Legge regionale 17 agosto 1987, n. 80 - Testo storico

Legge regionale n. 80 del 17 08 1987

Interventi a favore della cooperazione. Modificazioni della legge regionale 1° giugno 1984, n. 16, e della pianta organica del personale dell'Assessorato Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti.

(B.U. 30 settembre 1987, n. 19, 1° S.S. al n. 18 del 25 settembre 1987)TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità )

1. La presente legge si propone, nell'ambito degli obiettivi generali del programma regionale di sviluppo, di promuovere e sostenere la cooperazione mediante interventi diretti a:

a) stimolare la costituzione di società cooperative;

b) incrementare lo sviluppo e la capacità produttiva;

c) favorire la professionalità e la specializzazione degli operatori;

d) migliorare i servizi di sostegno al movimento cooperativo.

Art. 2

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge le società cooperative e loro consorzi iscritti nel " Registro regionale delle società cooperative e dei loro consorzi ", fatti salvi gli ulteriori requisiti prescritti negli articoli successivi.

Art. 3

(Progetti)

1. Le società cooperative e loro consorzi per essere ammessi a beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge devono presentare all'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti, unitamente alla domanda, apposito progetto finalizzato alla produzione di beni e alla prestazione di servizi secondo criteri di efficienza e di economicità con equilibrio di bilancio e remunerazione del lavoro.

2. Il progetto deve specificare:

a) gli obiettivi produttivi ed occupazionali perseguiti; b) gli spazi di mercato che si intendono coprire;

c) il piano degli investimenti;

d) il piano finanziario;

e) i tempi di realizzazione delle iniziative.

3. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento la documentazione da allegare alla domanda.

Art. 4

(Vincoli)

1. Le società cooperative e loro consorzi per beneficiare degli interventi di cui alla presente legge devono impegnarsi a non ridurre il capitale sociale versato.

2. È ammessa la riduzione del capitale sociale nel caso di dimostrate perdite di esercizio.

3. La violazione dell'impegno di cui al primo comma o la mancata ricostituzione del capitale sociale entro un anno comporta la revoca o la riduzione proporzionale dell'intervento regionale.

TITOLO II

Disciplina degli interventi

Art. 5

(Finanziamenti per capitalizzazione iniziale)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi per operazioni di capitalizzazione iniziale alle società cooperative di " produzione e lavoro " o " miste ", con almeno il 40 percento di soci lavoratori.

2. Sono considerate operazioni di capitalizzazione iniziale le spese sostenute o assunte entro due anni dalla data di iscrizione della società cooperativa nel " Registro regionale delle società cooperative e dei loro consorzi " relative a:

a) acquisizione, costruzione, trasformazione, ampliamento e ammodernamento degli immobili necessari per l'esercizio dell'attività statutaria, compreso l'acquisto di aree e di complessi aziendali;

b) acquisto di macchinario, attrezzature, arredamenti, materie prime e automezzi purché direttamente impiegati nel processo produttivo o nella prestazione dei servizi.

3. L'ammontare dei contributi di cui al primo comma è ammesso, con il limite di L.80.000.000, nella misura massima del triplo del capitale versato dai soci alla data della presentazione della domanda.

4. Sono considerati capitale versato anche i conferimenti di beni mobili e immobili con valore documentato ai sensi dell'articolo 2343 del Codice Civile e la cessione totale o parziale dei crediti relativi al trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

5. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata ad erogare contributi per operazioni di capitalizzazione iniziale alle società cooperative di " produzione e lavoro " o " miste " anche se prive del requisito di cui al primo comma.

6. L'ammontare dei contributi di cui al quinto comma è ammesso, con il limite di L. 50.000.000, nella misura del doppio del capitale versato dai soci alla data della presenta della domanda.

7. I contributi di cui al primo e quinto comma sono erogati, anche in più soluzioni, previa documentazione delle spese sostenute o assunte.

8. I contributi di cui al primo e quinto comma non sono cumulabili tra loro e con le provvidenze di cui al Titolo II della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4, recante interventi a sostegno dell'occupazione e a favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni e al titolo II della legge 27 febbraio 1985, n. 49, recante provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione.

Art. 6

(Finanziamenti per investimenti)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi alle società cooperative di " produzione e lavoro ", di " consumo ", di " trasporto " o " miste " per operazioni di aumento di capitale effettuate dopo un biennio decorrente dall'iscrizione nel " Registro regionale delle società cooperative e dei loro consorzi ".

2. Gli aumenti di capitale devono essere finalizzati ad incrementi occupazionali e produttivi o all'informatizzazione, trasformazione, riconversione, ristrutturazione, ammodernamento dell'impresa e all'acquisizione di complessi aziendali.

3. L'ammontare dei contributi di cui al primo comma è ammesso, con il limite di L. 80.000.000, nella misura massima del triplo del capitale versato dai soci.

4. I contributi di cui al primo comma sono erogati, anche in più soluzioni, previa documentazione delle spese sostenute o assunte.

Art. 7

(Finanziamenti

per organizzazione aziendale)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi alle società cooperative di " produzione e lavoro ", di " consumo ", di " trasporto "o " miste " per le seguenti spese:

a) di costituzione della società cooperativa;

b) di partecipazione dei soci a corsi di formazione per cooperatori;

c) di consulenza e di assistenza tecnica per l'elaborazione e la realizzazione di progetti finalizzati alla produzione di beni o alla prestazione di servizi.

2. L'ammontare dei contributi non può superare il 70 percento delle spese di cui alla lettera a) e il 50 percento di quelle di cui alle lettere b) e c) con il limite massimo di L. 60.000.000.

Art. 8

(Garanzia fidejussoria)

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere la fidejussione della Regione nell'interesse di società cooperative di produzione e lavoro, di consumo, di trasporto o miste con almeno il 40 percento di soci lavoratori per la garanzia di crediti accordati da Istituti di credito relativi a spese di acquisto di materie prime e di retribuzione del personale dipendente, limitatamente all'80 percento dell'ammontare del credito accordato e non oltre il limite massimo di L. 100.000.000.

2. La fidejussione ha carattere sussidiario a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del Codice Civile, al fine della preventiva escussione del debitore principale.

3. La concessione della garanzia fidejussoria prevista al primo comma è subordinata all'impegno di sottoporre la propria contabilità e le operazioni di gestione a periodici controlli disposti dalla Giunta regionale.

4. La concessione della garanzia fidejussoria è, altresì, subordinata all'impegno degli Istituti di credito di trasmettere alla Regione gli estratti conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili delle società cooperative interessate.

Art. 9

(Comitato tecnico)

1. Per l'esame delle domande di finanziamento di cui agli articoli 5, 6 e 7 e di concessione della garanzia fidejussoria di cui all'articolo 8 è istituito presso l'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti, un Comitato tecnico composto da:

a) Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti - Presidente;

b) un esperto di contabilità aziendale e di programmi di investimento designato dalla Giunta regionale;

c) tre esperti in materia di cooperazione designati uno dalla Federation regionale des cooperatives valdotaines, e due dalle Associazioni di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 dicembre 1947, n. 1577, recante provvidenze per la cooperazione e successive modificazioni ed integrazioni;

d) un funzionario dell'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti che svolge anche i compiti di segretario.

2. Il Comitato tecnico è nominato dal Presidente della Giunta regionale.

3. Per ogni componente è previsto un supplente in caso di assenza per impedimento motivato.

4. Il Comitato tecnico esprime parere in ordine alle domande e progetti presentati.

5. Le modalità di funzionamento del Comitato e l'entità del compenso per il componente di cui alla lettera b) del primo comma sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 10

(Iniziative promozionali)

1. La Regione organizza, nel quadro del programma annuale delle azioni formative di cui all'articolo 10 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 28, recante la disciplina della formazione professionale in Valle d'Aosta, corsi di formazione e di aggiornamento per cooperatori.

2. I corsi di cui al primo comma sono organizzati di concerto con la Fédération régionale des coopératives valdôtaines e/ o con le Associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo.

3. Le spese per i corsi di formazione e di aggiornamento per cooperatori graveranno sul capitolo 49000 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Art. 11

(Finanziamenti alle Associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Fédération régionale des cooperatives valdotaines e alle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni, una sovvenzione annuale per le seguenti spese:

a) di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo;

b) diffusione dei principi cooperativi e di attività promozionali;

c) di aggiornamento professionale dei quadri dirigenti delle società cooperative e loro consorzi.

2. L'importo complessivo della sovvenzione è stabilito in L. 230.000.000 per l'esercizio finanziario 1987 e in L. 400.000.000 annue per gli esercizi finanziari successivi.

3. Le Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni, devono aver strutture organizzative in Valle d'Aosta con società cooperative aderenti iscritte nel " Registro regionale delle società cooperative e dei loro consorzi " per essere ammesse a beneficiare della sovvenzione regionale.

Art. 12

(Ripartizione dello stanziamento annuale)

1. Lo stanziamento annuale di cui all'articolo 11 è ripartito come segue:

a) il 25 percento in parti uguali;

b) il restante 75 percento in misura proporzionale al numero delle società cooperative aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. È considerata non aderente, ai fini della ripartizione dello stanziamento annuale, la società cooperativa che aderisce contemporaneamente alla Fédération régionale des cooperatives valdotaines e ad una o più Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

3. La Fédération régionale des cooperatives valdotaines e le Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo per essere ammesse a beneficiare della sovvenzione annuale devono presentare domanda all'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti unitamente alla seguente documentazione:

a) programma annuale di attività;

b) elenco aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente delle società cooperative aderenti;

c) bilancio di previsione per l'anno in corso e l'ultimo conto consuntivo approvato.

Art. 13

(Finanziamenti alle Associazioni di rappresentanza dei consorzi di miglioramento fondiario)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alle Associazioni di rappresentanza assistenza e tutela dei Consorzi di miglioramento fondiario una sovvenzione annuale per le spese di assistenza contabile, amministrativa e legale. 2. L'importo complessivo della sovvenzione è stabilito in L. 100 milioni annui con decorrenza dall'esercizio finanziario 1987.

3. Lo stanziamento annuale di cui al secondo comma è ripartito come segue:

a) il 20 percento in parti uguali;

b) il restante 80 percento in misura proporzionale al numero dei consorzi di miglioramento fondiario ai quali viene fornita assistenza contabile, amministrativa, tecnica e legale.

4. Le Associazioni di rappresentanza assistenza e tutela dei Consorzi di miglioramento fondiario per essere ammesse a beneficiare della sovvenzione annuale devono presentare domanda all'Assessorato regionale all'agricoltura, foreste e ambiente naturale unitamente alla seguente documentazione:

a) elenco aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente dei consorzi di miglioramento fondiario ai quali viene fornita assistenza contabile, amministrativa, tecnica e legale;

b) bilancio di previsione per l'anno in corso e il rendiconto delle spese sostenute nell'anno precedente.

TITOLO III

Modificazioni di leggi regionali

Art. 14

(Albo regionale delle delle cooperative di servizi sociali)

1. È istituito in appendice al Registro regionale delle società cooperative e dei loro consorzi, di cui all'articolo 2 della legge regionale primo giugno 1984, n. 16, recante disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di vigilanza e tutela sulle società cooperative e loro consorzi, l'Albo regionale delle " cooperative di servizi sociali ".

2. Sono cooperative di servizi sociali ai fini dell'iscrizione all'Albo di cui al primo comma, le società cooperative che svolgono attività di tipo socio - assistenziale.

3. L'iscrizione all'Albo è disposta dall'Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti sentita la Commissione regionale per la cooperazione di cui all'art. 15, su domanda della società cooperative interessata. 4. Per ottenere l'iscrizione all'Albo regionale delle " cooperative di servizi sociali " sono richiesti i seguenti requisiti:

- iscrizione al " Registro regionale delle società cooperative e loro consorzi ";

- professionalità dei soci - lavoratori e del personale dipendente in relazione alla tipologia dei servizi erogati;

- disponibilità di attrezzature, strumenti o locali (in proprietà, affitto, uso);

- rispetto delle norme vigenti in materia previdenziale ed assistenziale per i soci lavoratori e per il personale dipendente.

5. Il possesso dei requisiti deve essere documentato secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

6. L'iscrizione all'Albo regionale delle " cooperative di servizi sociali " è condizione per ottenere l'affidamento della gestione di servizi socio - assistenziali da enti locali.

7. L'attivazione dell'Albo regionale delle " cooperative di servizi sociali " avviene entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 15

(Commissione regionale per la cooperazione)

1. L'articolo 9 della legge regionale primo giugno 1984, n. 16, è così sostituito:

" 1. È istituita presso l'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti la Commissione regionale per la cooperazione.

2. La Commissione regionale per la cooperazione svolge i seguenti campiti:

a) esprime pareri:

1) sulle iscrizioni e sulle cancellazioni delle cooperative e loro consorzi dal " Registro regionale delle società cooperative e dei loro consorzi e dall'Albo regionale delle cooperative di servizi sociali";

2) sui ricorsi alla Giunta regionale di cui articolo 7 e 8;

3) sulla devoluzione del patrimonio degli enti cooperativi iscritti nel Registro regionale delle società cooperative e dei loro consorzi nei casi di scioglimento e qualora non sia espressamente regolata dagli statuti e dalle leggi vigenti;

4) sui provvedimenti previsti dagli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del Codice Civile;

5) sulla costituzione, sul riconoscimento e sullo scioglimento dei consorzi di cooperative per pubblici appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 433, nonché dei consorzi di società cooperative di altra natura a carattere regionale;

6) su tutte le questioni per le quali il parere della commissione sia prescritta da leggi o regolamenti o richiesto dalla Giunta regionale;

7) su disegni di legge e regolamenti regionali concernenti la cooperazione;

b) provvede alla raccolta e al coordinamento delle proposte di intervento in materia di cooperazione ai fini del loro inserimento nel programma regionale di sviluppo;

c) formula alla Giunta regionale proposte in ordine a ricerche, studi, rilevazioni ed iniziative in materia di cooperazione ".

Art. 16

(Composizione della Commissione regionale per la cooperazione)

1. L'articolo 10 della legge regionale primo giugno 1984, n. 16, è così sostituito:

" 1. La Commissione regionale per la Cooperazione è composta come segue:

a) Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti che la presiede o un suo delegato;

b) rappresentanti delle società cooperative, in misura non inferiore a cinque membri effettivi e cinque membri supplenti, eletti dalle società cooperative iscritte nel Registro regionale delle società cooperative e dei loro consorzi;

c) un rappresentante della Fédération regionale des cooperatives valdotaines;

d) rappresentanti del movimento cooperativo designati in numero di uno per ogni Associazione nazionale di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni;

e) funzionario responsabile della cooperazione dell'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti;

f) funzionari in rappresentanza, rispettivamente, degli Assessorati regionale alle Finanze, ai Lavori Pubblici e all'Agricoltura, foreste e ambiente naturale;

g) dirigente del servizio affari generali e assistenza ai servizi sociali dell'Assessorato regionale alla Sanità e Assistenza sociale;

h) rappresentante dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

2. Funge da segretario della Commissione il funzionario preposto alla tenuta del registro regionale delle società cooperative e loro consorzi.

3. Ai componenti la Commissione, con esclusione dei dipendenti regionali, è corrisposto per ogni seduta un compenso lordo pari alla diaria giornaliera dei consiglieri regionali oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per il personale dipendente dell'Amministrazione regionale ".

Art. 17

(Funzionamento della

Commissione regionale per la cooperazione)

1. L'articolo 11 della legge regionale primo giugno 1984, n. 16, è così sostituito:

" 1. La Commissione regionale per la cooperazione è nominata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di proclamazione dei risultati delle elezioni per la designazione dei membri elettivi.

2. La Commissione rimane in carica cinque anni e svolge le proprie funzioni fino al suo rinnovo.

3. Le riunioni della Commissione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. 4. La Commissione decide, in ogni caso, a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. I membri supplenti partecipano alle sedute in caso di assenza per impedimento motivato del rispettivo componente effettivo.

6. La Commissione è convocata per iniziativa del Presidente o su richiesta di tre quinti dei membri eletti.

7. In caso di mancato funzionamento della Commissione, la Giunta regionale ne dispone lo scioglimento su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti.

8. Le procedure per la ricostituzione della Commissione sono avviate nei trenta giorni successivi al provvedimento di scioglimento ".

Art. 18

(Elezione dei rappresentanti delle società cooperative nella Commissione regionale per la cooperazione)

1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale primo giugno 1984, n. 16, è inserito il seguente articolo 11 bis:

" Articolo 11 bis (Elezione dei rappresentanti delle società cooperative nella Commissione regionale per la cooperazione).

1. Le elezioni per la designazione dei membri elettivi, effettivi e supplenti, della Commissione regionale per la cooperazione sono indette dal Presidente della Giunta regionale sessanta giorni prima della scadenza quinquennale e si svolgono entro i trenta giorni successivi.

2. Con lo stesso provvedimento il Presidente della Giunta regionale stabilisce, sentite le Associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo, il numero dei rappresentanti, effettivi e supplenti, che deve essere eletto da ciascuna categoria, in modo che nella Commissione siano adeguatamente rappresentate tutte le categorie degli enti cooperativi.

3. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto nel luogo, nei giorni e nelle ore indicati dal Presidente della Giunta regionale.

4. Le norme procedurali per lo svolgimento delle elezioni sono stabilite dalla Giunta regionale sentite le Associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo ".

TITOLO IV

Disposizioni finali e transitorie

Art. 19

(Abrogazione di leggi regionali)

1. Sono abrogate le seguente leggi regionali:

a) legge regionale 8 novembre 1978, n. 53 recante provvedimenti a favore della cooperazione;

b) legge regionale 17 novembre 1978, n. 55, recante promozione dell'attività cooperativa nella regione Autonoma Valle d'Aosta;

c) legge regionale 24 agosto 1979, n. 56, recante rifinanziamento integrazioni e modificazioni della legge regionale 8 novembre 1978, n. 53, recante provvidenze a favore della cooperazione;

d) legge regionale 28 dicembre 1979, n. 88, recante approvazione di maggiore spesa per l'anno 1979 e seguenti per la concessione di sovvenzione alle organizzazioni di cooperative della Valle d'Aosta ai sensi della legge regionale 17 novembre 1978, n. 55;

e) legge regionale 30 gennaio 1981, n. 5, recante integrazioni e modificazioni della legge regionale 17 novembre 1978, n. 55, recante promozione dell'attività cooperativa nella Regione Autonoma Valle d'Aosta;

f) legge regionale 30 gennaio 1981, n. 6, recante interventi e provvidenze diretti a favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle cooperative di produzione e lavoro, di trasporto, miste e loro consorzi;

g) legge regionale 3 maggio 1983, n. 23, recante approvazione di maggiore spesa per l'anno 1983 e seguenti per l'erogazione ai sensi della lr 30 gennaio 1981, n. 5, della sovvenzione ordinaria annuale alle organizzazioni di rappresentanza delle società cooperative della Valle d'Aosta;

h) legge regionale 10 giugno 1983, n. 54, recante modificazioni della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 6, recante provvidenze dirette a favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle cooperative di produzione e lavoro, di trasporto, miste e loro consorzi;

i) legge regionale 19 giugno 1984, n. 26, recante rifinanziamento per l'anno 1984 e integrazioni della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 6, concernente interventi diretti a favorire lo sviluppo delle cooperative di produzione e lavoro, di trasporto, miste e loro consorzi;

l) legge regionale 24 dicembre 1985, n. 85, recante ulteriore finanziamento della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 5, recante norme per la promozione dell'attività cooperativa nella Regione della Valle d'Aosta.

Art. 20

(Funzioni amministrative)

1. L'attività amministrativa connessa con l'attuazione della presente legge nonché della legge regionale 1° giugno 1984, n. 16, recante disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di vigilanza e tutela sulle società cooperative è svolta dal Servizio dell'industria, artigianato ed energia dell'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti.

2. I posti di ruolo della pianta organica del Servizio dell'industria, artigianato ed energia dell'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti, di cui all'allegato A della legge regionale 21 maggio 1985, n. 35, recante modificazioni ed integrazioni alle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, sono aumentati di due unità:

n. 1 con la qualifica di ragioniere settimo livello; n. 1 con la qualifica di coadiutore quinto livello.

Art. 21

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione le richieste di finanziamento presentate ai sensi delle leggi regionali abrogate e giacenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono ammesse a beneficiare delle provvidenze di cui agli articoli precedenti se in possesso dei requisiti richiesti dalle leggi abrogate.

2. Le elezioni di cui al primo comma dell'articolo 18 sono indette entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. I compiti della Consulta regionale per la cooperazione di cui alla legge regionale abrogata 17 novembre 1978, n. 55, sono svolti dalla Commissione regionale per la cooperazione di cui alla legge regionale primo giugno 1984, n. 16, fino all'insediamento della Commissione regionale per la cooperazione prevista dalla presente legge.

TITOLO V

Norme finanziarie

Art. 22

(Autorizzazioni di spesa)

1. Per gli interventi previsti dai seguenti articoli della presente legge sono autorizzate le spese sottoindicate:

a) articoli 5, 6 L. 320.000.000 per l'anno 1987

b) articolo 7 L. 180.000.000 per l'anno 1987

c) articolo 8 L. 20.000.000 annue a decorrere dall'anno 1987

d) articoli 9 e 16 L. 30.000.000 annue a decorrere dall'anno 1987

e) articolo 11 L. 230.000.000 per l'anno 1987;

L. 400.000.000 annue a decorrere dall'anno 1988

f) articolo 13 L. 100.000.000 annue a decorrere dall'anno 1987

g) articolo 20 L. 50.000.000 annue a decorrere dall'anno 1987

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1988, alla determinazione delle spese derivanti dall'applicazione degli artt. 5, 6 e 7 della presente legge si provvederà con legge finanziaria ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 23

(Copertura finanziaria)

1. L'onere complessivo di L. 930.000.000 di cui al precedente articolo graverà sui seguenti capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1987 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci:

- di nuova istituzione

- capitolo 35737 L. 320.000.000

(articolo 5, 6)

- capitolo 35740 L. 180.000.000

(articolo 7)

- capitolo 35742 L. 230.000.000

(articolo 11)

- capitolo 35745 L. 100.000.000

(articolo 13)

- capitolo 35747 L. 30.000.000

(articolo 9 e 16)

- capitolo 51000 L. 20.000.000

(articolo 8)

- capitolo 20900 L. 38.000.000

(articolo 20)

- capitolo 20910 L. 12.000.000

(articolo 20)

2. Alla copertura dell'onere di cui al primo comma si provvede:

a) per l'anno 1987

- per L. 100.000.000 mediante riduzione dello stanziamento già iscritto al capitolo n. 32650 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1987 che presenta la necessaria disponibilità; - per L. 830.000.000 mediante prelievo di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 50150 - Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento) - a valere sui seguenti accantonamenti previsti all'allegato 8 al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1987;

- " Interventi nel settore della cooperazione di cui alla LR 17 novembre 1978, n. 55 e 30 gennaio 1981, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni " per l'intero ammontare di lire 730.000.000

- " Interventi straordinari per lo sviluppo e ammodernamento del sistema economico e produttivo " per L. 100.000.000, su detto intervento rimane, quindi, disponibile la minor somma di L. 900.000.000;

b) per gli anni 1988 e 1989 mediante utilizzo per Lire 1.200.000.000 delle risorse disponibili già iscritte al programma 2.2.2.08 - Interventi a favore della cooperazione - del bilancio pluriennale 1987/ 1989.

Art. 24

(Variazioni di bilancio)

1. Allo stato di previsione della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

Cap. 32650 " Contributi per interventi nell'utilizzazione e valorizzazione di terreni collinari e montani secondo disposizioni di leggi regionali o deliberazioni di Consiglio abrogate dalla lr 6 luglio 1984, n. 30 "

L. 100.000.000

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento) "

L. 830.000.000

Totale in diminuzione L. 930.000.000

in aumento

Cap. 20900 " Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Stipendi e altri assegni fissi "

L. 38.000.000

Cap. 20910 " Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Contributi diversi a carico dell'ente su stipendi e altri assegni fissi "

L. 12.000.000

Cap. 51000 " Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative.

LR 1° aprile 1975, n. 7

L. 20.000.000

Sono altresì istituiti i seguenti nuovi capitoli: Settore 2.2.2. - Sviluppo economico

Programma 2.2.2.08. - Interventi a favore della cooperazione

Cap. 35737 codificazione 2.1.2.4.3.3.10.25.05

" Contributi a società cooperative per operazioni di capitalizzazione iniziale e di successivo aumento di capitale

LR 17 agosto 1987, n. 80 artt. 5 e 6

L. 320.000.000

Cap. 35740 codificazione 2.1.1.6.3.2.10.25.05

" Contributi a società cooperative per spese di organizzazione aziendale

LR 17 agosto 1987, n. 80 articolo 7

L. 180.000.000

Cap. 35742 codificazione 2.1.1.6.3.2.10.25.05

" Sovvenzione annuale alle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo

LR 17 agosto 1987, n. 80 articolo 11

L. 230.000.000

Cap. 35745 codificazione 2.1.1.6.3.2.10.10.04

" Sovvenzione annuale alle Associazioni di rappresentanza dei Consorzi di miglioramento fondiario

LR 17 agosto 1987, n. 80 articolo 13

L. 100.000.000

Cap. 35747 codificazione 2.1.1.4.2.2.10.25.05

" Spese per il funzionamento del Comitato tecnico e della Commissione regionale per la cooperazione

LR 17 agosto 1987, n. 80 artt. 9 e 16

L. 30.000.000

Totale in aumento L. 930.000.000

Nell'allegato n. 9 al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1987 è aggiunto quanto segue:

Legge regionale 17 agosto 1987, n. 80

Garanzia fidejussoria a favore di società cooperative per la garanzia di crediti relativi a spese di investimento, di acquisto scorte e di retribuzione del personale dipendente.

Art. 25

(Dichiarazione d'urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

" Nuova pianta organica dei posti del personale dell'Assessorato dell'industria, commercio, dell'artigianato e dei trasporti

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 1

Servizio di commercio, zona franca, contingentamento e trasporti

Dirigente del Servizio del commercio, zona franca, contingentamento e trasporti posti di ruolo 1, dirigenziale

Primo segretario capo servizio

posti di ruolo 4, vice dirigenziale Istruttore amministrativo

posti di ruolo 4, ottavo livello

Istruttore tecnico

posti di ruolo 1, ottavo livello

Segretario

posti di ruolo 14, settimo livello

Ragioniere

posti di ruolo 2, settimo livello

Programmatore

posti di ruolo 1, settimo livello

Capo servizio

tecnico

posti ruolo 1, settimo livello

Coadiutore

posti di ruolo 40, quinto livello

Vice capo servizio tecnico

posti di ruolo 2, quinto livello

Operaio specializzato

posti di ruolo 1, quarta livello Manovratore

posti di ruolo 7, quarta livello

Operaio qualificato

posti di ruolo 1, terzo livello

Fattorino cassiere

posti di ruolo 7, terzo livello

Servizio dell'industria, artigianato e energia Dirigente del Servizio dell'industria, artigianato e energia

posti di ruolo 1, dirigenziale

Primo segretario capo servizio

posti di ruolo 4, vice dirigenziale

Istruttore amministrativo

posti di ruolo 2, ottavo livello

Istruttore tecnico

posti di ruolo 1, ottavo livello

Segretario

posti di ruolo 7, settimo livello

Ragioniere

posti di ruolo 2, settimo livello

Geometra

posti di ruolo 1, settimo livello

Perito industriale

posti di ruolo 2, settimo livello

Coadiutore

posti di ruolo 13, quinto livello