Legge regionale 30 ottobre 1987, n. 87 - Testo storico

Legge regionale n. 87 del 30 10 1987

Intervento regionale a favore delle società minori che gestiscono impianti di risalita.

(B.U. 16 novembre 1987, n. 20, 1° S.S. al n. 21 del 10 novembre 1987)

Art. 1

(Finalità della legge)

1. Nell'intento di garantire uno sviluppo equilibrato e diffuso del turismo invernale nel territorio, la Regione Valle d'Aosta interviene per il triennio 1987- 1989 a sostegno dell'attività delle società minori attualmente operanti che gestiscono impianti di risalita.

2. Ai fini della presente legge sono considerate società minori quelle il cui fatturato annuo, al netto dell'IVA, non superi i 300 milioni di lire.

Art. 2

(Condizioni dell'intervento)

1. Alle società di cui all'articolo 1 sono concessi contributi per il ripianamento delle perdite di esercizio, purché sussistano le seguenti condizioni: a) che sia assicurato l'effettivo funzionamento degli impianti gestiti per un periodo non inferiore a sessanta giorni nel corso di ciascuna stagione invernale;

b) che sia assicurata la normale agibilità del bacino sciistico servito dagli impianti, mediante la battitura delle piste e la manutenzione delle medesime e della relativa segnaletica;

c) che le tariffe praticate al pubblico siano ritenute, a giudizio della Giunta regionale, adeguate rispetto ai valori medi regionali, alle dimensioni e caratteristiche del complesso di impianti di piste gestite e, in via generale, alla capacità di attrazione della stazione considerata;

d) che la situazione contabile della società risulti, in base alla legislazione in vigore, regolare e aggiornata e che i bilanci sociali siano redatti nel rispetto dei principi economico - finanziari cui deve ispirarsi una corretta e sana gestione aziendale.

2. Per consentire l'accertamento delle condizioni di cui al 1° comma, le società sono tenute a fornire dati e notizie e a consentire l'effettuazione di ispezioni e verifiche al personale allo scopo incaricato dall'Assessorato regionale competente in materia di turismo.

Art. 3

(Modalità dell'intervento)

1. Il contributo regionale per il ripianamento delle perdite, quali risultanti da bilancio regolarmente approvato dai competenti organi sociali, è concesso sulla base dei seguenti parametri:

a) per perdite di importo inferiore al 30 percento del fatturato (considerato al netto dell'IVA):

contributo del 70 percento;

b) per perdite di importo eccedente il 30 percento del fatturato come sopra considerato:

- contributo del 70 percento per la fascia di importo fino al 30 percento del fatturato;

- contributo del 40 percento per la fascia di importo compresa tra il 30 percento e il 60 percento del fatturato; - nessun contributo per la fascia di importo eccedente il 60 percento del fatturato.

2. Qualora il fatturato risultante a bilancio sia compreso tra i 300 e i 330 milioni annui, il contributo regionale è ugualmente concesso, ma assumendo sempre come base per i conteggi di cui al primo comma la somma di lire 300 milioni e operando sull'ammontare teorico del contributo una riduzione pari all'importo di fatturato eccedente i 300 milioni.

Art. 4

(Presentazione delle domande e concessione dei contributi)

1. Per ottenere i benefici previsti dalla presente legge le società devono presentare istanza all'Assessorato regionale competente in materia di turismo, allegando copia del bilancio approvato al quale si riferisce la richiesta di contributo e copia delle tariffe in vigore nel corrispondente periodo.

2. Le istanze devono essere presentate comunque entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio cui si riferiscono.

3. Le domande vengono esaminate e istruite dagli uffici dell'Assessorato; sulla base delle risultanze dell'istruttoria e degli altri eventuali accertamenti l'Assessore regionale competente in materia di turismo formula proposte alla Giunta regionale, che delibera in via definitiva.

Art. 5

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge si prescinde dal rispetto del termine stabilito nel secondo comma dell'articolo 4, sempre che le domande di intervento concernano bilanci sociali chiusi nel corso del 1987 e anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 6

(Normativa finanziaria)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 200 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari 1987, 1988 e 1989.

2. L'onere di cui al comma precedente graverà sul Cap. 37515, di nuova istituzione, del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

3. Alla copertura dell'onere di cui al 1° comma si provvede nel modo seguente:

- per l'anno 1987 mediante riduzione di lire 200 milioni dello stanziamento iscritto al Cap. 50100 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese correnti)" a valere sull'accantonamento previsto nell'allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 relativo a " Finanziamento della riforma dell'organizzazione turistica "; su detto intervento rimane disponibile la minor somma di lire 480 milioni;

- per gli anni 1988 e 1989 mediante utilizzo - per lire 400 milioni delle risorse disponibili iscritte nel programma 3.2. - " Altri oneri non ripartibili " - del bilancio pluriennale 1987- 1989.

Art. 7

(Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

IN DIMINUZIONE:

Cap. 50100 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese correnti) "

L. 200.000.000

IN AUMENTO:

Settore 2.2.2. Sviluppo Economico

Programma 2.2.2.12. - Interventi promozionali per il turismo - codificazione

2.1.1.6.3.2.10.24.09

Cap. 37515 (di nuova istituzione)

" Contributi a favore di società minori che gestiscono impianti di risalita "

LR 30 ottobre 1987, n. 87

L. 200.000.000

Art. 8

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.