Legge regionale 28 aprile 1988, n. 22 - Testo storico

Legge regionale n. 22 del 28 04 1988

Bollettino ufficiale 30 05 1988 n. 8, 1° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO al n. 12 del 25 05 1988

Finanziamento della spesa per l'applicazione della legge regionale 11 agosto 1981, n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente norme per favorire l'inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicap.

Art. 1

1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 11 agosto 1981, n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente norme per favorire l'inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicap, č autorizzata per l'anno 1988 la spesa di lire 300.000.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverą sul capitolo 22828 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988.

3. Alla copertura della spesa di L. 300.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti) - a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso.

Art. 2

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti ". L. 300.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 22828 " Contributi ai Comuni per favorire l'inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicap ".

Legge regionale 11 agosto 1981, n. 54

Legge regionale 24 agosto 1982, n. 58

Legge regionale 28 dicembre 1983, n. 89

Legge regionale 7 maggio 1985, n. 27 L. 300.000.000

Art. 3

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.