Legge regionale 29 marzo 1988, n. 17 - Testo storico

Legge regionale n. 17 del 29 03 1988

Bollettino ufficiale 20 04 1988, n. 6, 3° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO al n. 8 dell'11 04 1988

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 15 luglio 1985, n. 46, e successive modificazioni, concernente la concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio.

Art. 1

1. L'articolo 2 della legge regionale 15 luglio 1985, n. 46, è così sostituito:

" Articolo 2

(Modalità di intervento)

1. A fronte delle spese derivanti dagli investimenti di cui all'articolo 1, Società enti e privati proprietari di impianti di risalita possono ottenere mutui agevolati a carico di apposito fondo di rotazione o, in alternativa, mutui a tasso ordinario, da contrarsi con gli Istituti di Credito autorizzati, assistiti da un contributo regionale in conto interessi pari alla differenza tra il tasso agevolato applicato ai mutui regionali e quello ordinario praticato dagli Istituti di Credito.

2. I suddetti finanziamenti saranno accordati sulla base delle seguenti modalità:

a) ammontare del mutuo;

a1. fino al 90 percento della spesa ammessa, nel caso di rinnovo tecnologico di impianti esistenti o di realizzazione di impianti sostitutivi di altri già in funzione o di impianti integranti un sistema già esistente;

a2. fino al 75 percento della spesa ammessa nel caso di realizzazione di impianti ubicati in zone nelle quali ancora non esistano impianti;

b) durata del mutuo:

b1. per impianti scioviari:

anni 10 + 2 di preammortamento;

b2. per impianti seggioviari ad attacchi fissi:

anni 15 + 2 di preammortamento;

b3. per tutti gli altri tipi di impianti di risalita, aerei e terrestri:

anni 20 + 2 di preammortamento;

c) tasso dell'operazione a carico del mutuatario: da determinarsi in base alle disposizioni di cui al successivo terzo comma.

3. La Giunta regionale determina annualmente con propria deliberazione il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti a carico del fondo regionale di rotazione, il quale deve essere commisurato al 25 percento del tasso di riferimento determinato con decreto del Ministero del Tesoro per operazioni di credito nel settore turistico, in vigore al 1o gennaio precedente alla data di stipulazione del relativo contratto. Nel caso di frazioni di punto il tasso verrà arrotondato al punto o al mezzo punto inferiore.

4. È data facoltà ai mutuatari di estinguere anticipatamente il mutuo senza addebito di penali e di interessi.

Art. 2

1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 15 luglio 1985, n. 46, e successive modificazioni, è così sostituito:

" 2. Per l'istruttoria e la concessione del mutuo vengono quindi trasmesse alla Finaosta le domande a carico del fondo regionale di rotazione e agli Istituti di Credito prescelti dai mutuatari quelle assistite dal contributo regionale in conto interessi ".

Art. 3

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 5 della legge regionale 15 luglio 1985, n. 46, è aggiunto il seguente comma:

" 4 bis) La Giunta regionale è altresì autorizzata a stipulare con gli Istituti di Credito autorizzati apposite convenzioni per la concessione, su proposta della Regione, per gli scopi di cui alla presente legge, di mutui assistiti da contributo regionale in conto interessi, della durata prevista all'articolo 2, secondo comma, alle condizioni in uso presso gli Istituti medesimi ".

Art. 4

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 15 luglio 1985, n. 46, è inserito il seguente articolo 6 bis:

" Articolo 6 bis

(Garanzia fidejussoria)

1. La Regione Valle d'Aosta è autorizzata a concedere garanzia fidejussoria nell'interesse degli Istituti di Credito per i mutui concessi ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

2. La garanzia comprende altresì gli interessi e gli accessori richiesti dagli Istituti di Credito mutuanti ed ha carattere sussidiario a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del Codice Civile ai fini della preventiva escussione del debitore principale ".

Art. 5

1. È autorizzata per l'anno 1988 la maggiore spesa di L. 7.000 milioni per il rifinanziamento del fondo di rotazione di cui alla legge regionale 15 luglio 1985, n. 46, e successive modificazioni, concernente incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio.

2. È autorizzata, inoltre la spesa di L. 4.000 milioni quale limite di impegno per contribuzioni in conto interessi su mutui a tasso ordinario da contrarsi con gli Istituti di Credito autorizzati.

3. Per la concessione della garanzia fidejussoria di cui all'articolo 4 della presente legge è autorizzata la spesa annua di L. 1.000.000.

Art. 6

(Norma finanziaria)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà:

- quanto a L. 7.000 milioni per l'anno 1988 sul capitolo 37510 del bilancio per l'esercizio in corso;

- quanto a L. 4.000 milioni a decorrere dall'anno 1988 per l'intera durata dei piani di ammortamento sull'istituendo capitolo 37520 del bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci;

- quanto a L. 1.000.000 annue a decorrere dal 1988 per la durata dei piani di ammortamento, sul capitolo 51000 del bilancio per l'anno in corso e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

- per l'anno 1988:

a) quanto a L. 7.000 milioni mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 26750 del bilancio per l'anno in corso, con parziale utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dalla LR 28 dicembre 1984, n. 73;

b) quanto a L. 4.000 milioni mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento) " a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso;

c) quanto a L. 1 milione mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) " a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per l'anno in corso concernente " Norme per il personale addetto ai corsi di addestramento professionale alberghiero "; su detto intervento risulta, quindi, disponibile la minor somma di L. 34 milioni;

- per gli anni 1989 e 1990 mediante utilizzo per L. 8.000 milioni delle disponibilità già iscritte al programma 2.2.2.12 " Interventi promozionali per il turismo " del bilancio pluriennale

1988/1990;

- per gli anni successivi gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 7

(Variazioni di bilancio)

1. Alla Parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

Cap. 26750 " Spese per la sottoscrizione di titoli azionari della " Raccordi Autostradali

SpA "

- LR 28 dicembre 1984, n. 73 L. 7.000.000.000

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) " L. 1.000.000

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento) " L. 4.000.000.000

Totale in diminuzione L. 11.001.000.000

in aumento

Cap. 37510 " Spese per il finanziamento del fondo regionale di rotazione per gli impianti di risalita e di connesse strutture di servizio

- LR 15 luglio 1985, n. 46

- LR 31 dicembre 1985, n. 90

- LR 7 agosto 1986, n. 42 articolo 2 comma terzo

- LR 29 marzo 1988 n. 17 L. 7.000.000.000

Cap. 37520 (di nuova istituzione) Codificazione 2.1.2.4.3.4.10.24.09

" Concorso nel pagamento di interessi su mutui per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio

- LR 29 marzo 1988, n. 17 L. 4.000.000.000

Cap. 51000 " Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative

- LR primo aprile 1975, n. 7 L. 1.000.000

Totale in aumento L. 11.001.000.000

2. L'allegato n. 9 alla legge regionale 8 gennaio 1988, n. 2 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1988 è integrato nel modo seguente:

LR 29 marzo 1988, n. 17 " Garanzia fideiussoria a favore di Società Funiviarie su mutui da contrarsi con Istituti di Credito vari per la realizzazione di impianti di risalita e connesse strutture di servizio".

Art. 8

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.