Legge regionale 10 agosto 1987, n. 69 - Testo storico
Legge regionale n. 69 del 10 08 1987
Ulteriore finanziamento dei debiti conseguenti alla liquidazione dell'Azienda Autonoma denominata Agraria regionale Valdostana (ARV).
(B.U. 17 settembre 1987, n. 18, 2° S.S. al n. 17 del 10 settembre 1987)
1. Per il pagamento del passivo derivante dallo scioglimento e messa in liquidazione dell'Azienda Autonoma Agraria Regionale Valdostana è autorizzata per l'anno 1987 l'ulteriore spesa fino ad un importo massimo di Lire 140.000.000 - salvo rendiconto da parte del liquidatore dell'azienda.
1. La Giunta regionale provvederà all'adozione dei provvedimenti deliberativi per l'esecuzione della presente Legge.
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 31650 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1987. Alla copertura dell'onere di Lire 140.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) " del bilancio di previsione per l'esercizio 1987 a valere sui seguenti accantonamenti iscritti all'allegato n. 8 al bilancio stesso:
- quanto a Lire 120.000.000 " Istituzione di un ruolo per l'inquadramento dei Vigili del Fuoco; su detto intervento risulta, quindi, disponibile la minor somma di Lire 242.500.000
- quanto a Lire 20.000.000 " Istituzione e gestione di comunità per il recupero dei tossicodipendenti ", su detto intervento risulta, quindi, disponibile la minor somma di L. 100.000.000.
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1987 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte Spesa
Variazione in diminuzione:
Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali
(Spese correnti) " L. 140.000.000
Variazione in aumento:
Cap. 31650 " Spese per le passività derivanti dallo scioglimento e messa in liquidazione dell'Azienda Autonoma Agraria Regionale Valdostana
L. 140.000.000
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto
Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.