Legge regionale 28 dicembre 1987, n. 111 - Testo storico

Legge regionale n. 111 del 28 12 1987

Rifinanziamento per l'anno 1987 dell'articolo 11 della legge regionale 11 aprile 1984, n. 6, recante finanziamento di opere pubbliche nell'interesse di enti locali.

(B.U. 21 gennaio 1988, n. 2, 4° S.S. al n. 1 del 11 gennaio 1988)

Art. 1

(Finalità )

1. È autorizzata per l'anno 1987 la maggiore spesa di L. 500.000.000 per interventi di cui all'articolo 11 della legge regionale 11 aprile 1984, n. 6, recante finanziamento di opere pubbliche nell'interesse di enti locali.

Art. 2

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 27950 della parte spesa del bilancio di previsione della regione per l'esercizio finanziario 1987.

2. Alla copertura della maggiore spesa di L. 500.000.000 si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 1987 della legge regionale 10 aprile 1985, n. 10 ed iscritta nel capitolo 36750 del bilancio di previsione della Regione per l'anno medesimo.

Art. 3

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

Cap. 36750 " Contributo all'Institut Valdotain de l'artisanat typique( IVAT) "

LR 10 aprile 1985, n. 10 L. 500.000.000

In aumento

Cap. 27950 " Spese per la costruzione e la sistemazione straordinaria di edifici pubblici "

- LR 11 aprile 1984, n. 6 articolo 11 L. 500.000.000

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.