione e recupero - ad eccezione di quelli di manutenzione ordinaria - di opere pubbliche e correlativi oneri di direzione, assistenza e collaudo dei lavori;

e) acquisto di beni strumentali connessi con l'utilizzazione delle opere pubbliche di competenza.

Art. 2

(Trasferimenti finanziari)

1. Il complesso delle risorse finanziarie da trasferire ai Comuni in applicazione dell'articolo 1, primo comma, è determinato annualmente, con riferimento all'anno e al periodo pluriennale considerati dal bilancio della Regione, con la legge finanziaria di cui all'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

2. La Giunta regionale, entro un mese dall' entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione della Regione, determina - applicando i valori percentuali e le modalità di calcolo indicati nelle tabelle A e B allegate alla presente legge - le somme da trasferire a ciascun Comune e impegna la relativa spesa.

3. Le modalità di calcolo indicate nella tabella B allegata alla presente legge tengono conto:

a) del livello relativo di utilizzazione da parte del Comune dei mutui erogabili dalla Cassa Depositi e Prestiti;

b) della capacità relativa di impegno, da parte del Comune, delle risorse finanziarie accertate per investimenti;

c) della capacità relativa del Comune di rispettare in sede attuativa i programmi indicati nella relazione previsionale programmatica.

4. La liquidazione ai Comuni delle somme di cui al secondo comma è disposta:

a) nella misura del 10 percento, dalla Giunta regionale con lo stesso atto amministrativo di determinazione delle somme da trasferire e di impegno della relativa spesa;

b) nella misura dell'80 percento, dal Presidente della Giunta regionale, previa analisi e positiva valutazione della relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 3 e ad avvenuta approvazione, da parte della Commissione regionale di controllo, del bilancio di previsione del Comune;

c) nella misura del 10 percento, dal Presidente della Giunta regionale ad avvenuta trasmissione, da parte del Comune, alla Regione e alla Commissione regionale di controllo, rispettivamente di una documentazione sugli investimenti effettuati - redatta secondo uno schema approvato dalla Giunta regionale - e del conto consuntivo, entrambi relativi all'anno precedente quello a cui si riferisce la liquidazione dei trasferimenti.

5. L'omessa trasmissione alla Regione, da parte del Comune, della documentazione di cui al quarto comma, lettera c), impedisce di liquidare al medesimo le somme spettanti nell'anno successivo a quello in cui deve essere prodotta la documentazione stessa.

TITOLO II

(programmazione delle attività e delle spese)

Art. 3

(Relazione previsionale e programmatica)

1. Il Comune redige annualmente la relazione previsionale e programmatica, contenente l'indicazione delle attività e delle spese di competenza che esso intende effettuare nel periodo considerato dal bilancio pluriennale della Regione.

2. La relazione previsionale e programmatica costituisce riferimento per la formazione del bilancio di previsione del Comune ed è allegata al bilancio medesimo. Essa è redatta secondo uno schema approvato dalla Giunta regionale e, per il periodo considerato, indica:

a) l'entità della domanda di pubblici servizi e la sua prevedibile evoluzione, tenuto conto degli obiettivi di crescita che il Comune può ragionevolmente porsi in relazione alla sua struttura economico - sociale e territoriale ed alle indicazione del piano paesistico regionale - previsto dall'articolo 1 bis del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, come modificato e integrato dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431 - e del piano regolatore generale comunale approvato o soltanto adottato;

b) l'entità dell'offerta di pubblici servizi;

c) il quadro delle risorse finanziarie che il Comune prevede di acquisire;

d) l'articolazione dei servizi pubblici di competenza del Comune ed i corrispondenti costi;

e) i connotati fisici degli investimenti che il Comune intende effettuare ed i corrispondenti costi;

f) il quadro delle coerenze tra risorse finanziarie disponibili e corrispondenti impieghi nonché tra investimenti programmati e indicazioni degli strumenti urbanistici di cui alla lettera a);

g) eventuali proposte di intervento della Regione e della Comunità montana, nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

3. la relazione previsionale e programmatica - utile anche ai fini di quanto disposto dalla legislazione dello Stato in ordine agli adempimenti connessi con la deliberazione dei bilanci comunali - è comunicata alla Regione entro due mesi dall'entrata in vigore della legge finanziaria regionale o nel termine all'uopo fissato dalla normativa statale, se precedente.

Art. 4

(Analisi e valutazione della relazione previsionale e programmatica)

1. L'analisi e la valutazione della relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 3, ai fini di quanto disposto dalla legislazione dello Stato e degli adempimenti indicati all'articolo 2, quarto comma, lettera b), è compiuta - con riferimento agli obiettivi programmatici della Regione all'uopo stabiliti dal Consiglio regionale - dal Presidente della Giunta che si avvale della Commissione tecnica di cui all'articolo 19, secondo comma, della legge regionale 2 novembre 1987, n. 91.

2. La relazione previsionale e programmatica che risultasse incompleta o presentasse sostanziali incoerenze nelle indicazioni di cui all'articolo 3, secondo comma, o con gli obiettivi programmatici della Regione è restituita al Comune con richiesta di riesame. In tal caso non si dà luogo all'erogazione del finanziamento di cui ad avvenuta positiva valutazione della relazione quale risulta dopo il riesame del Comune.

Art. 5

(Impiego delle risorse per opere pubbliche)

1. La verifica del grado di corrispondenza degli impieghi effettivi delle risorse finanziarie disponibili per investimenti con quelli programmati, onde tenerne conto nei futuri trasferimenti in applicazione dell'articolo 2, terzo comma, lettera c), è operata dalla Commissione tecnica indicata all'articolo 4, primo comma, ponendo a raffronto i contenuti della relazione previsionale e programmatica con la documentazione sugli investimenti effettuati, prodotta dal Comune ai sensi dell'articolo 2, quarto comma, lettera c).

Art. 6

(Esecuzione delle opere pubbliche)

1. Le opere pubbliche di cui alla presente legge sono eseguite a cura del Comune.

2. Per opere o categorie di opere pubbliche interessanti più Comuni e suscettibili di formare oggetto di un unico appalto al fine di realizzare significative economie di scala, i Comuni interessati possono chiedere alla Regione di provvedere in loro vece all'appalto e alla conduzione tecnica delle opere.

3. Nei casi previsti dal secondo comma i rapporti tra Ragione e Comuni interessati sono regolati da apposita convenzione.

TITOLO III

(Norme finanziarie)

Art. 7

(Determinazione di spesa)

1. Il complesso delle risorse finanziarie da trasferire ai Comuni, in applicazione dell'articolo 1, primo comma, è determinato per l'anno 1988 e per il triennio 1988/ 90 rispettivamente in lire 42 miliardi e lire 130 miliardi.

Art. 8

(Stanziamento della spesa)

1. L'onere complessivo di lire 42 miliardi relativo all'anno 1988 e i corrispondenti oneri per gli anni 1989 e 1990, previsti in complessive lire 88 miliardi, graveranno sul capitolo 22701 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 - la cui descrizione è così sostituita: " Trasferimenti finanziari in conto capitale ai Comuni per favorire l'attuazione di programmi di investimento in opere pubbliche di loro competenza " - e sul corrispondente capitolo di bilancio per gli anni successivi.

2. Alla copertura dell'onere di cui al primo comma si provvede:

- per l'anno 1988, mediante riduzione di pari importo del capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) ", a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per l'anno in corso;

- per gli anni 1989-1990, mediante utilizzo per lire 88 miliardi delle disponibilità già iscritte al programma 2.1.1 finanza locale del bilancio pluriennale 1988/ 1990.

Art. 9

(Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

:

variazioni in diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " Lire 42 miliardi

variazioni in aumento

Cap. 22701 " Trasferimenti finanziari in conto capitale ai Comuni per favorire l'attuazione di programmi di investimento in opere pubbliche di loro competenza (legge regionale 16 giugno 1988, n. 40) " Lire 42 miliardi

TITOLO IV

(Norme transitorie e finali)

Art. 10

(Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge:

a) l'adempimento di cui all'articolo 2, secondo comma, ha luogo entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge;

b) gli adempimenti di cui all'articolo 2, quarto comma, lettera c) e di cui all'articolo 3, secondo comma, hanno luogo entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge;

c) il calcolo delle somme da trasferire a ciascun Comune per l'anno 1988 prescinde dall'applicazione del criterio indicato all'articolo 2, terzo comma, lettera c).

Art. 11

(Abrogazione di norme)

1. L'applicazione della legge regionale 11 aprile 1984, n. 6, è limitata alla gestione delle sole risorse finanziarie ancora da trasferire ai Comuni ai sensi della legge medesima e della legge regionale 15 aprile 1987, n. 32. Alla conclusione di detta gestione, la legge regionale 11 aprile 1984, n. 6, ad eccezione del primo comma dell'articolo 11, cessa di avere vigore.

2. Il quarto comma, lettera b), dell'articolo 18 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, come introdotto dall'articolo 6, terzo comma, della legge regionale 9 giugno 1981, n. 32, è abrogata.

Art. 12

(Dichiarazione d'urgenza)

1. la presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Tabella " A " allegata alla legge regionale 16 giugno 1988, n. 40 (articolo 2, secondo comma).

Distribuzione percentuale delle risorse finanziarie fra i comuni a parità di indici di efficienza.

ATTO ALLEGATO

1) Allein 0.64

2) Antey - Saint - André 0.78

3) Aosta 10.56

4) Arnad 1.33

5) Arvier 1.20

6) Avise 0.90

8) Ayas 2.18

8) Aymavilles 1.80

9) Bard 0.51

10) Bionaz 0.89

11) Brissogne 0.96

12) Brusson 1.70

13) Challand - Saint - Anselme 1.10

14) Challand - Saint - Victor 0.98

15) Chambave 0.94

16) Chamois 0.72

17) Champdepraz 1.28

18) Champorcher 1.13

19) Charvensod 1.34

20) Châtillon 2.38

21) Cogne 2.23

22) Courmayeur 2.58

23) Donnas 1.77

24) Doues 0.84

25) Emarèse 0.66

26) Etroubles 1.13

27) Fénis 1.65

28) Fontainemore 1.14

29) Gaby 1.12

30) Gignod 1.15

31) Gressan 1.43

32) Gressoney - La - Trinité 0.89

33) Gressoney - Saint - Jean 1.53

34) Hône 0.95

35) Introd 0.94

36) Issime 1.02

37) Issogne 1.26

38) Jovençan 0.67

39) La Magdeleine 0.59

40) La Salle 2.13

41) La Thuile 1.52

42) Lillianes 0.91

43) Montjovet 1.13

44) Morgex 1.59

45) Nus 2.00

46) Ollomont 0.85

47) Oyace 0.87

48) Perloz 0.99

49) Pollein 0.92

50) Pontboset 0.88

51) Pontey 0.83

52) Pont - Saint - Martin 1.57

53) Pré - Saint - Didier 1.29

54) Quart 2.23

55) Rhêmes - Notre - Dame 0.84

56) Rhêmes - Saint - Georges 0.87

57) Roisan 0.82

58) Saint - Christophe 1.35

59) Saint - Denis 0.73

60) Saint - Marcel 1.41

61) Saint - Nicolas 0.78

62) Saint - Oyen 0.64

63) Saint - Rhémy 1.14

65) Saint - Vincent 2.05

66) Sarre 1.85

67) Torgnon 1.15

68) Valgrisenche 0.87

69) Valpelline 1.08

70) Valsavarenche 2.28

71) Valtournenche 2.28

72) Verrayes 1.18

73) Verrès 1.30

74) Villenueve 0.84

TOTALE 100.00

Tabella " B " allegata alla legge regionale 16 giugno 1988, n. 40 (articolo 2, secondo comma).

Formule per il calcolo delle somme da assegnare

a ciascun comune.

ATTO ALLEGATO

Formule per il calcolo delle somme

da assegnare a ciascun comune

PRIMA FORMULA (per la determinazione di Xi) Xi = (F x Ai x Vi x 100) il tutto diviso da (sommatoria da 1 a 74 di Ai x Vi)

SECONDA FORMULA (per la determinazione di Vi)

Vi =

= ((IMTi/ ACi) x 100) +

+ (((IPi x 4) / ECi) x 100) + ((APi / ACi) x 100) il tutto diviso 2 +

+ ((IPRi / IMAi) x 100)

tutto fin qui calcolato diviso 3 e moltiplicato x x 1 / Vr

Esplicitazione delle abbreviazioni:

Xi = Risorse finanziarie (in milioni di lire)

da assegnare al Comune i;

F = Complesso delle risorse finanziarie (in milioni di lire) da assegnare all'insieme

dei Comuni;

Ai = Valore percentuale corrispondente nella tabella " A " al Comune i;

V = Indice di efficienza comunale (i) e medio regionale (r);

IMTi = Somma delle spese di investimento impegnate dal Comune i nell'ultimo

triennio;

ACi = Somma delle entrate per investimenti accertate dal Comune i nell'ultimo

triennio;

IPi = Interessi passivi del Comune i risultati dal più recente Conto consuntivo;

ECi = Entrate correnti del Comune i risultati dal più recente Conto consuntivo;

APi = Entrate del Comune i provenienti da

mutui nell'ultimo triennio;

IPRi = Somme delle spese di investimento impegnate dal Comune i per opere programmate

nell'anno di riferimento;

IMAi = Somma delle spese di investimento impegnate dal Comune i nell'anno di riferimento.