Legge regionale 29 gennaio 1988, n. 10 - Testo storico
Legge regionale n. 10 del 29 01 1988
Bollettino ufficiale 04 03 1988 n. 4, 3° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO al n. 0004 del 25 02 1988.
Concessione di contributi annui a favore dell'Editrice Sports Valdôtains SS di Aosta per il sostegno della stampa sportiva.
1. Limitatamente agli esercizi 1988, 1989 e 1990 è autorizzata la concessione a favore della "Editrice Sports Valdôtains SS", di Aosta, di contributi a titolo di sostegno della stampa a diffusione regionale avente carattere esclusivamente sportivo.
2. I contributi di cui al primo comma sono erogati nella misura di lire 45 milioni annui.
1. Per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 1 l'" Editrice Sports Valdôtains SS " deve presentare regolare domanda all'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. La domanda di cui al comma precedente deve essere corredata dal bilancio preventivo riferito all'esercizio in corso e dal bilancio consuntivo relativo all'esercizio immediatamente precedente.
3. L'Assessorato del turismo esamina la domanda, ne verifica la regolarità e determina l'ammontare del contributo concedibile, sottoponendo quindi le risultanze dell'istruttoria alla Giunta regionale che decide in via definitiva con propria deliberazione.
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, come determinato all'articolo 1, graverà sul capitolo del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 e successivi corrispondente al cap. 47600 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987.
2. Alla copertura dell'onere si provvede, per gli anni 1988 e 1989, mediante utilizzo per lire 90 milioni delle risorse disponibili iscritte nel programma 3.2. " Altri oneri non ripartibili " del bilancio pluriennale della Regione 1987/1989.
3. Nell'anno 1990 l'onere sarà iscritto con la legge di approvazione del relativo bilancio di previsione.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.