Legge regionale 12 agosto 1987, n. 72 - Testo storico

Legge regionale n. 72 del 12 08 1987

Rifinanziamento per l'anno 1987 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, recante interventi regionali in materia di agricoltura, articolo 4, comma 2°, lettera b).

(B.U. 17 settembre 1987, n. 18, 2° S.S. al n. 17 del 10 settembre 1987)

Art. 1

1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, articolo 4, comma 2°, lettera b), č autorizzata la maggiore spesa di L. 200.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari dall'anno 1987 all'anno 1991.

Art. 2

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 200.000.000, graverą sul capitolo 31060 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri. Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede:

- per l'anno 1987 mediante riduzione di lire 200.000.000 dello stanziamento iscritto al Cap. 32650 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1987 - LR 5 gennaio 1987, n. 2.

- per gli esercizi 1988/ 1989 mediante utilizzo per lire 400.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3- 2 - Altri oneri non ripartibili - del bilancio pluriennale 1987/ 1989.

Art. 3

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 sono apportate le seguenti variazioni: Parte spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 32650 Contributi per interventi nell'utilizzazione e nella valorizzazione di terreni collinari e montani secondo disposizioni di leggi regionali o deliberazioni di Consiglio abrogate dalla LR 6 luglio 1984 n. 30 L. 200.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 31060 Concorso nel pagamento di interessi su prestiti di dotazione nel settore dell'agricoltura

Prime rate

- LR 6 luglio 1984 n. 30 articolo 4 comma 2 lettera b)

- LR 3 gennaio 1986, n. 1 artt. 11 e 14 comma secondo

- LR 27 marzo 1986, n. 7

- LR 12 agosto 1987, n. 72 L. 200.000.000

1. La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.