Legge regionale 2 novembre 1987, n. 91 - Testo storico

Legge regionale n. 91 del 02 11 1987

Norme concernenti le Comunità montane.

(B.U. 30 novembre 1987, n. 21, 2° S.S. al n. 22 del 25 novembre 1987)

TITOLO I

(Caratteristiche istituzionali e territoriali delle Comunità montane)

Art. 1

(Zone omogenee)

1. L'intero territorio della Regione Valle d'Aosta è ripartito, ai sensi e ai fini della legge dello Stato 3 dicembre 1971, n. 1102, nelle seguenti zone omogenee, determinate in base a criteri di unità territoriale, economica e sociale:

prima zona: comprendente i comuni di: Courmayeur, Pré - Saint - Didier, La Thuile, Morgex e La Salle;

seconda zona: comprendente i comuni di: Valgrisenche, Rhêmes - Notre - Dame, Rhêmes -Saint - Georges, Valsavarenche, Cogne, Aymavilles, Villeneuve, Introd, Arvier, Avise, Saint - Nicolas e Saint - Pierre;

terza zona: comprendente i comuni di: Bionaz, Oyace, Valpelline, Roisan, Gignod, Allein, Doues, Ollomont, Etroubles, Saint - Oyen e Saint - Rhémy;

quarta zona: comprendente i comuni di: Jovençan, Gressan, Charvensod, Pollein, Brissogne, Saint - Marcel, Fénis, Nus, Quart, Saint - Christophe, Aosta e Sarre;

quinta zona: comprendente i comuni di: Valtournenche, Chamois, La Magdeleine, Antey - Saint - André, Torgnon, Chatillon, Saint - Vincent, Emarèse, Pontey, Chambave, Saint - Denis e Verrayes;

sesta zona: comprendente i comuni di: Ayas, Brusson, Challand - Saint - Anselme, Challand - Saint - Victor, Verrès, Arnad, Issogne, Champdepraz e Montjovet;

settima zona: comprendente i comuni di: Gaby, Fontainemore, Lillianes, Perloz, Pont - Saint - Martin, Donnas, Bard, Hône, Pontboset, Champorcher;

ottava zona: comprendente i comuni di: Gressoney - La - Trinité, Gressoney - Saint - Jean, Issime.

Art. 2

(Caratteristiche istituzionali)

1. In ciascuna delle zone omogenee di cui all'articolo 1 è costituita una Comunità montana, il cui territorio coincide con quello della rispettiva zona.

2. La Comunità montana è ente territoriale di diritto pubblico, intermedio fra Regione e comuni, avente finalità di programmazione, organizzazione e gestione di servizi e altre attività pubbliche e funzione consultiva in materia di pianificazione territoriale.

Art. 3

(Affidamento di funzioni da parte dei comuni)

1. La Comunità montana programma, organizza e gestisce i servizi e le altre attività pubbliche che, per loro natura, si palesano più efficienti se rivolti a un bacino di utenza sovracomunale e, in quanto coinvolgenti, sia pure indirettamente, tutti i comuni della rispettiva zona omogenea, le siano da questi demandati.

Art. 4

(Deleghe della Regione)

1. La Regione può delegare anche a singole Comunità montane specifiche funzioni laddove il loro esercizio, in considerazione del bacino di utenza e delle strutture di cui dispone la Comunità, presentino prospettive di efficienza ed economicità rispetto all'attribuzione delle funzioni medesime ai singoli comuni compresi nel territorio della Comunità stessa, oppure ove la connessione di materia con le funzioni demandate alla Comunità dai Comuni lo consigli.

3. La delega è effettuata con atto deliberativo del Consiglio regionale.

Art. 5

(Controllo sugli atti)

1. Il controllo sugli atti deliberativi della Comunità montana, compresi quelli di approvazione o modifica dello statuto, è disciplinato dalla legge regionale concernente il controllo sugli atti degli enti locali.

TITOLO II

(Statuto delle Comunità montane)

Art. 6

(Approvazione dello statuto)

1. La Comunità montana approva il proprio statuto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 7

(Oggetto dello statuto)

1. Lo statuto stabilisce:

a) la denominazione;

b) il Comune indicato come sede degli uffici;

c) le finalità peculiari;

d) le attribuzioni degli organi deliberanti ed esecutivi e la composizione degli organi medesimi a struttura collegiale, in quanto non disciplinate dalla presente legge;

e) le modalità di elezione e di revoca del Direttivo e del suo Presidente;

f) l'organizzazione e la struttura degli uffici amministrativi e operativi;

g) le modalità di formazione e approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

h) le sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio e le modalità di convocazione dei consiglieri;

i) i criteri di accollo ai Comuni delle spese derivanti alla Comunità, ai sensi della disposizione dell'articolo 3;

l) le norme relative all'acquisizione, conservazione e alienazione di beni di pertinenza;

m) norme di organizzazione amministrativa in quanto non previste dalla presente legge.

TITOLO III

(Organi della Comunità montana)

Art. 8

(Individuazione degli organi)

1. Sono organi della Comunità montana:

a) il Consiglio;

b) il Direttivo;

c) il Presidente.

Art. 9

(Composizione del Consiglio)

1. Fanno parte del Consiglio della Comunità montana, in rappresentanza di ciascun Comune, il Sindaco nonché due rappresentanti, designati uno dalla minoranza e l'altro dalla maggioranza del Consiglio comunale.

Art. 10

(Attribuzioni del Consiglio)

1. Al Consiglio spetta:

a) eleggere, tra i propri componenti, a maggioranza assoluta di questi, il Presidente e il vicepresidente della Comunità e su proposta del Presidente, gli altri componenti del Direttivo;

b) deliberare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

c) deliberare la relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 16;

d) deliberare gli acquisti, le alienazioni e le locazioni, nonché l'accensione di mutui presso istituti di credito;

e) deliberare il regolamento organico del personale dipendente;

f) deliberare il regolamento previsto dall'articolo 25 della legge dello Stato 27 dicembre 1985, n. 816;

g) deliberare su ogni altro provvedimento non di competenza del Direttivo o del Presidente.

Art. 11

(Durata in carica del Consiglio)

1. Il Consiglio dura in carica cinque anni. 2. Ogni comune, in coincidenza con il rinnovo del Consiglio Comunale, provvede a nominare i propri rappresentanti in seno al Consiglio della Comunità montana.

Art. 12

(Composizione del Direttivo)

1. Il Direttivo è composto:

- del Presidente;

- del Vicepresidente;

- di un numero di Consiglieri della Comunità variabile in ragione di:

a) tre per le Comunità costituite da non più di 8 Comuni;

b) cinque per le Comunità costituite da 9 a 16 Comuni;

c) sette per le Comunità costituite da più di 16 comuni.

2. La decadenza dalla carica di Consigliere della Comunità comporta la decadenza da membro del Direttivo.

Art. 13

(Attribuzioni del Direttivo)

1. Il Direttivo è l'organo esecutivo della Comunità montana; ad esso compete di:

a) dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio; b) approvare le spese di gestione nei modi e nei limiti previsti dallo statuto;

c) proporre al Consiglio il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

d) stabilire l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio.

2. In caso di necessità e urgenza, il Direttivo può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio e da sottoporre alla ratifica del Consiglio, secondo le norme dell'articolo 140 del rd 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 14

(Attribuzioni del Presidente)

1. Il Presidente rappresenta la Comunità, anche in giudizio; convoca e presiede il Consiglio ed il Direttivo; stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze del Direttivo; promuove le azioni possessorie urgenti riferendone al Direttivo nella prima seduta.

Art. 15

(Deliberazioni del Consiglio e del Direttivo)

1. Il Consiglio e il Direttivo deliberano con l'intervento della metà più uno dei loro componenti ed a maggioranza di voti. A parità di voti prevale quello del Presidente della seduta.

TITOLO IV

(Programmazione delle attività e delle spese)

Art. 16

(Relazione previsionale e programmatica)

1. La Comunità montana redige annualmente la relazione previsionale e programmatica, contenente il programma dei servizi e delle attività di propria competenza da attuare nel periodo considerato dal bilancio pluriennale della Regione.

2. La relazione previsionale e programmatica costituisce riferimento per la formazione del bilancio di previsione della Comunità montana ed è allegata al bilancio medesimo. Essa è redatta secondo uno schema approvato dalla Giunta regionale e, per il periodo considerato, indica:

a) l'entità della domanda di pubblici servizi e la sua prevedibile evoluzione, tenuto conto:

1) della struttura economico - sociale e territoriale della Comunità montana e della sua dinamica di lungo periodo;

2) degli obiettivi di crescita che la Comunità montana può ragionevolmente porsi in relazione alle indicazioni programmatiche della Regione ed ai contenuti del piano paesistico regionale - previsto dall'articolo 1 bis del decreto - legge 27 giugno 1985, n. 312, come modificato e integrato dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431 e dei piani regolatori generali comunali approvati o soltanto adottati;

b) l'entità dell'offerta di pubblici servizi e la sua articolazione territoriale;

c) il quadro delle risorse finanziarie che la Comunità montana prevede di acquisire;

d) i connotati organizzativi dei servizi pubblici la cui gestione è attribuita o demandata alla Comunità montana ed i correlativi costi;

e) i connotati fisici degli investimenti che la Comunità montana prevede di effettuare ed i correlativi costi;

f) il quadro delle coerenze tra risorse finanziarie disponibili e correlativi impieghi nonché tra investimenti programmati e indicazioni degli strumenti urbanistici di cui alla lettera a), punto 2);

g) eventuali proposte di intervento della Regione e dei comuni, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, anche in ordine alla modificazione dei piani regolatori generali comunali approvati o soltanto adottati.

3. La relazione previsionale e programmatica - utile anche ai fini di quanto disposto dalla legge dello Stato in ordine agli adempimenti connessi con la deliberazione dei bilanci degli enti locali - è comunicata alla regione entro due mesi dall'entrata in vigore della legge finanziaria regionale o nel termine all'uopo fissato dalla normativa statale, se precedente.

Art. 17

(Modificazioni di norme)

1. L'articolo 2 della legge regionale 16 marzo 1976, n. 12 è così sostituito:

"( Attività consultiva in ordine ai piani regolatori generali comunali)

1. I comuni, ai fini della formazione del proprio piano regolatore, devono previamente consultare il Consiglio della Comunità montana, che si dovrà esprimere entro due mesi. Se entro detto termine il parere non sarà stato espresso se ne prescinde. "

TITOLO V

(Interventi regionali a favore della Comunità montana)

Art. 18

(Modalità di intervento)

1. Le spese correnti della Comunità montana sono finanziate dalla Regione:

a) in misura totale per l'esercizio delle funzioni proprie o delegate in applicazione dell'articolo 4;

b) in misura non superiore al cinquanta per cento e, comunque, fino alla concorrenza delle spese accollate ai comuni per l'organizzazione e la gestione dei servizi e delle altre attività pubbliche demandati dai Comuni medesimi in applicazione dell'articolo 3.

2. Gli investimenti programmati dalla Comunità montana sono finanziati dalla Regione:

a) in applicazione di leggi regionali, generali o di settore che dispongono interventi - anche eseguiti dalla Regione - per investimenti proponibili dalle Comunità montane;

b) mediante trasferimento alla Comunità montana di risorse finanziarie stanziate annualmente dalla Regione anche di provenienza statale.

Art. 19

(Determinazione e finanziamento degli interventi)

1. La Regione determina i propri interventi a favore della Comunità montana previa analisi e valutazione della relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 16.

2. L'analisi e la valutazione di cui al primo comma sono compiute dalla Giunta regionale che si avvale di una commissione tecnica composta di cinque funzionari regionali nominati con decreto del Presidente della Giunta. Alle riunioni della Commissione interviene di volta in volta il Presidente della Comunità montana interessata. 3. La relazione previsionale e programmatica che risultasse incompleta o presentasse sostanziali incoerenze nelle indicazioni di cui all'articolo 16, secondo comma, è restituita alla Comunità montana con richiesta di riesame.

4. La Giunta regionale, tenendo conto della relazione previsionale e programmatica di cui non abbia chiesto il riesame o, in caso contrario, quale risulta dopo il riesame della Comunità montana, provvede a quanto segue:

a) deliberare i finanziamenti di cui all'articolo 18, primo comma, specificandone la destinazione ed impegnando la relativa spesa, tenuto conto di altri trasferimenti disposti, per gli stessi fini, a favore della Comunità montana dallo Stato, dalla Regione e da altri enti pubblici;

b) deliberare i finanziamenti di cui all'articolo 18, secondo comma, lettera b), specificandone la destinazione ed impegnando la relativa spesa, nel limite rappresentato per ciascuna Comunità montana dall'applicazione del rispettivo valore percentuale, indicato nella tabella allegata alla presente legge, al totale delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

c) curare affinché gli interventi finanziati o attuati dalla Regione in applicazione delle leggi regionali di cui all'articolo 18, secondo comma, lettera a), siano coerenti con le determinazioni assunte dalla Giunta regionale in ordine alla relazione previsionale e programmatica della Comunità montana.

5. I finanziamenti di cui al quarto comma, lettere a) e b) sono liquidati alla Comunità montana:

a) in misura dell'ottanta per cento, dalla Giunta regionale con lo stesso atto amministrativo di determinazione dei finanziamenti e di impegno della relativa spesa;

b) in misura del venti per cento, dal Presidente della Giunta regionale ad avvenuta trasmissione alla Commissione regionale di controllo, da parte della Comunità montana, del conto consuntivo relativo all'anno precedente quello a cui si riferisce la liquidazione dei finanziamenti.

TITOLO VI

(Norme finanziarie)

Art. 20

(Disciplina degli stanziamenti regionali)

1. Gli stanziamenti da destinare ai finanziamenti indicati al primo comma e, limitatamente alle risorse finanziarie regionali, al secondo comma, lettera b), dell'articolo 18, sono determinati con la legge finanziaria di cui all'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

2. I fondi di cui all'articolo 18, secondo comma, lettera b), assegnati dallo Stato alla Regione per la redazione e l'attuazione dei piani di sviluppo delle Comunità montane, sono iscritti nel bilancio regionale, così come le relative spese, con le modalità previste dall'articolo 42 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 21

(Autorizzazioni di spesa)

1. Con riferimento agli interventi indicati al titolo V è autorizzata per l'anno 1987 la seguente spesa:

a) per i trasferimenti finanziari di cui all'articolo 18, primo comma, lettera a) Lire 1.500 milioni;

b) per i trasferimenti finanziari di cui all'articolo 18, primo comma, lettera b), Lire 1.000 milioni;

c) per i trasferimenti delle risorse finanziarie regionali di cui all'articolo 18, secondo comma, lettera b), Lire 500 milioni.

2. Ad una eventualmente diversa ripartizione della spesa tra i tre tipi di trasferimenti finanziari indicati al primo comma si provvederà con legge di variazione al bilancio.

3. L'onere di complessive Lire 3 miliardi di cui al primo comma graverà sui seguenti capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1987:

a) capitolo 22710 per Lire 1.500 milioni;

b) capitolo 22712 (di nuova istituzione) per Lire 1.000 milioni;

c) capitolo 22715 per Lire 500 milioni.

4. Alla copertura dell'onere indicato al primo comma si provvede mediante riduzione per complessive Lire 3 miliardi dello stanziamento iscritto al capitolo 50100 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti) " a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1987.

Art. 22

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

Cap. 50100 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti) "

Lire 3 miliardi

In aumento

Interventi a carattere generale Finanza locale

Cap. 22710 la cui denominazione viene così modificata " Trasferimenti finanziari

correnti alle Comunità montane per l'esercizio di funzioni amministrative delegate dalla Regione - LR 2 novembre 1987 n. 91 articolo 18, primo comma, lettera a) Lire 1.500 milioni

Cap. 22712 di nuova istituzione

codificazione 2.1.1.5.4.2.10.12.02

" Trasferimenti finanziari correnti alle Comunità montane per l'esercizio di funzioni amministrative demandate dai comuni - LR 2 novembre 1987, n. 91 articolo 18, primo comma, lettera b) "

Lire 1.000 milioni

Cap. 22715 la cui denominazione viene così modificata " Trasferimenti di risorse finanziarie regionali alle Comunità montane per la realizzazione di investimenti di loro competenza - LR 2 novembre 1987, n. 91 articolo 18, secondo comma, lettera b).

Lire 500 milioni

2. È altresì modificata la denominazione del capitolo 22720 come segue: " Trasferimenti finanziari a valere sui fondi assegnati dallo Stato per la redazione e l'attuazione del piano di sviluppo delle Comunità montane - L. 3 dicembre 1971, n. 1102, articolo 15; L. 23 marzo 1981, n. 93 ".

TITOLO VII

(Norme transitorie e finali)

Art. 23

(Norma transitoria)

1. In prima applicazione della presente legge, l'adempimento della Giunta regionale indicato al secondo comma dell'articolo 16 ha luogo entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Nei tre mesi successivi la Comunità montana trasmette alla Regione la relazione previsionale e programmatica per il triennio 1987/ 89.

Art. 24

(Abrogazione di norme)

1. È abrogata la legge regionale 5 aprile 1973, n. 13, così come modificata o integrata dalle leggi regionali 16 marzo 1976, n. 12; 15 aprile 1978, n. 12; 15 dicembre 1982, n. 92; 10 giugno 1983, n. 47.

Art. 25

(Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Tabella allegata alla legge regionale 2 novembre 1987, n. 91 (articolo 19, quarta comma, lettera b)

ATTO ALLEGATO FINANZIAMENTI IN. COMUNITÀ MONTANE percento (*)

1 Valdigne - Mont Blanc 6,87

2 Grand Paradis 15,40

3 Grand Combin 9,55

4 Mont Emilius 30,17

5 Marmore 13,98

6 Evançon 10,65

7 Monte Rosa 10,28

8 Walser 3,10

TOTALE 100,00

(*) Le percentuali (X) sono state calcolate con la seguente formula:

TABELLA RISTRUTTURATA

X = (((Pcm x Rr/ Rcm) /

/ (SOMMATORIA zone omogenee articolo 1: Pcm x Rr/ Rcm) x x 100) x 0,7 +

+ (((SPAcm x 2 + STAcm x 1 + AScm x 0,5) /

/ (SPAr x 2 + STAr x 1 + ASr x 0,5)) x 100) x 0,3 in cui:

P = Popolazione residente (dicembre 1986)

R = Reddito medio pro - capite (stima 1981)

SPA = Superficie permanentemente antropizzata AS = Altra superficie

cm = Comunità montana

r = Regione