Legge regionale 8 giugno 1987, n. 45 - Testo vigente

Legge regionale n. 45 del 08 06 1987

Bollettino ufficiale 25 06 1987 n. 0012 SUPPLEMENTO STRAORDINARIO 03 07 1987 N. 0003

Determinazione, per l’anno 1987, della spesa per l’applicazione della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59 concernente la disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d’Aosta.

Art. 1

1. Per l’applicazione della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, concernente " Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d’Aosta ", č autorizzata, limitatamente all’esercizio 1987, la spesa complessiva di lire 600 milioni, il cui onere graverą, quanto a lire 100 milioni, sul cap. 37450 e, quanto a lire 500 milioni, sul cap. 37455 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1987.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede:

- quanto a lire 40 milioni mediante utilizzo dello stanziamento gią iscritto al cap. 37450 in base alla LR 21 dicembre 1977, n. 72, e successive modificazioni e integrazioni;

- quanto a lire 20 milioni mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50100 (" Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese correnti - ") del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1987, a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato 8 del bilancio stesso;

- quanto a lire 150 milioni mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50150 (" Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese di investimento - ") del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1987, a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato 8 del bilancio stesso;

- quanto a lire 390 milioni mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50150 (" Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese di investimento - ") a valere sull’intervento previsto all’allegato 8 del bilancio per il corrente esercizio, relativo agli interventi straordinari a favore di societą ed enti gestori di impianti di trasporto a fune; su detto intervento rimane disponibile la minor somma di lire 1.050.000.000.

Art. 2

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

:

Variazioni in diminuzione:

Cap. 50100 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese correnti) ". L. 20.000.000.

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento) ". L. 540.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 37450 " Contributi all’Associazione valdostana maestri di sci per il funzionamento della stessa e l’organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento.

- LR 1° dicembre 1986, n. 59 " L. 60.000.000

Cap. 37455 " Contributi per l’acquisto, costruzione e arredamento di immobili da destinare a sedi di scuola di sci- LR 1° dicembre 1986, n. 59 art. 29 comma 8o " L. 500.000.000

Art. 3

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.