Legge regionale 18 dicembre 1987, n. 101 - Testo storico

Legge regionale n. 101 del 18 12 1987

Rifinanziamento della legge regionale 11 agosto 1976, n. 32, concernente l'adesione della Regione al Consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d'Aosta e successive modificazioni.

(B.U. 21 gennaio 1988, n. 2, 4° S.S. al n. 1 del 11 gennaio 1988)

Art. 1

1. La Giunta regionale č autorizzata a concedere, per l'esercizio finanziario 1987, un ulteriore contributo di L. 1.000.000.000 per l'abbattimento del tasso di interesse fissato fra gli istituti di credito ed il Consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d'Aosta, di cui alla legge regionale 11 agosto 1976, n. 32, e successive modificazioni. 2. L'utilizzazione del contributo regionale per i finanziamenti concessi ai soci č subordinata al versamento della quota di iscrizione al Consorzio. 3. Gli aderenti al Consorzio dovranno impegnarsi a consentire, in qualsiasi momento, il controllo regionale sulla destinazione dei finanziamenti che beneficiano dell'abbattimento del tasso di interesse.

Art. 2

1. Le somme eventualmente non utilizzate dal predetto Consorzio nell'anno 1987, saranno utilizzate negli anni successivi, per lo stesso fine indicato all'articolo 1.

Art. 3

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 1.000.000.000 graverą sul cap. 36000 del Bilancio preventivo della Regione per l'anno 1987.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante l'accertamento di maggiori entrate di lire 1.000.000.000 sul cap. 00300 del bilancio di previsione medesimo per tasse di concessione della Casa da Gioco di Saint - Vincent.

Art. 4

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

Parte Entrata

Cap. 00300 " Tassa di concessione della Casa da Gioco di Saint - Vincent "

L. 1.000.000.000

Parte Spesa

Cap. 36000 " Contributo al Consorzio Garanzia Fidi fra gli industriali

- LR 11 agosto 1976, n. 32

- LR 16 giugno 1978, n. 24

- LR 19 giugno 1984, n. 25 "

L. 1.000.000.000

Art. 5

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.