Regolamento regionale 28 luglio 1987, n. 2 - Testo storico

Regolamento regionale 28 luglio 1987, n. 2

(B.U. 4 settembre 1987, n. 17, 1° S.S. al n. 16 del 25 agosto 1987)

Modifiche al regolamento recante norme per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 623, e successive modificazioni, concernente l'immissione al consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di generi e merci in esenzione fiscale.

Art. 1

L'articolo 15 del Titolo V "Assegnazione e distribuzione di determinati generi contingentati acquistabili mediante buoni e bollini" è modificato con l'aggiunta del seguente punto così formulato:

"9.) Birra

E' assegnata:

a) ai residenti ed ai turisti villeggianti, che abbiano compiuto il 21° anno di età entro il 31 dicembre dell'anno precedente, mediante buoni che ne autorizzano l'acquisto in esenzione fiscale per una quantità pro-capite stabilita dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare per lo sviluppo economico.

b) all'industria locale, in misura non superiore al 50% del contingente, per la confezione in bottiglie, in lattine ed in fusti metallici per la cosiddetta mesciata "alla spina".

Sulle bottiglie e sui fusti metallici contenenti birra in esenzione fiscale deve essere riportatala scritta: "Esente da imposta di fabbricazione per il consumo nella Valle d'Aosta". In particolare sui fusti metallici la suddetta dicitura deve essere incisa nel metallo o riportata con vernice a fuoco.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.