Legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 - Testo storico

Legge regionale n. 81 del 17 08 1987

Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica

(B.U. 30 settembre 1987, n. 19, 1° S.S. al n. 18 del 25 settembre 1987)

Art. 1

(Forma giuridica e ragione sociale)

1. La Regione Autonoma Valle d'Aosta, promuove la costituzione di una Società per Azioni, denominata INVA SpA, operante nel settore dello sviluppo dell'informatica.

Art. 2

(Soci)

1. Possono acquisire la qualità di soci azionisti della INVA SpA oltre alla Regione Autonoma

Valle d'Aosta:

a) un Consorzio (o Società Consortile), costituito da un minimo di tre Imprese valdostane specializzate nel settore informativo, che disponga, grazie all'apporto delle singole società consorziate, di provate risorse tecniche specifiche, organizzative, logistiche e commerciali.

b) una Impresa, con specializzazione ad ampio spettro nel settore, dalla progettazione alla produzione di calcolatori, periferiche e sistemi operativi avanzati, di comprovata solidità esperienza e capacità nel settore, sia in quanto ad entità del capitale sociale che ad immagine e presenza sul mercato nazionale ed internazionale.

Art. 3

(Finalità e compiti)

1. La INVA SpA persegue le seguenti finalità:

a) il sostegno allo sviluppo dell'informatica in Valle d'Aosta, mediante la predisposizione di un censimento dei fabbisogni, l'identificazione dei progetti prioritari e la predisposizione di un piano conseguente di intervento;

b) il coordinamento tecnico e operativo delle iniziative degli Enti pubblici e degli Enti locali attraverso lo scambio di informazione e di conoscenze e la standardizzazione delle procedure;

c) la formazione e l'aggiornamento del personale per l'utilizzo di tecniche informatiche;

d) lo sviluppo e la gestione di procedure automatizzate;

e) lo sviluppo della ricerca e della didattica rivolte alle esigenze della pubblica amministrazione, all'attività programmatoria e alla crescita dell'imprenditorialità locale nel settore.

Art. 4

(Capitale Sociale)

1. Alla Regione Autonoma Valle d'Aosta viene riservata la proprietà del 40 percento delle azioni.

2. Al Consorzio di Imprese valdostane di cui all'articolo 2 lettera a) viene riservata la proprietà del 20 percento delle azioni.

3. All'impresa di cui all'articolo 2 lettera b) viene riservata la proprietà del 40 percento delle azioni.

4. Il capitale sociale iniziale della INVA SpA è costituito in L. 200.000.000 (duecentomilioni) suddiviso in 200.000 (duecentomila) azioni del valore nominale di L. 1.000 (mille).

5. La Giunta regionale à autorizzata a sottoscrivere all'atto della costituzione della INVA

SpA, una quota del capitale sociale pari a L. 80.000.000 (ottantamilioni) corrispondente a 80.000 (ottantamila) azioni.

6. La Giunta regionale è, inoltre, autorizzata a sottoscrivere in una o più soluzioni, entro un anno dall'iscrizione della Società nel pubblico registro delle imprese, una ulteriore quota di capitale fino a raggiungere un massimo di L. 400.000.000 (quattrocentomilioni) corrispondenti a 400.000 (quattocentomila) azioni.

Art. 5

(Partecipazioni della Regione)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 2458 del Codice Civile, nomina un numero di amministrazione e sindaci proporzionali alla partecipazione azionaria.

2. Per la nomina dei componenti di spettanza della Regione nel Consiglio di Amministrazione è assicurata la rappresentanza della minoranza.

3. La nomina dell'Amministratore Delegato spetta di diritto alla Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Art. 6

(Costituzione)

1. La Giunta regionale e il suo Presidente sono autorizzati a compiere, per quanto di competenza, tutti gli atti necessari a promuovere la costituzione della Società.

Art. 7

(Norme di rinvio)

1. Per quant'altro non espressamente previsto dalla presente Legge si fa riferimento alle norme del Codice Civile che regolano l'attività delle Società per Azioni.

Art. 8

(Disposizione finanziaria)

1. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente Legge, previsti in L. 480.000.000 per l'anno 1987 graveranno sul capitolo n. 23500 " Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di una società denominata " INVA SpA" per lo sviluppo di tecnologie e sistemi di informatica " di nuova istituzione sul bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario.

2. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione per l'esercizio 1987, relativo all'istituzione di una società per lo sviluppo di tecnologie e sistemi di informatica; su detto intervento rimane disponibile la minor somma di L. 20.000.000.

Art. 9

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio della Regione, per l'anno 1987, sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) ".

L. 480.000.000

in aumento

2.1. - Interventi a carattere generale; 2.1.2. - Altri interventi

Cap. 23500 di nuova istituzione

(codificazione 2.1.2.5.4.3.10.32.02) " Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di una società denominata " INVA SpA" per lo sviluppo di tecnologie e sistemi di informatica

LR 17 agosto 1987, n. 81 "

L. 480.000.000

Art. 10

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle 'Aosta.