Legge regionale 10 aprile 1967, n. 9 - Testo storico

Legge regionale n. 9 del 10 04 1967

Bollettino ufficiale 11 4 1967 n. 4

SOTTOSCRIZIONE DI CAPITALE AZIONARIO DELLA SOCIETÀ "ISAG" SpA, CON SEDE IN GRESSONEY LA TRINITE’.

Art. 1

La Giunta Regionale è autorizzata a provvedere alla sottoscrizione di capitale azionario della Società "ISAG" SpA, con sede in Gressoney La Trinité, per un ammontare di spesa di Lire ottantamilioni, in seguito all’aumento del capitale sociale della predetta Società approvato per la realizzazione di impianti di risalita, di sciovie e di seggiovie in programma per la valorizzazione turistica della zona di Gressoney La Trinité.

Art. 2

La spesa di Lire ottantamilioni, di cui al precedente articolo, sarà finanziata con imputazione al capitolo 137 della Parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1967 ("Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di Società di funivie e seggiovie locali e di altre Società"), dopo l’entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio stesso.

Art. 3

All’approvazione e liquidazione della spesa di cui ai precedenti articoli si provvederà con deliberazioni della Giunta Regionale, ai sensi dello Statuto della Società per Azioni "ISAG" e in conformità delle deliberazioni dell’Assemblea degli azionisti e del Consiglio di Amministrazione della Società stessa.

Art. 4

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.