Legge regionale 22 dicembre 1987, n. 106 - Testo storico

Legge regionale n. 106 del 22 12 1987

Applicazione nella Valle d'Aosta del regolamento CEE n. 1401 del Consiglio del 6 maggio 1986 che costituisce un'azione comune per il miglioramento dell'agricoltura in alcune zone svantaggiate.

(B.U. 21 gennaio 1988, n. 2, 4° S.S. al n. 1 del 11 gennaio 1988)

Art. 1

1. La presente legge regionale applica in Valle d'Aosta il regime di aiuti comunitari previsti dal regolamento 1401/ 86 del 6 maggio 1986 del Consiglio delle Comunità Europee che istituisce un'azione comune per il miglioramento dell'agricoltura in alcune zone svantaggiate dell'Italia settentrionale.

Art. 2

1. Gli interventi previsti, secondo un programma che sarà approvato dalla Commissione delle Comunità Economiche Europee, riguardano i seguenti settori:

- miglioramento dell'infrastruttura rurale con particolare riguardo alla elettrificazione rurale, agli acquedotti rurali e alla viabilità rurale nelle zone di particolare interesse agricolo;

- l'imboschimento, il miglioramento delle foreste, comprese altre misure complementari quali opere di sterro, interventi sulla stabilità del suolo, protezione contro il fuoco;

- ricomposizione fondiaria;

- lotta contro l'erosione;

- miglioramento, purché inserito nel quadro di un'azione collettiva, delle superfici agricole di proprietà privata con particolare riguardo al drenaggio ed altre misure di miglioramento del suolo;

- miglioramento o creazione di infrastrutture collettive, che favoriscano l'agriturismo, nei comprensori che dipendono essenzialmente dall'agricoltura e che hanno un buon potenziale turistico.

Art. 3

1. Le modalità e le norme degli interventi dovranno, in ogni caso, essere conformi a quanto previsto dal regolamento CEE 1401/ 86 del 6 maggio 1986 e alle leggi in vigore della Regione Valle d'Aosta in materia di agricoltura e forestazione.

Art. 4

1. Per l'applicazione della seguente legge è autorizzata nell'anno 1987 la spesa di lire 2.046.000.000, che graverà sul capitolo 34950 che si istituisce nella parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio in corso.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

- quanto a lire 1.246.000.000, mediante iscrizione dell'assegnazione prevista dall'articolo 5 della legge 8 novembre 1986, n. 752, per gli interventi previsti dal regolamento CEE n. 1401/ 86 in materia di azioni strutturali; detta assegnazione sarà introitata nel capitolo 05875 che si istituisce nella parte Entrata del bilancio di previsione per l'anno in corso; - quanto a lire 800.000.000, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " a valere sull'apposito accantonamento previsto nell'allegato 8 del bilancio di previsione per l'anno 1987.

Art. 5

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 sono apportate le seguenti variazioni:: PARTE ENTRATA

Variazione in aumento

Titolo 2

Entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato.

Categoria 4 Assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato per funzioni proprie.

Codificazione: 2.3.4.

Cap. 05875 (di nuova istituzione)

" Fondi per il finanziamento di interventi nel settore dell'agricoltura "

previsti dal regolamento CEE 1401/ 86 in materia di azioni strutturali L. 8 novembre 1986, n. 752 articolo 5

L. 1.246.000.000

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento) "

L. 800.000.000

Variazione in aumento

Settore 2: Sviluppo economico

Programma 2.2.2.06: Interventi per l'attuazione delle direttive CEE in agricoltura.

Codificazione: 2.1.2.1.0.3.10.10.04.

Cap. 34950 (di nuova istituzione)

" Interventi per il miglioramento dell'agricoltura in zone svantaggiate "

in attuazione del regolamento CEE n. 1401 del 6 maggio 1986

- L. 8 novembre 1986, n. 752, articolo 5

- LR 22 dicembre 1987, n. 106

L. 2.046.000.000

Art. 6

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.