Legge regionale 10 agosto 1987, n. 66 - Testo storico

Legge regionale n. 66 del 10 08 1987

Rifinanziamento per l'anno 1987 dell'articolo 1 e modificazione della legge regionale 6 giugno 1977, n. 41 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la concessione di contributi regionali per l'incremento e il miglioramento delle attività delle imprese artigiane.

(B.U. 17 settembre 1987, n. 18, 2° S.S. al n. 17 del 10 settembre 1987)

Art. 1

1. È autorizzata, per l'anno 1987, l'ulteriore spesa di L. 300.000.000 per gli interventi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 6 giugno 1977, n. 41 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la concessione di contributi regionali per l'incremento e il miglioramento della attività delle imprese artigiane.

Art. 2

1. L'articolo 2 e l'articolo 3 della legge regionale 6 giugno 1977, n. 41 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati.

Art. 3

1. L'onere di L. 300.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 36660 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spesa per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento - allegato n. 8 - settore 2: sviluppo economico) " del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987, utilizzando l'importo di L. 300.000.000 previsto per l'aumento dell'autorizzazione di spesa recata dalla lr 6 giugno 1977, n. 41 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente provvidenze a favore dell'artigianato.

Art. 4

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazione in diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spesa per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento)

l. 300.000.000

Variazione in aumento

Cap. 36660 Contributi regionali per l'incremento e il miglioramento delle attività delle imprese artigiane.

- LR 6 giugno 1977 n. 4 articolo 1

- LR 9 giugno 1981 n. 30 articolo 1

- LR 6 agosto 1985 n. 60

- LR 10 agosto 1987 n. 66

L. 300.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.