Legge regionale 30 ottobre 1987, n. 85 - Testo storico

Legge regionale n. 85 del 30 10 1987

Interventi a favore dello sport.

(B.U. 16 novembre 1987, n. 20, 1° S.S. al n. 21 del 10 novembre 1987)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità )

1. La Regione Valle d'Aosta promuove e favorisce lo sviluppo delle attività sportive, considerando la pratica delle stesse un fondamentale servizio sociale e un elemento di formazione psicofisica. 2. Riconosce altresì il ruolo dell'attività agonistica ai fini del miglioramento tecnico e qualitativo dello sport.

3. Attribuisce pertanto primaria importanza all'attività delle società e federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva operanti nella Regione.

4. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge vengono concessi contributi alle federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, nonché alle società sportive regolarmente costituite e alle associazioni di sport popolari valdostani.

Art. 2

(Requisiti per accedere ai contributi)

1. Per l'ottenimento dei contributi i soggetti di cui al quarto comma dell'articolo 1 devono essere costituiti, domiciliati o rappresentati in Valle d'Aosta ed ivi operanti.

Art. 3

(Modalità di riconoscimento delle società, associazioni e degli enti di promozione sportiva)

1. Le società sportive si intendono regolarmente costituite quando abbiano un proprio statuto e siano affiliate alle corrispondenti federazioni sportive nazionali o ad un ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI ovvero, qualora la corrispondente attività non figuri come attività sportiva inquadrata in una federazione sportiva nazionale, quando facciano parte di una associazione sportiva riconosciuta ufficialmente dalla Regione.

2. Tale riconoscimento è attribuito dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni culturali, sentito il parere dell'Assemblea generale sportiva di cui al successivo articolo 5.

3. Sono altresì considerate regolarmente costituite a tutti gli effetti di legge le società che facciano parte di una associazione già riconosciuta quale associazione sportiva regionale ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35, concernente: " Interventi a favore dello sport ".

Art. 4

(Albo delle società, associazioni, degli enti di promozione sportiva e delle federazioni sportive nazionali)

1. Le società e le associazioni sportive regolarmente costituite in base alle disposizioni dell'articolo precedente sono iscritte in apposito albo tenuto dall'Assessore regionale del Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, unitamente alle federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 2.

TITOLO II

ASSEMBLEA GENERALE SPORTIVA

Art. 5

(Istituzione e composizione)

1. È istituita presso l'Assessorato regionale del Turismo, Urbanistica e Beni Culturali l'Assemblea generale sportiva.

2. L'Assemblea generale sportiva è presieduta dall'Assessore regionale al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali e viene nominata con suo decreto.

3. Fanno parte dell'Assemblea generale sportiva:

a) i rappresentanti delle federazioni nazionali riconosciute dal CONI e delle associazioni sportive riconosciute dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, desinati dai rispettivi organismi a livello regionale;

b) i rappresentanti degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, designati dai rispettivi comitati regionali;

c) l'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione o, in caso di assenza, un suo delegato;

d) tre Consiglieri regionali, di cui uno della minoranza, designati dal Consiglio regionale;

e) l'Assessore allo sport del Comune di Aosta o, in caso di assenza, un suo delegato;

f) il delegato regionale del CONI o, in caso di assenza, un suo delegato;

g) un rappresentante dell'Associazione dei sindaci della Valle d'Aosta;

h) un rappresentante delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e SAVT, designato d'intesa tra le stesse;

i) il dirigente dell'Ufficio regionale per il Turismo o, in caso di assenza, un suo delegato.

4. In caso di assenza o impedimento l'Assessore regionale al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali può delegare uno dei Consiglieri regionali di cui alla lettera d) del comma precedente a presiedere l'Assemblea in sua vece.

5. Le mansioni di Segretario sono svolte da un dipendente dell'Assessorato del Turismo, Urbanistica e Beni Culturali.

6. Non è consentito il cumulo di più rappresentanze in capo ad uno stesso componente l'Assemblea generale sportiva.

7. L'Assemblea, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, esperti di particolare competenza.

Art. 6

(Revocabilità e decadenza dei componenti)

1. I componenti dell'Assemblea sono revocabili in qualunque momento dagli organi che li hanno designati; tuttavia essi rimangono in carica, anche se sono venute a mancare le condizioni di rappresentatività della loro nomina, fino alla data di emanazione del decreto con cui si provvede alla loro sostituzione.

2. Tre assenza consecutive non giustificate di un componente dell'Assemblea provocano la dichiarazione di decadenza d'ufficio del componente stesso e l'immediata richiesta di una nuova designazione all'organismo che egli rappresentava.

Art. 7

(Funzioni)

1. Fermo restando quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 3, l'Assemblea generale sportiva formula proposte e pareri in materia di politica dello sport ed elabora il piano di riparto dei contributi ordinari e straordinari a favore degli enti e organismi sportivi di cui al quarto comma dell'articolo 1, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale. Essa deve inoltre essere sentita in relazione alla concessione di qualsiasi contributo straordinario a favore dei medesimi enti ed organismi sportivi.

2. Il parere dell'Assemblea generale sportiva può essere sentito ogni qualvolta l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, la Giunta regionale o la Commissione consiliare permanente competente per materia lo ritengano opportuno.

Art. 8

(Convocazione)

1. L'Assemblea è convocata dall'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali ogni qualvolta egli lo ritenga necessario nonché quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti.

2. L'Assemblea è convocata mediante avvisi scritti, contenenti l'ordine del giorno, da recapitare ai membri almeno cinque giorni prima della riunione.

Art. 9

(Funzionamento)

1. Affinché le deliberazioni dell'Assemblea siano valide, il numero dei presenti non deve essere inferiore ad un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono approvate quando riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del segretario.

3. È facoltà dell'Assemblea disciplinare ulteriormente il proprio funzionamento, adottando appositi regolamenti da approvarsi dal Consiglio regionale.

Art. 10

(Regolamento sulle modalità di presentazione delle domande ed individuazione degli organismi beneficiari)

1. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assemblea generale sportiva dovrà adottare un proprio regolamento, da approvarsi dal Consiglio regionale, volto a stabilire i tempi e le modalità per la presentazione dei documenti, nonché a determinare i criteri per l'individuazione degli organismi beneficiari dei contributi di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 11. Il medesimo regolamento potrà altresì stabilire ulteriori criteri, integrativi di quelli già previsti dalla presente legge, da seguire per la definizione del piano di riparto.

TITOLO III

CONTRIBUTI CAPO I

CONTRIBUTI ORDINARI

Art. 11

(Piano di riparto)

1. I contributi ordinari hanno carattere di periodicità e vengono concessi annualmente dalla Giunta regionale sulla base di apposito piano di riparto.

2. In sede di definizione del piano di riparto dovrà tenersi conto delle seguenti disposizioni:

a) una quota, non inferiore al 20% e non superiore al 30% dell'ammontare complessivo del piano di riparto, dovrà essere riservata a favore delle società sportive che esplicano una attività agonistica classificabile di alto livello; a tale fine dovrà tenersi conto dell'importanza, nell'ambito delle singole discipline sportive, dei campionati o delle manifestazioni agonistiche cui la società regolarmente e continuativamente partecipa nell'arco della stagione cui i contributi si riferiscono;

b) una seconda quota pari al 15% dell'ammontare complessivo del piano di riparto, diminuito del 30%, dovrà essere riservata alla Federazione e alle Associazioni degli sport popolari valdostani, di cui alla legge regionale 11 agosto 1981, n. 53, concernente la disciplina e la tutela dei giochi tradizionali valdostani;

c) una terza quota, non inferiore al 12% e non superiore al 15% dell'ammontare complessivo del piano di riparto, diminuito del 30% e della quota di cui alla lettera b), dovrà essere riservata agli enti di promozione sportiva;

d) le somme che residuano dopo aver dedotto le quote di cui alle lettere a), b) e c) dovranno essere riservate alle società sportive, ai comitati regionali delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI e alle associazioni sportive regionali riconosciute ai sensi dell'articolo 3, a condizione che non abbiano già avuto accesso ai contributi di cui alle lettere a), b) e c).

Art. 12

(Determinazione dei contributi ordinari)

1. In sede di determinazione dei contributi ordinari si dovrà tenere conto dell'attività sportiva effettivamente svolta e delle spese di funzionamento delle singole società, federazioni, associazioni, enti di promozione sportiva, nonché del numero degli atleti in attività presso ciascuno di essi.

2. Sono riconosciuti come spese di funzionamento anche gli oneri relativi alla formazione e all'aggiornamento dei tecnici e dei dirigenti degli organismi sopraelencati.

3. Per quanto concerne gli enti di promozione sportiva, i criteri contributivi debbono tener conto dell'azione promozionale e di sviluppo dell'attività amatoriale da essi svolta nel settore dello sport.

Art. 13

(Divieto di cumulabilità dei contributi)

1. Le società con doppia affiliazione (ad una federazione o associazione sportiva regionale e ad un ente di promozione sportiva) non possono cumulare contributi per la medesima attività.

Art. 14

(Modalità di concessione)

1. Per la concessione dei contributi ordinari gli enti e gli organismi sportivi debbono presentare annualmente una relazione finanziaria consuntiva e previsionale nonché una relazione illustrativa dell'attività da loro svolta.

2. Quando si tratta di società, le anzidette richieste, relazioni e consuntivi devono essere approvati dalla relativa federazione sportiva o dagli enti di promozione sportiva competenti.

3. I contributi ordinari possono di norma essere concessi alle società solo dopo che queste abbiano svolto almeno un'annata di regolare attività.

4. In via eccezionale, le società di nuova costituzione possono ottenere il contributo relativo al primo anno di funzionamento anche in corso di attività, previo parere favorevole della federazione, ente o associazione di appartenenza, nonché dell'Assemblea generale sportiva.

CAPO II

CONTRIBUTI STRAORDINARI

Art. 15

(Spettanza)

1. I contributi straordinari sono concessi unicamente per l'organizzazione di manifestazioni non rientranti nella normale attività agonistica e debbono essere richiesti dall'ente, federazione o associazione competente per settore.

Art. 16

(Modalità di concessione)

1. Per la concessione dei contributi straordinari devono essere presentati una richiesta illustrante dettagliatamente la manifestazione progettata e un analitico preventivo delle relative entrate e uscite finanziarie. La liquidazione avverrà a manifestazione conclusa e su presentazione di idonei giustificativi di spesa.

2. Quando si tratti di società, le anzidette richieste, relazioni e consuntivi devono essere approvati dalla relativa federazione sportiva o dagli enti di promozione sportiva competenti.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 17

(Competenza alla concessione dei contributi)

1. La concessione dei contributi previsti dalla presente legge è di competenza della Giunta regionale.

Art. 18

(Possibilità di erogazione rateale)

1. I contributi possono essere erogati anche ratealmente, in relazione alle esigenze finanziarie dei beneficiari, fatta sempre salva la garanzia del corretto e totale impiego delle somme concesse.

Art. 19

(Divieti - Conseguenze

dell'impiego irregolare dei fondi erogati)

1. Non possono essere concessi contributi per attività nel settore dello sport al di fuori di quelli previsti nella presente legge.

2. Tutti i contributi devono essere destinati esattamente agli scopi per i quali sono stati concessi; l'impiego irregolare dei fondi erogati determina una azione di recupero, ovvero la sospensione temporanea o definitiva dei contributi all'organismo responsabile della violazione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Art. 20

(Piano di riparto per

l'esercizio finanziario 1987)

1. Limitatamente all'esercizio 1987, in sede di definizione del piano di riparto dei fondi stanziati con la presente legge, non si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 11.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 21

(Onere derivante dall'applicazione della legge)

1. L'onere derivante dall'applicazione della

presente legge, valutato in lire 300 milioni relativamente all'esercizio 1987 e in annue lire 1.000 milioni per quanto riguarda gli esercizi successivi, graverà sul cap. 47500 del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1987 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

a) per l'esercizio 1987:

quanto a L. 225.000.000 mediante prelievo di pari importo dallo stanziamento iscritto al cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) " del bilancio di previsione, per l'anno 1987 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso;

quanto a L. 75.000.000 mediante prelievo di pari importo dallo stanziamento iscritto al cap. 50100 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti) " a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio in corso relativo a " Finanziamento della Riforma dell'organizzazione turistica "; su detto intervento rimane, quindi, disponibile la minor somma di L. 725.000.000;

b) per gli esercizi 1988 e 1989 mediante utilizzo delle seguenti risorse disponibili già iscritte sul bilancio pluriennale 1987/ 1989;

programma 2.2.4.10: promozione culturale sportiva e sociale per lire 1.924.000.000

programma 3.2.: altri oneri non ripartibili per lire 76.000.000

Art. 22

(Variazioni di bilancio)

Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti)

L. 225.000.000

Cap. 50100 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese correnti)

L. 75.000.000

Totale in diminuzione L. 300.000.000

In aumento

Cap. 47500 " Contributi per attività sportive LR 30 ottobre 1987, n. 85 "

L. 300.000.000

TITOLO VI

ABROGAZIONE DI NORME

Art. 23

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate:

a) la legge regionale 26 agosto 1974, n. 35 concernente: " Interventi a favore dello sport " così come modificata ed integrata dalla legge regionale 5 luglio 1976, n. 21;

b) le sottoelencate leggi di spesa e di rifinanziamento delle leggi regionali di cui alla lettera a):

1) legge regionale 4 agosto 1975, n. 33

2) legge regionale 3 gennaio 1977, n. 7

3) legge regionale 18 luglio 1977, n. 51

4) legge regionale 15 giugno 1978, n. 19

5) legge regionale 28 dicembre 1979, n. 84

6) legge regionale 14 luglio 1982, n. 25

7) legge regionale 6 luglio 1984, n. 35

8) legge regionale 22 novembre 1984, n. 59

c) il primo e il secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 1981, n. 53, concernente la disciplina e la tutela dei giochi tradizionali valdostani;

d) il primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 98, concernente l'aumento della percentuale di intervento per l'attuazione dei compiti della " Federachon di sport de Noutra Tera ".

Art. 24

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.