Legge regionale 20 maggio 1987, n. 39 - Testo storico

Legge regionale n. 39 del 20 05 1987

Aumento dei compensi ai componenti delle commissioni sanitarie previste al Capo II del titolo II della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70 "Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanitą pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica".

(B.U. 19 giugno 1987, n. 12, 1° S.S. al n. 11 del 10 giugno 1987)

Art. 1

1. A decorrere dal primo gennaio 1987, il gettone di presenza per ogni giornata di seduta e il compenso lordo per ogni soggetto visitato da erogare ai componenti delle commissioni sanitarie, previste dal Titolo II - Capo II - della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70 ("Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanitą pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica"), incaricate rispettivamente dell'accertamento dell'invaliditą civile, del sordomutismo, delle condizioni visive e dello stato psico - fisico degli invalidi, ai fini lavorativi, sono aumentati rispettivamente a L. 30.000 e a lire 3.000 lorde.

Art. 2

1. Al finanziamento delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in lire 15.000.000 all'anno, si provvede nel seguente modo:

a) per le commissioni sanitarie di 1a istanza: con le disponibilitą iscritte al capitolo 3 "Indennitą e rimborso spese ai membri di altri ordini collegiali" del bilancio preventivo dell'USL della Valle d'Aosta, per l'anno 1987, ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi futuri;

b) per le commissioni sanitarie regionali:

con le disponibilitą iscritte al capitolo 39400 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1987 "Spese a carico della Regione per l'esercizio di funzioni sanitarie attribuite al SSN" e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi futuri.

La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.