Legge regionale 29 gennaio 1988, n. 10 - Testo storico

Legge regionale n. 10 del 29 01 1988

Bollettino ufficiale 04 03 1988 n. 4, 3° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO al n. 0004 del 25 02 1988.

Concessione di contributi annui a favore dell'Editrice Sports Valdôtains SS di Aosta per il sostegno della stampa sportiva.

Art. 1

1. Limitatamente agli esercizi 1988, 1989 e 1990 è autorizzata la concessione a favore della "Editrice Sports Valdôtains SS", di Aosta, di contributi a titolo di sostegno della stampa a diffusione regionale avente carattere esclusivamente sportivo.

2. I contributi di cui al primo comma sono erogati nella misura di lire 45 milioni annui.

Art. 2

1. Per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 1 l'" Editrice Sports Valdôtains SS " deve presentare regolare domanda all'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. La domanda di cui al comma precedente deve essere corredata dal bilancio preventivo riferito all'esercizio in corso e dal bilancio consuntivo relativo all'esercizio immediatamente precedente.

3. L'Assessorato del turismo esamina la domanda, ne verifica la regolarità e determina l'ammontare del contributo concedibile, sottoponendo quindi le risultanze dell'istruttoria alla Giunta regionale che decide in via definitiva con propria deliberazione.

Art. 3

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, come determinato all'articolo 1, graverà sul capitolo del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 e successivi corrispondente al cap. 47600 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987.

2. Alla copertura dell'onere si provvede, per gli anni 1988 e 1989, mediante utilizzo per lire 90 milioni delle risorse disponibili iscritte nel programma 3.2. " Altri oneri non ripartibili " del bilancio pluriennale della Regione 1987/1989.

3. Nell'anno 1990 l'onere sarà iscritto con la legge di approvazione del relativo bilancio di previsione.

Art. 4

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.