Legge regionale 12 agosto 1987, n. 72 - Testo storico
Legge regionale n. 72 del 12 08 1987
Rifinanziamento per l'anno 1987 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, recante interventi regionali in materia di agricoltura, articolo 4, comma 2°, lettera b).
(B.U. 17 settembre 1987, n. 18, 2° S.S. al n. 17 del 10 settembre 1987)
1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, articolo 4, comma 2°, lettera b), č autorizzata la maggiore spesa di L. 200.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari dall'anno 1987 all'anno 1991.
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 200.000.000, graverą sul capitolo 31060 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri. Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede:
- per l'anno 1987 mediante riduzione di lire 200.000.000 dello stanziamento iscritto al Cap. 32650 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1987 - LR 5 gennaio 1987, n. 2.
- per gli esercizi 1988/ 1989 mediante utilizzo per lire 400.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3- 2 - Altri oneri non ripartibili - del bilancio pluriennale 1987/ 1989.
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 sono apportate le seguenti variazioni: Parte spesa
Variazione in diminuzione:
Cap. 32650 Contributi per interventi nell'utilizzazione e nella valorizzazione di terreni collinari e montani secondo disposizioni di leggi regionali o deliberazioni di Consiglio abrogate dalla LR 6 luglio 1984 n. 30 L. 200.000.000
Variazioni in aumento:
Cap. 31060 Concorso nel pagamento di interessi su prestiti di dotazione nel settore dell'agricoltura
Prime rate
- LR 6 luglio 1984 n. 30 articolo 4 comma 2 lettera b)
- LR 3 gennaio 1986, n. 1 artt. 11 e 14 comma secondo
- LR 12 agosto 1987, n. 72 L. 200.000.000
1. La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.