Legge regionale 29 gennaio 1988, n. 7 - Testo storico

Legge regionale n. 7 del 29 01 1988

Bollettino ufficiale 04 03 1988 n. 4, 3° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO al n. 0004 del 25 02 1988.

Attività e funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo della Regione Valle d'Aosta. Autorizzazione di spesa.

Art. 1

1. Il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo previsto dall'articolo 5 della legge statale

14 aprile 1975, n. 103

, quale organo di consulenza della Regione in materia radiotelevisiva, svolge le sue funzioni presso la Presidenza della Giunta regionale.

2. Esso assicura la presenza e il ruolo della Regione in materia di partecipazione radiotelevisiva.

3. Svolge compiti specifici in materia radiotelevisiva ad esso affidati sia dalla Giunta regionale che direttamente dal Consiglio regionale.

4. Quale organo attivo di natura tecnico-politica, formula indicazioni sui programmi radiotelevisivi destinati alla diffusione regionale, nonché proposte da presentare al Consiglio di amministrazione della Società concessionaria in merito a programmazioni regionali che possono essere trasmesse in reti nazionali.

5. Quale organo di prima istanza della competente Commissione parlamentare, regola l'accesso alle trasmissioni regionali, secondo le norme della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Art. 2

1. Le spese necessarie per l'attività del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo della Regione Valle d'Aosta, e per la partecipazione alle riunioni dei suoi organi collegiali, sono a carico della Regione.

Art. 3

1. Per il funzionamento del Comitato e per gli interventi previsti nel precedente articolo, dall'anno 1987, è autorizzata la spesa annua di lire 20.000.000 (ventimilioni) di cui lire 5.000.000 già finanziati con legge regionale 20 giugno 1978, n. 38.

Art. 4

1. La maggiore spesa di lire 15.000.000 (quindicimilioni) derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 23.800 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi futuri.

2. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma si provvede

- per l'anno 1987 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 50.000 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 " Fondo globale per il finanziamento di spesa per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) ", a valere sull'apposito accantonamento previsto dall'allegato n. 8 al bilancio stesso;

- per gli anni 1988 e 1989 mediante utilizzo per lire 30.000.000 (trentamilioni) delle disponibilità relative al programma 2.1 - Interventi a carattere generale - del bilancio pluriennale 1987 - 1989.

Art. 5

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 50.000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) L. 15.000.000

In aumento:

Cap. 23.800 " Spese per il funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo della Valle d'Aosta

- Lr 20 giugno 1978, n. 38

- Lr 29 gennaio 1988, n. 7 L. 15.000.000

Art. 6

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale della Regione ed entrerà in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.