Legge regionale 10 agosto 1987, n. 63 - Testo storico

Legge regionale n. 63 del 10 08 1987

Costituzione di una Società per azioni per la gestione dell'impianto di compattazione e discarica dei rifiuti solidi urbani, sito in Comune di Brissogne.

(B.U. 17 settembre 1987, n. 18, 2° S.S. al n. 17 del 10 settembre 1987)

Art. 1

(Forma giuridica e ragione sociale)

1. La Regione Autonoma Valle d'Aosta promuove la costituzione di una società per azioni, per la gestione dell'impianto di compattazione e discarica dei rifiuti solidi urbani, sito in Comune di Brissogne, denominato " Centro regionale di trattamento dei rifiuti solidi urbani e assimilati ".

Art. 2

(Soci)

1. Possono acquisire la qualità di soci azionisti della società, oltre alla Regione Autonoma Valle d'Aosta, due imprese specializzate nel settore della conduzione e gestione di impianti di discarica, aventi specifiche conoscenze della Tecnologia utilizzata nell'impianto stesso e di comprovate solidità, esperienze e capacità nel settore.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, la Società è composta dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, dall'Impresa " ASWS Italia SpA " di Milano e dall'Impresa " Maddalena srl " di Aosta aggregate nella srl ECOFIN di Nus.

Art. 3

(Finalità e compiti)

1. La Società mista a partecipazione regionale persegue le seguenti finalità:

a) gestione del sistema di compattazione dei rifiuti solidi urbani, sito nel Comune di Brissogne;

c) messa in discarica degli stessi;

d) recupero e valorizzazione dei materiali riciclati.

Art. 4

(Capitale Sociale)

1. Alla Regione Valle d'Aosta viene riservata la proprietà del 20 percento delle azioni.

2. Alle Imprese di cui all'articolo 2 viene riservato l'80 percento delle azioni, divise in parti uguali.

3. Il capitale sociale iniziale della Società è costituito in L. 200.000.000 (duecentomilioni) suddiviso in 200.000 (duecentomila) azioni del valore nominale di L. 1000 (mille).

4. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere, all'atto della costituzione della Società, una quota del capitale sociale pari a L. 40.000.000 (quarantamilioni) corrispondente a 40.000 (quarantamila) azioni.

5. La Giunta regionale è, inoltre, autorizzata a sottoscrivere in una o più soluzioni, entro un anno dall'iscrizione della Società nel pubblico registro delle imprese, una ulteriore quota di capitale fino a raggiungere un massimo di L. 200.000.000 (duecentomilioni) corrispondente a 200.000 (duecentomila) azioni.

Art. 5

(Partecipazione della Regione)

1. Ai sensi dell'articolo 2458 del Codice Civile è riservata alla Regione la nomina di un numero di amministratori e sindaci proporzionale alla partecipazione azionaria.

2. L'Amministratore delegato è nominato di comune accordo su proposta del Presidente della Società.

Art. 6

(Costituzione)

1. La Giunta regionale e il suo Presidente sono autorizzati a compiere, per quanto di competenza, tutti gli atti necessari a promuovere la costituzione della Società.

Art. 7

(Norme di rinvio)

1. Per quant'altro non espressamente previsto dalla presente legge si fa riferimento alle norme del Codice Civile che regolano l'attività della Società per Azioni.

Art. 8

(Disposizione finanziaria)

1. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in L. 240.000.000 per l'anno 1987 graveranno sul capitolo 29985 " Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di una Società per la gestione dell'impianto di compattazione e discarica dei rifiuti solidi urbani sino in Comune di Brissogne "

di nuova istituzione del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario.

1. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) " a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione per l'anno 1987 relativo all'istituzione di un ruolo per l'inquadramento dei vigili del fuoco;

su detto intervento rimane, quindi, disponibile la minor somma di L. 977.000.000.

Art. 9

(Variazione di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1987 sono apportate le seguenti variazioni: Parte spesa

in diminuzione:

cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) " L. 240.000.000

in aumento:

Settore primo - Assetto del territorio e tutela dell'ambiente.

Programma 2.2.1.09. - Acquedotti fognature e altre opere igieniche.

Cap. 29985 (di nuova istituzione)

codificazione: 2.1.2.5.4.3.08.16.02

" Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di una Società per la gestione dell'impianto di compattazione e discarica dei rifiuti solidi urbani, sito in Comune di Brissogne ".

LR 10 agosto 1987, n. 63 L. 240.000.000

Art. 10

(Dichiarazione di urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.