Legge regionale 10 luglio 1967, n. 16 - Testo storico

Legge regionale n. 16 del 10 07 1967

Bollettino ufficiale 11 7 1967 n. 7

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO AL COMUNE DI AOSTA A TITOLO DI CONCORSO REGIONALE NELLE SPESE PER ANTICIPAZIONI DI FONDI E PER AMMORTAMENTO, PER L’ANNO 1967, DI MUTUI PASSIVI ASSUNTI DAL COMUNE STESSO PER IL FINANZIAMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ.

Art. 1

È approvata la concessione, a carico del bilancio della Regione, di un contributo di Lire centocinquantamilioni al Comune di Aosta, a titolo di concorso finanziario della Regione nelle spese per anticipazioni di fondi e per ammortamento, per l’anno 1967, di mutui passivi assunti dal Comune stesso per il finanziamento di lavori di pubblica utilità.

Art. 2

Al finanziamento della spesa di Lire centocinquantamilioni, di cui al precedente articolo 1, si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della parte SPESA del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1967:

istituzione del seguente nuovo capitolo di spesa 134 " Contributo al Comune di Aosta a titolo di concorso regionale nelle spese per anticipazioni di fondi e per ammortamento, per l’anno 1967, di mutui passivi assunti dal Comune stesso per il finanziamento di lavori di pubblica utilità ", con lo stanziamento di Lire 150 milioni, somma da prelevare dal capitolo 150 del bilancio stesso (" Fondo speciale per oneri derivanti dai provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento ").

Art. 3

Il versamento del contributo di cui ai precedenti articoli, sarà effettuato alla Tesoreria del Comune di Aosta in uno o più ratei, entro il 31-12-1967, in esecuzione di appositi provvedimenti deliberativi di liquidazione del contributo stesso da adottare dalla Giunta Regionale.

Art. 4

La spesa per la liquidazione del contributo di cui alla presente legge sarà imputata al nuovo capitolo 134 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1967.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.