Legge regionale 28 aprile 1988, n. 26 - Testo storico

Legge regionale n. 26 del 28 04 1988

Bollettino ufficiale 30 maggio 1988, n. 8, 1° S.S. al n. 12 del 25 maggio 1988.

Aumento della spesa per l'applicazione della legge regionale primo giugno 1984, n. 17, concernente gli interventi assistenziali a favore di minori.

Art. 1

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 1o giugno 1984, n. 17 concernente interventi assistenziali a favore di minori, č autorizzata per l'anno 1988 l'ulteriore spesa di lire 900.000.000. 2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverą:

- quanto a lire 325.000.000 sul capitolo 41900;

- quanto a lire 350.000.000 sul capitolo 41950;

- quanto a lire 225.000.000 sul capitolo 41905.

del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988.

3. Alla copertura della maggiore spesa di lire 900.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti) a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso.

Art. 2

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti " L. 900.000.000

Variazioni in aumento

Cap. 41900 " Spese per l'assistenza ai minori " Legge regionale 1o giugno 1984, n. 17, artt. 8 e 9. L. 325.000.000

Cap. 41905 " Contributi per l'assistenza ai minori e per le provvidenze gią erogate dagli Enti soppressi "

Legge regionale 1o giugno 1984, n. 17, artt. 8 e 11 L. 225.000.000

Cap. 41950 " Contributi per l'assistenza ai minori presso colonie estive, marine e montane "

Legge regionale 1o giugno 1984, n. 17, articolo 10 L. 350.000.000

Art. 3

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.