Legge regionale 7 luglio 1987, n. 52 - Testo storico

Legge regionale n. 52 del 07 07 1987

Piano straordinario riportante disposizioni per l'occupazione nel settore forestale.

(B.U. 17 luglio 1987, n. 15, 3° S.S. al n. 13 del 10 luglio 1987)

Art. 1

1. La presente legge è volta a sostenere, per il biennio 1987- 1988, l'occupazione mediante un piano straordinario di interventi nel settore selvicolturale. 2. Gli interventi consistono in:

- rimboschimenti;

- cure colturali;

- azioni fitosanitarie;

- costruzione manutenzione della viabilità forestale pedestre;

- costruzione e manutenzione di infrastrutture

idonee alla lotta agli incendi boschivi.

Art. 2

1. Il piano di cui all'articolo 1 consente una occupazione aggiuntiva, presso i cantieri forestali, come sotto, ripartita e contenuta nel massimo:

a) m. 350 disoccupati iscritti presso le liste di collocamento in qualità di operai idraulico - forestali, con priorità per quelli che hanno maturato il diritto alla chiamata nominativa.

b) n. 80 lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni.

c) n. 70 lavoratori posti in disoccupazione speciale che hanno superato il cinquantesimo anno di età.

2. I lavoratori di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo sono assunti a tempo determinato e sono retribuiti secondo quanto disposto dai contratti collettivi di lavoro per gli operai idraulico - forestali.

3. I lavoratori di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo si configurano tra quelli previsti nella legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4. A detti lavoratori è corrisposto il trattamento di cui alla legge 24 luglio 1981, n. 390 e successive modificazioni.

4. I lavoratori di cui alla lettera c) del primo comma del presente articolo sono avviati al lavoro, a tempo determinato, in qualità di operai idraulico - forestali, secondo le modalità previste dall'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987 n. 56.

Art. 3

1. Il periodo occupazionale di ogni singolo addetto, assunto ai sensi della presente legge, è previsto, nel massimo, in n. 100 giornate per il 1987 e di n. 120 giornate per il 1988.

2. Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano, per il 1988, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1o lettera c.

Art. 4

1. Le funzioni amministrative relative all'esecuzione del piano di cui alla presente legge sono affidate al Servizio Selvicoltura, Difesa e Gestione del Patrimonio Forestale.

2. Per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 1, il suddetto Servizio può ricorrere all'affidamento dei singoli interventi a cooperative di produzione lavoro iscritte al registro regionale delle società cooperative e loro consorzi e formate per almeno il 40 percento da lavoratori espulsi dai processi produttivi a seguito di fallimento, cessazione dell'attività produttiva, o ristrutturazione, adeguatamente professionalizzate dall'Amministrazione regionale.

Art. 5

1. Al personale tecnico ed amministrativo, assunto a tutto il 31 dicembre 1986 dall'Assessorato Agricoltura, Foreste e Ambiente Naturale - Servizio Selvicoltura, Difesa e Gestione Patrimonio Forestale - ed adibito a mansioni impiegatizie per l'attuazione dei programmi di forestazione ed attività connesse, piano FIO, di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 5584 del 19 settembre 1983 ratificata dal Consiglio Regionale n. 73/ VIII 6 ottobre 1983 e delibera CIPE del 22 dicembre 1983, si applica il Contratto Collettivo di Lavoro per gli impiegati agricoli.

2. Il suddetto personale è retribuito per l'anno 1988 con i fondi di cui alla presente legge.

3. La data di cessazione di rapporto di lavoro è prorogata al 31 dicembre 1988.

Art. 6

1. La Giunta Regionale, entro 10 gg. dell'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione provvede alla ripartizione dell'occupazione fra le giurisdizioni forestali, tenendo conto sia delle diverse realtà occupazionali in cui si differenziano le varie zone della Regione, sia della necessità oggettiva di intervento dei contesti territoriali interessati.

Art. 7

1. Per l'attuazione del piano straordinario di cui l'articolo 1 è autorizzata una spesa di lire 4.900.000.000 (4 miliardi e 900 milioni) per il 1987 e L. 6.700.000.000 (6 miliardi e 700 milioni) per il 1988.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul Capitolo di nuova istituzione n. 28770 del Bilancio di Previsione per l'anno 1987 e sul corrispondente Capitolo di Bilancio per l'anno 1988, così determinato:

Anno 1987 L. 4.900.000.000

Anno 1988 L. 6.700.000.000

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente, si provvede:

per l'esercizio 1987 mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al Capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento) a valere sui seguenti accantonamenti previsti all'allegato n. 8 al Bilancio di Previsione per l'anno 1987:

- per L. 3.200.000.000 " Interventi per lo smaltimento dei rifiuti solidi di cui alla LR 16 agosto 1982, n. 37 "; su detto intervento rimane, quindi, disponibile la minor somma di L. 3.200.000.000;

- per L. 410.000.000 " Spese per acquisto di terreni da destinare ad aree protette " utilizzando l'intera disponibilità residua.

- per L. 290.000.000 " Sottoscrizione di titoli azionari della SpA Centrale Laitiere d'Aoste ";

su detto intervento rimane, quindi, disponibile la minor somma di L. 491.000.000.

- per L. 1.000.000.000 " Attuazione di un piano straordinario di edilizia ospedaliera "; su detto intervento rimane, quindi, disponibile la minor somma di Lire 5.000.000.000.

per l'esercizio 1988 mediante utilizzo per lire 6.700.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. - Altri oneri non ripartibili - del bilancio pluriennale 1987- 1989.

Art. 8

1. Alla parte spesa del Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1987 sono approvate le seguenti variazioni:

In diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo " L. 4.900.000.000

In aumento

Settore 2.2.1. - Assetto del territorio e tutela dell'ambiente - programma 2.2.1.07 - Forestazione e difesa dei boschi.

Cap. 28770 di nuova istituzione - codificazione 2.1.2.1.0.3.10.11.04

" Spese per l'attuazione del piano straordinario di interventi nel settore selvicolturale ".

LR 7 luglio 1987, n. 52

L. 4.900.000.000

Art. 9

1. La presente legge è dichiarata ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.